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Ordinanza sull'assicurazione malattie nel Cantone di Basilea Città (KVO) - Dipartimenti competenti (KVO)

43 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (43)

Testo normativo (43 Articoli)

Esecuzione della Legge Federale sull'Assicurazione delle Cure Mediche (KVG)

1. L'esecuzione dei compiti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie (di seguito assicurazione malattia) ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 spetta da una parte al Dipartimento della sanità e dall'altra parte al Dipartimento dell'economia, degli affari sociali e dell'ambiente (Ufficio delle prestazioni sociali). I due dipartimenti regolano la loro collaborazione.

2. I seguenti compiti sono svolti dal Dipartimento della sanità

a) * la preparazione, per conto del Consiglio di Stato, delle decisioni attribuite al governo cantonale dalla legge federale sull'assicurazione malattie, in particolare l'approvazione delle tariffe, la definizione delle tariffe e la garanzia dell'assistenza medica ai sensi degli art. 25a cpv. 2, 43-51, nonché cpv. 2 delle disposizioni transitorie alla modifica del 13 giugno 2008 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal);

b) la preparazione, per conto del Consiglio di Stato, delle misure straordinarie per il contenimento dell'aumento dei costi secondo gli art. 54-55a LAMal;

c) la partecipazione all'istituzione comune ai sensi dell'art. 19 LAMal;

d) la pianificazione ospedaliera;

e) l'esecuzione dei confronti operativi;

f) la partecipazione alla redazione delle statistiche prescritte dalla legge federale;

g) la copertura dei costi in caso di ospedalizzazione extracantonale per motivi medici;

h) la regolamentazione in caso di conflitto di interessi degli erogatori di servizi;

i) la preparazione della garanzia dell'assistenza medica per conto del Consiglio di Stato;

j) * ...

k) * l'esecuzione del finanziamento residuo dei costi di cura ai sensi dell'art. 25a cpv. 5 LAMal;

l) * la preparazione per conto del Consiglio di Stato riguardo agli esami e trattamenti ai sensi del § 4a;

m) * l'aggiornamento dei codici di procedura della Classificazione Svizzera degli Interventi (CHOP) ai sensi dell'allegato 1 dell'ordinanza del DFI sulle prestazioni nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni delle cure medico-sanitarie, OPre) del 29 settembre 1995.

3. I seguenti compiti sono svolti dal Dipartimento dell'economia, degli affari sociali e dell'ambiente (Ufficio delle prestazioni sociali)

a) * l'esecuzione dell'obbligo di assicurazione sanitaria e il rimborso agli assicuratori per premi e partecipazioni ai costi irrecuperabili dei residenti nel Cantone di Basilea Città ai sensi dell'art. 64a LAMal;

b) l'erogazione e il controllo dei contributi sui premi dell'assicurazione malattia;

c) l'esecuzione della legge sull'assicurazione malattie nel Cantone di Basilea Città (LAC) del 15 novembre 1989;

d) l'applicazione dei §§ 5 e 6 dell'ordinanza sulla legge concernente le cure odontoiatriche pubbliche (Ordinanza sulle cure odontoiatriche) del 30 ottobre 2001;

e) * l'erogazione e il controllo dei contributi cantonali alle tariffe degli ospedali e delle case di cura ai sensi del § 8a;

f) * l'erogazione e il controllo dei contributi cantonali ai costi delle cure ambulatoriali ai sensi del § 8c.

4. L'Ufficio delle prestazioni sociali esegue un'analisi, nell'ambito della preparazione delle pratiche tariffarie secondo il cpv. 2 lett. a, su eventuali impatti degli adeguamenti tariffari in particolare sull'ammontare dei premi dell'assicurazione malattia, dei contributi ai premi dell'assicurazione malattia, dell'assistenza sociale, delle prestazioni complementari e degli aiuti cantonali, nonché sull'obbligo di assicurazione. Riceve i documenti necessari a tale scopo dal Dipartimento della sanità almeno 19 giorni prima della riunione del Consiglio di Stato per fornire un parere al Consiglio di Stato.

