Art. 15 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP)
Art. 15 LIP
Sono solidalmente responsabili con il contribuente: a. per l’imposta preventiva dovuta da una persona giuridica, da una società commerciale senza personalità giuridica o da un investimento collettivo di capitale che vengono sciolti: le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza del ricavato della liquidazione; b. per l’imposta preventiva dovuta da una persona giuridica o da un investimento collettivo di capitale che trasferisce la sede all’estero: gli organi e, nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, la banca depositaria, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica e dell’investimento collettivo di capitale.
Le persone designate al capoverso 1 rispondono soltanto dei crediti d’imposta, degli interessi e delle spese che sorgono, che sono fatti valere dall’autorità o scadono sotto la loro gestione; la loro responsabilità si estingue se provano di aver fatto tutto quanto era in loro potere per giungere all’accertamento e all’adempimento del credito fiscale.
La persona solidalmente responsabile ha i medesimi diritti e doveri procedurali del contribuente.