Art. 57 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP)
Art. 57 LIP
I Cantoni inviano alla Confederazione il rendiconto degli importi dell’imposta preventiva da essi rimborsati.
L’AFC verifica i rendiconti dei Cantoni; a tal fine, essa può esaminare ogni documento utile dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, ed anche, in casi particolari, disporre altre indagini o far uso in proprio dei poteri d’indagine di un ufficio cantonale dell’imposta preventiva.
Se dalla verifica risulta che l’ufficio cantonale dell’imposta preventiva ha concesso a torto un rimborso, l’AFC dispone, a titolo provvisionale, una riduzione corrispondente dell’ammontare che il Cantone esige in uno dei prossimi rendiconti.
Trascorsi tre anni dalla fine dell’anno civile in cui la decisione di rimborso dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva è passata in giudicato, l’AFC può disporre la riduzione soltanto in relazione a un procedimento penale.