Promozione della salute

1. Il Cantone partecipa all'istituzione comune conforme all'art. 19 KVG per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie.

Ospedali e altre strutture

1. Il Dipartimento della Salute determina le basi per stabilire un'assistenza ospedaliera adeguata alle esigenze e per determinare il fabbisogno di letti di cura.

2. Esso tiene conto degli sforzi verso una collaborazione regionale e intercantonale.

Ospedali e altre strutture

1. Il Dipartimento della sanità prepara, per conto del Consiglio di Stato, gli elenchi suddivisi in categorie in base ai mandati di prestazione degli ospedali, delle cliniche e delle case di cura cantonali ed extracantonali autorizzati.

2. Il Consiglio di Stato emana gli elenchi.

Ospedali e altre strutture

1. Il Consiglio di governo designa gli esami e i trattamenti elettivi che possono essere effettuati in regime ambulatoriale generalmente in modo più efficace, adeguato o economico rispetto al ricovero ospedaliero (Allegato 3).

2. Il Cantone partecipa ai costi dell'esecuzione in regime di ricovero degli esami e dei trattamenti di cui al par. 1 per i pazienti solo se circostanze particolari richiedono l'esecuzione in regime di ricovero. Si considerano circostanze particolari in particolare quando la paziente o il paziente

a) è affetto da malattia particolarmente grave;

b) soffre di gravi malattie concomitanti;

c) necessita di trattamento o assistenza particolare;

d) vive in circostanze sociali particolari.

2bis. Circostanze particolari sono date a causa dell'età per i pazienti che non abbiano ancora compiuto il 16° anno di età o per quelli che abbiano già compiuto il 75° anno di età nei seguenti esami e trattamenti

a) Cataratta;

b) Chirurgia della mano;

c) Chirurgia del piede (escl. alluce valgo);

d) Rimozione di materiale di osteosintesi (OSME);

e) Circoncisione;

f) Litotrissia extracorporea ad onde d'urto (ESWL).

3. L'ospedale documenta le circostanze particolari per conto del Dipartimento della salute. Questo può prevedere esenzioni dall'obbligo di documentazione.

4. Il Dipartimento della salute può in qualsiasi momento prendere visione della documentazione clinica dei pazienti.

Ospedali e altre strutture

1. Il Dipartimento della Salute svolge i confronti operativi disposti dal Consiglio di Stato e dal Consiglio Federale.

Ospedali e altre strutture

1. Il Dipartimento della Sanità coordina, in accordo con l'ufficio statistico, l'elaborazione delle statistiche e la raccolta dei dati da parte delle persone e delle organizzazioni obbligate a collaborare secondo il diritto federale. Può trasferire questi compiti a terzi.

Ospedali e altre strutture

1. Il Dipartimento della Sanità disciplina il rimborso dei costi per i ricoveri extracanotali in conformità all'art. 41 KVG, previa consultazione con i soggetti responsabili dei costi.

Ospedali e altre strutture

1. Il contributo massimo a carico della persona assicurata secondo l'art. 25a cpv. 5 LAMal per i costi delle cure stazionarie ammonta al 20 percento del contributo assistenziale massimo fissato dal Consiglio federale.

Ospedali e altre strutture

1. a) Ospedale

Se un assicuratore malattia riduce le sue prestazioni per giorno di ospedale in applicazione dell'art. 49 comma 4 LAMal e la persona assicurata non percepisce né una rendita AVS o AI né un'indennità giornaliera AI o assistenza sociale, il Cantone concede, su richiesta, contributi per il soggiorno della persona assicurata negli ospedali che sono elencati nella lista ospedaliera del Cantone, fino al 360° giorno di cura.

2. b) Casa di cura

Nel caso in cui la persona assicurata, che non percepisce né una rendita AVS o AI né un'indennità giornaliera AI o assistenza sociale, soggiorni in una casa di cura o in un reparto di cura di un ospedale elencato nella lista delle case di cura del Cantone, il Cantone concede, su richiesta, contributi fino al 360° giorno di cura.

