Legislator Giurisprudenza & Legislazione
451.13 VIVSOIVS CH

Art. 3 Ordinanza del 14 aprile 2010 riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS) - Inventario federale

OIVS
Apri la fonte ufficiale Atto completo (15 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 3 OIVS · Inventario federale

Le vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale sono iscritte in un inventario federale.

L’inventario federale è gestito dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).

L’inventario federale contiene l’elenco degli oggetti d’importanza nazionale, la loro posizione, sostanza e valenza storica, nonché le altre indicazioni menzionate nell’articolo 5 capoverso 1 LPN.

Gli oggetti sono suddivisi in due categorie: a. quelli classificati come «tracciato storico con molta sostanza»; b. quelli classificati come «tracciato storico con sostanza».

← Art. 2 OIVS Ordinanza del 14 aprile 2010 riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS) - Oggetto Art. 4 OIVS →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

RRB.Nr.2023.000101 · ag (Art. 3 Abs. 4 Verordnung über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (VIVS))
Cobblestone Replacement Over Asphalt, Heritage Protection Upheld
Defines historical traffic routes of national importance, relevant for assessing the significance of the X-Strasse.