Art. 2 Legge federale del 1<sup>o</sup> luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
Art. 2 LPN
Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell’articolo 24 sexies capoverso 2 della Costituzione federale s’intendono in particolare: a. l’elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione d’opere e d’impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali, come gli edifici e gli impianti dell’Amministrazione federale, le strade nazionali, gli edifici e gli impianti delle Ferrovie federali svizzere; b. il conferimento di concessioni e di permessi, ad esempio per la costruzione e l’esercizio d’impianti di trasporto e di comunicazione (compresa l’approvazione dei piani), di opere e impianti per il trasporto d’energie, liquidi, gas o per la trasmissione di notizie, come anche la concessione di permessi di dissodamento; c. l’assegnazione di sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti, come bonifiche fondiarie, risanamenti d’edifici agricoli, correzioni di corsi d’acqua, impianti idraulici di protezione e impianti di comunicazione.
Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi di cui al capoverso 1 lettera c sono equiparate all’adempimento di compiti della Confederazione.