3. c) Ammontare dei contributi

1. L'ammontare dei contributi è determinato in base ai gruppi di reddito applicabili per la riduzione individuale dei premi (RIP) e corrisponde alla differenza tra le tariffe ospedaliere e di case di cura stabilite dal consiglio di governo o concordate in contratti tra il consiglio di governo e i fornitori di prestazioni, e la successiva prestazione massima a carico della persona assicurata.

| Gruppo di reddito RIP | Max. Prestazioni a carico del paziente Fr. al giorno * |

| --- | --- |

| 1 | 10 |

| 2 | 10 |

| 3 | 10 |

| 4 | 10 |

| 5 | 10 |

| 6 | 10 |

| 7 | 10 |

| 8 | 10 |

| 9 | 10 |

| 10 | 14 |

| 11 | 18 |

| 12 | 22 |

| 13 | 26 |

| 14 | 30 |

| 15 | 34 |

| 16 | 38 |

| 17 | 42 |

| 18 | 46 |

| nessun diritto RIP | 50 |

Ospedali e altre strutture

1. Il contributo massimo a carico della persona assicurata ai sensi dell'art. 25a cpv. 5 LAMal alle spese per le cure ambulatoriali ammonta al 10 percento del contributo massimo per le cure stabilito giornalmente dal Consiglio federale. Il contributo massimo a carico è applicabile solo per una durata della prestazione di un'ora; per una durata della prestazione inferiore, il contributo a carico applicabile è ridotto proporzionalmente (pro rata temporis).

2. Se più di due fornitori di prestazioni sono richiesti al giorno, il contributo massimo a carico complessivo aumenta al 20 percento del contributo massimo per le cure stabilito giornalmente dal Consiglio federale. Il contributo a carico applicabile deve essere ripartito tra i fornitori di prestazioni in proporzione alla rispettiva durata della prestazione (pro rata temporis), con il limite che ciascun fornitore di prestazioni può addebitare al massimo il contributo a carico ai sensi del cpv. 1.

Ospedali e altre strutture

1. Alle persone assicurate che hanno diritto alla riduzione individuale del premio e che non ricevono né una rendita dell'AVS o AI né un'indennità giornaliera dell'AI o assistenza sociale, il Cantone concede, su richiesta, contributi ai costi delle cure ambulatoriali. L'importo del contributo del Cantone corrisponde al contributo massimo a carico secondo il § 8b.

2. Un diritto ai contributi del Cantone sorge solo a partire da un volume di prestazioni di 20 ore di cure ambulatoriali per anno solare. È fatta salva la disposizione del comma 6.

3. Il Dipartimento della Sanità può limitare il volume di prestazioni computabili.

4. I contributi sono sussidiari rispetto alle prestazioni di terzi.

5. Il contributo a carico ai sensi del § 8b. per i bambini e gli adolescenti fino a 18 anni è a carico del Cantone nell'importo previsto.

6. I contributi vengono concessi solo alle persone residenti nel Cantone.

Ospedali e altre strutture

1. a) Case di cura

1. I costi normativi di cura si ottengono moltiplicando il valore del punto in franchi stabilito dal Consiglio del governo per gli indici pro capite (Allegato 1 § 2).

| Livello di cura | Minuti di cura al giorno | Costi di cura al giorno in Fr. |

| --- | --- | --- |

| * | ... | ... |

| 1 * | ... | ... |

| 2 * | ... | ... |

| 3 * | ... | ... |

| 4 * | ... | ... |

| 5 * | ... | ... |

| 6 * | ... | ... |

| 7 * | ... | ... |

| 8 * | ... | ... |

| 9 * | ... | ... |

| 10 * | ... | ... |

| 11 * | ... | ... |

| 12 * | ... | ... |

2. b) Cura ambulatoriale

1. Per il calcolo del finanziamento residuo da parte del Cantone, si applicano i seguenti costi di cura riconosciuti.

| Costi di cura all'ora in Fr. | prima ora | dalla seconda ora |

| --- | --- | --- |

| Valutazione del fabbisogno | 96 | 80 |

| Cure terapeutiche | 90 * | 80 * |

| Cure di base | 80 * | 70 * |

| Cure di base fornite da familiari curanti * | 69.25 | 61.60 |

Ospedali e altre strutture

1. Il Consiglio di Stato stabilisce di norma ogni quattro anni la tariffa per pensione e assistenza per le case di cura in un contratto quadro per le case di cura.

