Art. 16 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP)
Art. 16 LIP
L’imposta preventiva scade: a. sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso; b. ... c. sugli altri redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–i ter LIFD e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12); d. sulle prestazioni d’assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso.
Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse.
Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l’adempimento dell’obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a: a. l’articolo 20 e le sue disposizioni d’esecuzione; abis. l’articolo 20 a e le sue disposizioni d’esecuzione; o b. l’accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d’esecuzione.
Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all’estero, l’imposta scade all’atto di tale dichiarazione o trasferimento.