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116 CH

Ordinanza del 30 maggio 1994 sulla festa nazionale (nazionale) - Principio

5 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Testo normativo (5 Articoli)

nazionale

Il giorno della festa nazionale è un giorno non lavorativo parificato alla domenica.

Esso non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro .

Il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario intero per il giorno non lavorativo della festa nazionale.

nazionale

L’occupazione di lavoratori durante il giorno della festa nazionale è retta dalle pertinenti prescrizioni sul lavoro domenicale.

Laddove non sono applicabili disposizioni legali, i lavoratori possono essere occupati il giorno della festa nazionale se le esigenze dell’azienda lo richiedono. Se la sua durata non supera cinque ore, il lavoro è compensato con tempo libero di uguale durata; esso è compensato con un giorno di riposo se la sua durata è superiore a cinque ore.

nazionale

Sono salve le disposizioni cantonali sul riposo domenicale e sugli orari di apertura di aziende operanti nella vendita al dettaglio, nella ristorazione o nel settore del divertimento.

nazionale

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1994 contemporaneamente all’articolo 116 bis della Costituzione federale .

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