2. Determina la tariffa sulla base di dati relativi a costi, prestazioni e fabbisogno. Nella determinazione tiene conto dei costi e del fabbisogno, nonché in particolare delle condizioni quadro regolamentari e di politica finanziaria, oltre che dello sviluppo dei prezzi e dei salari dei fattori rilevanti ai fini dei costi dell'assistenza a lungo termine. Può inoltre tenere conto dei valori di riferimento di altri cantoni.

3. Durante il periodo di validità della tariffa stabilita nel contratto quadro per le case di cura, viene concesso annualmente al 1º gennaio un adeguamento automatico all'inflazione sull'intera tariffa per pensione e assistenza. Questo si basa sull'andamento dell'Indice di Basilea dei prezzi al consumo dell'inflazione annuale a giugno (indice di giugno) dell'anno precedente. Se l'indice di giugno mostra un andamento negativo, non si procede all'adattamento della tariffa. Un adeguamento all'inflazione viene concesso di nuovo solo quando il valore cumulato è positivo.

Ospedali e altre strutture

1. ...

2. ...

3. La competenza intercantonale per la concessione del finanziamento residuo, dei contributi alle tariffe ospedaliere e delle case di cura, dei contributi ai costi dell'assistenza ambulatoriale e dell'assistenza acuta e di transizione è regolata in un contratto tra il Cantone di Basilea Città e i comuni di Bettingen e Riehen.

Ospedali e altre strutture

1. Il Cantone può corrispondere contributi ai costi per prestazioni domestiche prescritte dal medico. L'entità di questi contributi è determinata in conformità con i livelli di riduzione dei premi applicable per la Riduzione Individuale dei Premi (RIP).

Protezione tariffaria

1. Se un fornitore di servizi rifiuta di fornire le prestazioni legali secondo le tariffe e i prezzi stabiliti contrattualmente o dalle autorità, deve comunicarlo per iscritto al Dipartimento della salute. Quest'ultimo pubblica un elenco corrispondente.

Protezione tariffaria

1. Nel caso in cui non venga concluso un contratto tariffario tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori malattia o se, a causa dell'astensione dei fornitori di prestazioni ai sensi del § 9 di questo regolamento, non sia garantito il trattamento degli assicurati nell'ambito del KVG, il Consiglio di Stato stabilisce la tariffa, dopo aver consultato le parti interessate.

2. Ai sensi del § 1 cpv. 2 lett. a di questo regolamento, la preparazione della determinazione delle tariffe per il Consiglio di Stato compete al Dipartimento della sanità. Ciò vale anche per la preparazione della determinazione delle tariffe quadro e delle decisioni di approvazione da parte del governo cantonale ai sensi del KVG. Il Dipartimento dell'economia, degli affari sociali e dell'ambiente riferisce ai sensi del § 1 cpv. 4 di questo regolamento.

**Collaborazione tra gli assicuratori malattia, obbligo di assicurazione, premi e arretrati dei costi**

1. Nell'attuazione dell'assicurazione malattia ai sensi della KVG, il Cantone coordina i suoi compiti con gli assicuratori malattia autorizzati.

2. A tal fine, può stipulare un accordo contrattuale con gli assicuratori malattia tenendo conto del diritto federale applicabile.

3. ...

Collaborazione tra assicuratori malattia, obbligo assicurativo, morosità di premi e costi

1. In qualità di revisore ai sensi dell'art. 64a cpv. 3 LAMal, il Cantone designa l'organo di controllo degli assicuratori malattia ai sensi dell'art. 86 dell'Ordinanza federale sull'assicurazione malattia (OAMal).

