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Art. 331d Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (CO)

CO; Parte seconda: Dei singoli contratti; Titolo decimo: Del contratto di lavoro; Capo primo: Del contratto individuale di lavoro; D. Previdenza a favore del personale; V. Promozione della proprietà d’abitazioni; 1. Costituzione in pegno
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Art. 331d CO

Per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio.

La costituzione in pegno è pure ammessa per l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme analoghe di partecipazione, se il lavoratore usufruisce personalmente dell’abitazione cofinanziata in tal modo.

Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all’istituto di previdenza.

I lavoratori d’oltre 50 anni possono costituire in pegno al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avevano diritto all’età di 50 anni, oppure la metà della prestazione di libero passaggio accumulata fino al momento della costituzione in pegno.

Per i lavoratori coniugati, la costituzione in pegno è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.

Se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli articoli 30 d, 30 e, 30 g e 83 a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti.

Il Consiglio federale determina: a. gli scopi per i quali la costituzione in pegno è ammessa e il concetto di «proprietà di un’abitazione ad uso proprio»; b. le condizioni da soddisfare per costituire in pegno quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme analoghe di partecipazione.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (4)

VPB 92-066 (Art. 331d CO)
Pensions for Home Ownership Act
This article allows the pledging of pension benefits or vested benefits to acquire owner-occupied housing.
VPB 92-066 (Art. 331d al. 6 CO)
Pensions for Home Ownership Act
This paragraph specifies that if the pledge is realized before the occurrence of a pension case or a cash payment, articles 30d to 30f of the LPP are applicable.
A/2736/2012 · ge (Art. 331d CO)
Tenant Appeal for Purchase of Public Housing Rejected Due to Public Interest in Housing Stock Preservation
Cited in the reasoning to dismiss the claim that the decision violated provisions concerning the promotion of home ownership.
ASS 2011 93 · ju (Art. 331d CO)
Mortgage Lender Recovers Reduced Debt from Pension Fund After Unconsented Payout
Cited as the basis for the insured's ability to pledge their pension benefits for home ownership.