Art. 108 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) - Deroghe alle limitazioni generali della velocità
Art. 108 OSStr · Deroghe alle limitazioni generali della velocità
Per evitare o attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l’autorità o l’USTRA può ordinare deroghe alle limitazioni generali della velocità (art. 4 a ONC ) su determinati tratti di strada.
Le limitazioni generali della velocità possono essere ridotte se: a. un pericolo è percepibile difficilmente o troppo tardi e non può essere eliminato altrimenti; b. determinati utenti della strada necessitano di protezione speciale non altrimenti conseguibile; c. consentono di migliorare la fluidità del traffico su tratti molto frequentati; d. emissioni eccessive a carico dell’ambiente (rumore, sostanze inquinanti) possono essere ridotte ai sensi della legislazione sulla protezione dell’ambiente. Occorre rispettare tuttavia il principio della proporzionalità.
Il limite generale di velocità può essere aumentato, su strade ben costruite con diritto di precedenza nelle località, se questo provvedimento permette di migliorare la fluidità del traffico senza arrecare svantaggi alla sicurezza e all’ambiente.
Prima di fissare una deroga a una limitazione generale della velocità si procede a una perizia (art. 32 cpv. 3 LCStr) per chiarire se il provvedimento è necessario (cpv. 2), opportuno oppure se sono da preferire altre misure. Occorre esaminare in particolar modo se il provvedimento può essere limitato alle ore di punta.
In deroga ai capoversi 1, 2 e 4, la prescrizione di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e delle zone d’incontro è regolata solo dall’articolo 3 capoverso 4 LCStr.
Sono permesse le seguenti deroghe alle limitazioni generali della velocità: a. sulle autostrade: per velocità inferiori a 120 km/h fino a 60 km/h, la graduazione è di 10 km/h; nell’ambito di raccordi e ramificazioni, ulteriori riduzioni di 10 km/h secondo il grado di costruzione; b. sulle semiautostrade: per velocità inferiori a 100 km/h fino a 60 km/h, la graduazione è di 10 km/h; nell’ambito di raccordi e ramificazioni, ulteriori riduzioni di 10 km/h secondo il grado di costruzione; c. sulle strade fuori delle località, eccettuate le semiautostrade e le autostrade: per velocità inferiori a 80 km/h, la graduazione è di 10 km/h; d. sulle strade all’interno delle località: 80/70/70 km/h; per velocità inferiori a 50 km/h, la graduazione è di 10 km/h; e. all’interno delle località con segnaletica per zone: 30 km/h giusta l’articolo 22 , rispettivamente 20 km/h giusta l’articolo 22 b.
Il DATEC disciplina i particolari quanto al modo di fissare le deroghe alle limitazioni generali della velocità. Fissa le esigenze relative alla morfologia, alla segnaletica e alla demarcazione per le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e per le zone d’incontro.