2. Il revisore di cui al cpv. 1 conferma al Cantone, nella sua relazione annuale ai sensi dell'art. 64a cpv. 3 LAMal,

a) che l'assicuratore dispone di un concetto operativo di incasso verificato dal revisore,

b) che in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, le disposizioni di sollecito e di esecuzione forzata del diritto federale sono rispettate,

c) che l'assicuratore gestisce o fa gestire attivamente le attestazioni di perdita e titoli equivalenti.

3. Gli assicuratori malattia devono garantire all'Ufficio dei contributi sociali, su richiesta, accesso illimitato alle regole interne di esecuzione e incasso e informare annualmente l'Ufficio sui ricavi dalla gestione delle attestazioni di perdita, sul loro rapporto rispetto al volume dei premi dell'assicuratore nel Cantone, nonché sui costi lordi delle attestazioni di perdita (prima della compensazione con i ricavi).

### Collaborazione tra assicuratori malattia, obbligo assicurativo, premi e arretrati di costi

1. Un precetto di perdita ai sensi dell'art. 64a cpv. 3 KVG è equiparato a disposizioni relative all'erogazione di prestazioni complementari o a titoli giuridici equivalenti, che attestano la mancanza di mezzi finanziari della persona assicurata. L'Ufficio per i Contributi Sociali decide sull'equivalenza dei titoli giuridici nei documenti presentati con il rendiconto degli assicuratori malattia.

Cooperazione tra assicuratori malattia, obbligo assicurativo, arretrati di premi e costi

1. L'Ufficio per i Contributi Sociali attua l'obbligo assicurativo secondo la KVG. Esso

a) informa riguardo l'assicurazione sanitaria obbligatoria secondo la KVG,

b) verifica regolarmente il rispetto dell'obbligo assicurativo secondo la KVG,

c) decide sulle eccezioni all'obbligo assicurativo e

d) assegna a un assicuratore sanitario autorizzato le persone che non adempiono tempestivamente al loro obbligo assicurativo secondo l'art. 3 KVG. Tale assegnazione avviene in proporzione alla quota di mercato (base di assicurati) che gli assicuratori sanitari operanti nel Cantone di Basilea-Città dimostrano secondo i dati dell'anno precedente.

2. L'Ufficio per i Contributi Sociali assicura, in collaborazione con l'Ufficio della popolazione, l'Ufficio dello stato civile e l'Ufficio dell'economia e del lavoro, che le persone menzionate negli articoli 3 e 6a paragrafo 1 KVG siano informate sull'obbligo assicurativo. Le autorità menzionate forniscono continuamente i dati personali necessari in formato elettronico.

3. Per verificare il rispetto dell'obbligo assicurativo secondo la KVG di tutti i residenti del Cantone di Basilea-Città, l'Ufficio per i Contributi Sociali è autorizzato a ottenere i dati personali necessari dall'Ufficio della popolazione in formato elettronico e confrontarli con i dati degli assicurati delle compagnie di assicurazione sanitaria secondo la KVG.

### Collaborazione tra assicuratori malattia, obbligo assicurativo, premi e arretrati di costi

1. L'Ufficio per i contributi sociali impone una tassa di 75 franchi per l'elaborazione delle richieste di esonero dall'obbligo assicurativo ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c di questo regolamento.

2. L'esame delle richieste avviene previa riscossione anticipata della tassa.

Contributi cantonali sui premi dell'assicurazione malattia

1. Gli assicuratori malattia attivi nel Cantone di Basilea-Città sono obbligati a informare regolarmente le persone assicurate presso di loro con residenza nel Cantone di Basilea-Città, nonché le persone assicurate presso di loro ai sensi dell'art. 65a lett. a fino a c LAMal, sulla possibilità di richiedere contributi ai premi dell'assicurazione malattia (art. 65 e seguenti LAMal).

Contributi cantonali ai premi dell'assicurazione malattia - Nascita del diritto e calcolo

1. Il Cantone eroga, su richiesta di persone economicamente meno abbienti residenti nel Cantone di Basilea Città e di persone ai sensi dell'articolo 65a LAMal che sono assicurate nel Cantone di Basilea Città, contributi alle loro premi dell'assicurazione malattia, purché siano soddisfatte le condizioni legali.

