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Art. 111 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) - Strade di proprietà della Confederazione

OSStr; Capitolo 15: Regolamentazioni e restrizioni del traffico
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Art. 111 OSStr · Strade di proprietà della Confederazione

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Le decisioni che limitano o vietano la circolazione pubblica sulle strade e sui fondi della Confederazione (art. 2 cpv. 5 LCStr), eccetto le strade nazionali, sono prese dal Dipartimento federale cui è subordinato l’ufficio o l’organismo incaricato dell’amministrazione della strada o dei fondi. La Posta Svizzera e il Consiglio dei politecnici sono competenti per i loro fondi.

Le decisioni sono pubblicate nel Foglio federale e indicano le possibilità di ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

JAAC 54.7 (Art. 111 al. 2 SSV)
Federal Railway Company v. Cantonal Government
This provision specifies that the federal department responsible for the administration of the road or property makes decisions restricting or excluding public traffic on federal roads and properties. The court used this to identify the competent authority for traffic measures on SBB-owned bridges.