451.13
VIVSOIVS
CH
Art. 3 Ordinanza del 14 aprile 2010 riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS) - Inventario federale
OIVS
Art. 3 OIVS · Inventario federale
Le vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale sono iscritte in un inventario federale.
L’inventario federale è gestito dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).
L’inventario federale contiene l’elenco degli oggetti d’importanza nazionale, la loro posizione, sostanza e valenza storica, nonché le altre indicazioni menzionate nell’articolo 5 capoverso 1 LPN.
Gli oggetti sono suddivisi in due categorie: a. quelli classificati come «tracciato storico con molta sostanza»; b. quelli classificati come «tracciato storico con sostanza».
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
RRB.Nr.2023.000101 · ag (Art. 3 Abs. 4 Verordnung über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (VIVS))
Cobblestone Replacement Over Asphalt, Heritage Protection Upheld
Defines historical traffic routes of national importance, relevant for assessing the significance of the X-Strasse.