Art. 12 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP)
Art. 12 LIP
Per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–i ter LIFD e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. La capitalizzazione d’interessi o la decisione di trasferire la sede all’estero (art. 4 cpv. 2), implica il sorgere del credito fiscale.
Se una società acquista ai sensi dell’articolo 4 a capoverso 2 i propri diritti di partecipazione, il credito fiscale sorge allo scadere del termine stabilito da detta disposizione.
Nel caso di fondi di tesaurizzazione il credito fiscale sorge al momento dell’accredito del reddito imponibile (art. 4 cpv. 1 lett. c).
Per le prestazioni d’assicurazione, il credito fiscale sorge all’atto del versamento della prestazione.
Se, per ragioni dipendenti dalla sua persona, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, il credito fiscale sorge soltanto alla data alla quale è rinviato il pagamento della prestazione stessa, o di quella sostitutiva, e in ogni caso all’atto dell’esecuzione effettiva.