Contributi cantonali sui premi dell'assicurazione malattia - Insorgenza e calcolo del diritto

1. In caso di trasferimento nel Cantone di Basilea Città da un altro cantone, un eventuale diritto ai contributi sui premi dell'assicurazione malattia fino alla fine dell'anno civile pertinente è disciplinato dalla legge del cantone in cui la persona assicurata aveva il domicilio al 1º gennaio.

2. In caso di trasferimento nel Cantone di Basilea Città dall'estero, il diritto ai contributi sui premi dell'assicurazione malattia sorge dal mese della copertura assicurativa secondo la LAMal, a condizione che l'adesione a un assicuratore malattia autorizzato secondo la LAMal e la domanda per ottenere i contributi sui premi dell'assicurazione malattia siano stati effettuati entro 3 mesi dal trasferimento.

3. Per le persone secondo l'art. 65a lett. a fino a c LAMal, il diritto ai contributi sui premi dell'assicurazione malattia sorge a partire dal mese di inizio dell'assicurazione secondo la LAMal, a condizione che la domanda per ottenere i contributi sui premi dell'assicurazione malattia sia stata effettuata entro 3 mesi dall'inizio dell'assicurazione.

Contributi cantonali sui premi dell'assicurazione malattia - Insorgenza e calcolo del diritto

1. Se i documenti presentati per la verifica del diritto sono incompleti, l'Ufficio per i Contributi Sociali richiederà i documenti mancanti. I documenti mancanti devono essere presentati entro due mesi dal ricevimento della richiesta di integrazione. Se questo termine non viene rispettato, è necessario presentare una nuova domanda.

2. Per verificare il diritto al beneficio, l'Ufficio per i Contributi Sociali può emettere convocazioni, nonché richiedere dichiarazioni scritte e/o l'invio di determinati documenti. I datori di lavoro di lavoratori che hanno presentato domanda di contributi per i premi dell'assicurazione sanitaria sono tenuti, su richiesta dell'Ufficio per i Contributi Sociali, a rilasciare e inviare certificati di salario.

Contributi cantonali ai premi dell'assicurazione malattia - Genesi del diritto e calcolo

1. Base per la determinazione e il calcolo di un diritto ai contributi sui premi dell’assicurazione malattia costituiscono la Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (SoHaG) del 25 giugno 2008 nonché il Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali basate sulle necessità (SoHaV) del 25 novembre 2008.

2. ...

Contributi cantonali ai premi dell'assicurazione malattia - Insorgenza e calcolo del diritto

1. Il reddito computabile ai sensi del § 7 SoHaG delle persone menzionate nell'Art. 65a lett. a fino c KVG è convertito corrispondentemente all'indice di potere d'acquisto dello stato di residenza. Questa disposizione non si applica a un eventuale reddito ipotetico da lavoro da conteggiare (§§ 19 e seguenti SoHaV).

2. L'indice di potere d'acquisto menzionato al comma 1 è determinato dal Regolamento del DFI sugli indici dei livelli dei prezzi e sui premi minimi per il diritto alla riduzione del premio nella Comunità Europea, in Islanda e in Norvegia del 22 novembre 2007.

3. Il reddito computabile adeguato al potere d'acquisto ai sensi dei commi 1 e 2 è convertito in franchi svizzeri secondo i tassi di cambio pubblicati dalla Commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti per l'attuazione del Regolamento (CEE) n. 574/72.

Contributi cantonali ai premi dell'assicurazione malattia - Insorgenza del diritto e calcolo

1. Nel caso in cui venga contestata una tassa per violazione dell'obbligo di notifica sia la tassa sia il rimborso, occorre presentare un ricorso presso l'autorità competente entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

2. Se si contesta esclusivamente la tassa, il ricorso deve essere presentato presso il Dipartimento dell’Economia, degli Affari Sociali e dell'Ambiente entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione. La motivazione del ricorso deve essere presentata entro 30 giorni dalla stessa data. Essa deve contenere le richieste della parte ricorrente e una motivazione con l'indicazione dei mezzi di prova.

