Art. 19 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP)
Art. 19 LIP
L’assicuratore deve soddisfare all’obbligazione fiscale con la notifica della prestazione d’assicurazione imponibile, a meno che, prima del versamento, lo stipulante o un avente diritto non gli comunichi, per iscritto, di opporsi alla notifica.
Se l’imposta preventiva che l’assicuratore deve pagare per effetto dell’opposizione è maggiore della prestazione ancora da versare, l’opposizione alla notifica è valida soltanto se l’opponente rimborsa la differenza all’assicuratore.
L’assicuratore notifica all’AFC le prestazioni eseguite in un mese nei 30 giorni successivi alla fine di tale mese.
Notifica all’AFC le prestazioni periodiche eseguite in un anno civile derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione nei 30 giorni successivi alla fine di tale anno.