210
ZGBCC
CH
Art. 809 Codice civile svizzero (CC)
CC; Parte seconda: Dei diritti reali limitati; Titolo ventesimosecondo: Del pegno immobiliare; Capo primo: Disposizioni generali; C. Effetti del pegno immobiliare; IV. Provvedimenti conservativi; 1. In caso di deprezzamento; b. Garanzia, ripristino dello stato anteriore, pagamento di acconti
Art. 809 CC
Verificatosi un deprezzamento del fondo, il creditore può esigere che il debitore fornisca garanzia per i suoi diritti o ristabilisca lo stato anteriore.
In caso di pericolo di deprezzamento, può chiedere garanzia.
Non ottemperando il debitore alla richiesta entro il termine fissato dal giudice, può pretendere il pagamento di una parte del credito sufficiente a garantirlo.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
VVGE.1971.75.Nr.47 · ow (Art. 809 ZGB)
Land Registry Rejection of Building Right Unfounded Due to Mortgage and Misapplied Civil Code Article
Cited as a legal remedy available to mortgage creditors in case of a reduction in the value of the pledged property.