Art. 653b Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (CO)
Art. 653b CO
Lo statuto deve indicare: 1. l’ammontare nominale del capitale condizionale; 2. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; 3. la cerchia dei titolari dei diritti di conversione o d’opzione; 4. la limitazione o la soppressione dei diritti d’opzione spettanti agli attuali azionisti, in quanto non siano loro accordati i diritti d’opzione ai sensi del presente articolo; 5. i privilegi inerenti a determinate categorie d’azioni; 6. la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; 7. la forma in cui esercitare i diritti di conversione o d’opzione e in cui rinunciare a questi diritti.
Se agli azionisti non è offerta previamente la sottoscrizione delle obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d’opzione, lo statuto deve inoltre indicare: 1. le condizioni d’esercizio dei diritti di conversione o d’opzione; 2. i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d’emissione.
Sono nulli i diritti di conversione o d’opzione accordati prima dell’iscrizione nel registro di commercio della disposizione statutaria sull’aumento del capitale con capitale condizionale.