Art. 101 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) - Principi
Art. 101 OSStr · Principi
I segnali e le demarcazioni non previsti nella presente ordinanza non sono ammessi; sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 54 capoverso 9 e 115.
I segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto per ordine dell’autorità o dell’USTRA; occorre seguire la procedura secondo l’articolo 107.
I segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza necessità; non devono però mancare dove sono indispensabili. Devono essere disposti in maniera uniforme, particolarmente lungo una stessa arteria stradale.
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I segnali valgono per tutta la carreggiata, purché non risulti senza ambiguità che sono valevoli soltanto per singole corsie o aree di circolazione speciali, per il loro collocamento al di sopra della carreggiata o in ragione di singole disposizioni (ad es. art. 59).
I segnali non devono seguirsi a poca distanza l’uno dall’altro.
Allo stesso montante possono essere applicati due segnali, in casi eccezionali o impellenti tre; questa disposizione non vale per gli indicatori di direzione. Di regola, sono applicati dall’alto verso il basso: segnali di pericolo, segnali di prescrizione o di precedenza, segnali di indicazione.
I segnali possono figurare su una tavola rettangolare bianca: a. se sono collocati al di sopra della carreggiata o di singole corsie; b. nelle località, se sono necessarie informazioni complementari; c. fuori delle località, su strade secondarie (art. 22 cpv. 4) se sono necessarie informazioni complementari; d. su impianti di segnaletica variabile. Le informazioni complementari (ad es. una iscrizione, una freccia, un simbolo) sono di colore nero e figurano sul cartello rettangolare bianco al di sotto del segnale rappresentato.
I segnali a sorgente luminosa possono essere riprodotti su un cartello rettangolare nero.
I segnali gialli e neri, eccetto il segnale «Strada principale» (3.03) e «Fine della strada principale» (3.04), sono rivolti esclusivamente ai conducenti di veicoli militari. I segnali hanno un fondo giallo; il bordo, l’iscrizione e il simbolo sono di color nero. Le disposizioni relative alla protezione dei segnali (art. 98 LCStr ) sono applicabili.
Gli indicatori di direzione bianchi e arancioni indicano l’ubicazione di centri di formazione, posti sanitari di soccorso e rifugi pubblici della protezione civile di relativa grande capienza, difficili da reperire senza speciale indicazione. Gli indicatori di direzione hanno un fondo bianco; il bordo è arancione e l’iscrizione nera; alla base dell’indicatore di direzione può figurare il contrassegno internazionale della protezione civile. Sono applicabili le disposizioni relative alla protezione dei segnali (art. 98 LCStr).