Art. 18 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) - Divieti generali di circolazioni
Art. 18 OSStr · Divieti generali di circolazioni
Il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01) indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli.
Se a intersezioni l’accesso a una strada è vietato dal segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni», ma l’uscita è possibile in misura limitata (per es. il servizio a domicilio), la precedenza dei veicoli che escono sarà soppressa dal segnale «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02).
Il segnale «Divieto di accesso» (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato. All’altra estremità della strada è collocato il segnale «Senso unico» (4.08).
I segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso» non valgono per: a. i carri a mano larghi al massimo 1 m; b. le carrozzine per bambini; c. le sedie a rotelle senza motore; d. le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini autobilanciati, se utilizzati da persone disabili; e. i velocipedi, se spinti a mano; f. i ciclomotori, se spinti a mano a motore spento; g. i motoveicoli a due ruote, se spinti a mano a motore spento.
Se l’accesso a una strada è vietato dal segnale «Divieto di accesso» (2.02), l’autorità dispone che i velocipedi e i ciclomotori siano esclusi dal divieto, a meno che non vi siano condizioni di spazio limitato o altri motivi di impedimento. L’autorità può prevedere ulteriori deroghe, in particolare per i veicoli pubblici del servizio di linea.
Per indicare che la circolazione a senso unico è permessa alternativamente nell’una o nell’altra direzione, il segnale «Divieto di accesso» è impiegato con un cartello complementare che menziona le ore di accesso permesse, la lunghezza del tratto e il tempo necessario in generale ai veicoli per compiere il percorso.
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