Art. 115 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) - Applicazione dell’ordinanza, eccezioni
Art. 115 OSStr · Applicazione dell’ordinanza, eccezioni
Il DATEC può emanare istruzioni per l’esecuzione, l’aspetto e il collocamento di segnali, demarcazioni, delineatori, pubblicità, ecc., nonché dichiarare queste e altre norme tecniche giuridicamente vincolanti.
L’USTRA può emanare istruzioni per l’applicazione della presente ordinanza. In casi speciali, può autorizzare deroghe a singole disposizioni e la modifica di simboli nonché, a titolo sperimentale, nuovi simboli, segnali e demarcazioni come pure cartelli indicanti il nome dei corsi d’acqua, dei sentieri per il turismo pedestre, ecc.
L’USTRA può autorizzare le associazioni degli utenti della strada o altre organizzazioni a indicare mediante cartelli il nome di corsi d’acqua, di sentieri per il turismo pedestre, posti di campeggio, stazioni telefoniche, ecc. I cartelli possono essere collocati soltanto secondo le direttive dell’autorità.