Contributi cantonali ai premi dell'assicurazione malattia - Premi determinanti / Limiti delle prestazioni

1. Nella determinazione dell'importo dei contributi ai premi dell'assicurazione malattia per le tre categorie di persone previste dall'art. 61 cpv. 3 LAMal «adulti», «giovani adulti» e «bambini», il Consiglio di Stato si orienta all'importo dei rispettivi premi per l'assicurazione malattia, includendo i premi per forme assicurative speciali ai sensi dell'art. 62 LAMal, nonché ulteriori riduzioni di premio ammissibili.

1bis. Le persone aventi diritto, assicurate in una forma assicurativa speciale ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LAMal, ricevono un supplemento al contributo mensile ai premi dell'assicurazione malattia. La prova assicurativa corrispondente deve essere presentata al momento della richiesta e successivamente ogni anno. L'Ufficio per i contributi sociali può subordinare i modelli assicurativi da considerare per il supplemento ad uno sconto minimo rispetto all'assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie del rispettivo assicuratore.

2. Per l'attuazione dell'art. 65 cpv. 1bis LAMal, il Consiglio di Stato si orienta a un premio di riferimento. Questo si situa per la rispettiva categoria di persone, come da cpv. 1, al 90 percento del premio medio cantonale previsto.

3. Per l'attuazione dell'art. 65a LAMal, il Consiglio di Stato si orienta ai premi medi vigenti nei rispettivi stati, risultanti dal regolamento del DFI sui livelli dei prezzi e sui premi minimi per il diritto alla riduzione dei premi nella Comunità Europea, in Islanda e in Norvegia del 22 novembre 2007. Se questi premi medi non sono inferiori di oltre il 10 percento rispetto al premio medio del Cantone di Basilea Città, si applicano alle persone ai sensi dell'art. 65a lett. a fino a c LAMal le stesse disposizioni previste per le persone con domicilio nel Cantone di Basilea Città. In caso di differenze superiori al 10 percento, il Consiglio di Stato può effettuare debitamente delle differenziazioni.

Contributi cantonali ai premi dell'assicurazione malattia - Premi determinanti / Limiti delle prestazioni

1. Contributi ai premi dell'assicurazione malattia sono concessi solo se il reddito rilevante dell'unità familiare ai sensi del § 6 comma 2 lett. d SoHaG non supera il limite di prestazione calcolato secondo il § 11 comma 2 SoHaV. Fino a un'unità familiare di otto persone, i limiti di prestazione possono essere ricavati dalla tabella T 1 sottostante. Per unità familiari di nove o più persone, i limiti di prestazione aumentano, a partire dal limite di prestazione dell'unità familiare immediatamente precedente, secondo il metodo di calcolo del § 11 comma 2 SoHaV, di Fr. 4'000 per persona.

2. Il gruppo di premi e l'importo dei rispettivi contributi ai premi dell'assicurazione malattia vengono determinati, partendo dal reddito rilevante secondo il § 6 comma 2 lett. d SoHaG e applicando il § 21 del presente regolamento, dalle tabelle T 2, T 3 e T 4 sottostanti. L'importo massimo dei contributi ai premi dell'assicurazione malattia corrisponde al massimo al premio effettivamente dovuto nel caso concreto per l'assicurazione malattia obbligatoria.

Contributi cantonali ai premi dell'assicurazione malattia - Finanziamento dei contributi ai premi dell'assicurazione malattia / Surrogazione

1. I costi derivanti dai contributi ai premi dell'assicurazione malattia sono sostenuti da una parte dalla Confederazione (Art. 66 KVV) e dall'altra dal Cantone.

2. Spetta all'Ufficio per i contributi sociali far valere i fondi federali.

Contributi cantonali ai premi dell'assicurazione malattia - Finanziamento dei contributi ai premi dell'assicurazione malattia / Surrogazione

1. Nella misura in cui, ai sensi della legge sull'assistenza sociale del 29 giugno 2000, vengono pagati premi dell'assicurazione malattia, il diritto ai contributi per i premi dell'assicurazione malattia passa alle autorità che forniscono assistenza sociale.

