Art. 1 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) - Contenuto, abbreviazioni e definizioni
Art. 1 OSStr · Contenuto, abbreviazioni e definizioni
La presente ordinanza regola i segnali, le demarcazioni e la pubblicità sulle strade e nei loro dintorni, i segni e le istruzioni che la polizia deve dare come anche i provvedimenti e le restrizioni necessari alla circolazione.
Nella presente ordinanza sono impiegate le abbreviazioni seguenti: a. DATEC il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ; b. USTRA l’Ufficio federale delle strade; c. Autorità quella competente secondo il diritto cantonale per ordinare il collocamento o la soppressione dei segnali e delle demarcazioni; d. Legge sulla procedura amministrativa, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; e. LCStr la legge federale 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; f. ONC l’ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale; g. OETV l’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; h. SDR l’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada; i. OSN l’ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali.
I numeri entro parentesi che figurano dopo la designazione di un segnale o di una demarcazione si riferiscono alle figure numerate nell’allegato 2.
I termini «all’interno delle località» o «nelle località» designano una zona che incomincia al segnale «Inizio della località sulle strade principali» (4.27) o «Inizio della località sulle strade secondarie» (4.29) e termina al segnale «Fine della località sulle strade principali» (4.28) o «Fine della località sulle strade secondarie» (4.30). Il termine «fuori delle località» designa una zona che incomincia al segnale «Fine della località sulle strade principali» o «Fine della località sulle strade secondarie» e termina al segnale «Inizio della località sulle strade principali» o «Inizio della località sulle strade secondarie».
I cartelli complementari sono dei cartelli che portano indicazioni completive inerenti ai segnali (art. 63).
Le autostrade e le semiautostrade sono strade designate rispettivamente dal segnale «Autostrada» (4.01) o dal segnale «Semiautostrada» (4.03) e sulle quali sono applicabili norme particolari della circolazione (art. 45 cpv. 1).
Le strade principali sono strade designate dal segnale «Strada principale» (3.03) sulle quali i conducenti, in deroga alla precedenza da destra prevista dalla legge (art. 36 cpv. 2 LCStr), beneficiano della precedenza alle intersezioni (art. 37 cpv. 1).
Le strade secondarie sono tutte le strade il cui inizio non è segnalato in modo particolare e sulle quali sono applicabili le norme generali della circolazione (per es. la precedenza da destra secondo l’art. 36 cpv. 2 LCStr).
Le strade orientate al traffico sono tutte le strade all’interno delle località destinate a soddisfare in prima linea le esigenze della circolazione dei veicoli a motore e a consentire trasporti sicuri, efficienti ed economici.
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