Art. 2 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) - Validità per gli utenti della strada
Art. 2 OSStr · Validità per gli utenti della strada
I segnali e le demarcazioni sono valevoli per tutti gli utenti della strada a meno che singole disposizioni non prevedano un’altra soluzione.
I segnali e le demarcazioni sono stabiliti nell’allegato 2.
I segnali e le demarcazioni non previsti per determinate categorie di veicoli, ma per il traffico in generale, devono essere osservati anche dai cavallerizzi e dai conducenti di cavalli o di altri animali grossi, eccetto il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01).
Sono riservate le disposizioni speciali concernenti la circolazione stradale militare. L’articolo 101 capoversi 8 e 9 si applica ai segnali gialli e neri che si rivolgono esclusivamente agli utenti militari della strada nonché agli indicatori di direzione bianchi e arancione che si rivolgono esclusivamente al personale della protezione civile.