Contributi cantonali ai premi dell'assicurazione malattia - Pagamento dei contributi ai premi dell'assicurazione malattia

1. L'erogazione dei contributi sui premi dell'assicurazione sanitaria avviene a favore degli assicuratori sanitari.

2. ...

Contributi cantonali ai premi dell'assicurazione malattia - Pagamento dei contributi ai premi dell'assicurazione malattia

1. L'Ufficio per i Contributi Sociali comunica regolarmente agli assicuratori malattia, secondo uno scambio di dati uniforme conforme alla legislazione federale, quali dei loro assicurati hanno diritto ai contributi per l'assicurazione malattia del Cantone di Basilea Città e li informa contemporaneamente sull'ammontare degli stessi.

2. Successivamente, gli assicuratori malattia informano gli assicurati aventi diritto presso di loro sul diritto notificato secondo il comma 1 e riducono di conseguenza i premi dell'assicurazione malattia.

3. L'Ufficio per i Contributi Sociali comunica a un assicuratore malattia operante nel Cantone di Basilea Città, su richiesta, l'intero stock delle disposizioni delle persone assicurate presso questo assicuratore malattia secondo il KVG per la verifica delle basi di dati.

Contributi cantonali ai premi dell'assicurazione malattia - Pagamento dei contributi ai premi dell'assicurazione malattia

1. Le casse malati operanti nel cantone di Basilea Città forniscono all'Ufficio dei Contributi Sociali, su richiesta, informazioni sul rapporto assicurativo secondo la Legge sull'Assicurazione Malattie (LAMal) di singole persone ai fini del controllo dei contributi dell'assicurazione malattie e della dimostrazione del rapporto assicurativo.

2. Le casse malati comunicano all'Ufficio dei Contributi Sociali, su richiesta, i dati personali secondo l'art. 105g dell'Ordinanza sull'Assicurazione Malattie (OAMal) di tutte le persone assicurate nel cantone di Basilea Città. Le comunicazioni servono a confrontare le banche dati della riduzione dei premi e a verificare il rispetto dell'obbligo assicurativo. Le casse malati comunicano all'Ufficio dei Contributi Sociali, su richiesta, anche altri dati (art. 106c cpv. 6 e 106d cpv. 1 OAMal), affinché la riduzione del premio possa essere determinata secondo il § 21 cpv. 1bis di questo decreto.

3. Le comunicazioni secondo i cpv. 1 e 2 avvengono mediante un uniforme scambio di dati secondo l'ordinanza del DFI sullo scambio di dati per la riduzione dei premi (OSData-DFI).

Contributi cantonali ai premi dell'assicurazione malattia - Erogazione dei contributi ai premi dell'assicurazione malattia

1. Nell'anno solare in corso, l'Ufficio per i Contributi Sociali effettua un pagamento anticipato agli assicuratori malattia, con assicurati che hanno diritto a contributi per i loro premi di assicurazione malattia, entro la fine di giugno per l'anno solare in corso. L'importo di questo pagamento anticipato è determinato da una proiezione basata sui dati dell'anno in corso.

2. Dopo la fine dell'anno solare, gli assicuratori malattia ai sensi del comma 1 fatturano all'Ufficio per i Contributi Sociali la differenza tra il premio ridotto dell'assicurazione malattia e il premio effettivamente dovuto per l'assicurazione malattia obbligatoria delle persone assicurate con diritto ai contributi della stessa, sottraendo il pagamento anticipato effettuato secondo il comma 1. Forniscono all'Ufficio per i Contributi Sociali tutti i dati e i documenti necessari per verificare l'importo richiesto.

3. L'Ufficio per i Contributi Sociali paga l'eventuale importo rimanente, dopo la verifica, ai sensi del comma 2, entro la fine di giugno dell'anno successivo agli assicuratori malattia aventi diritto.

4. L'Ufficio per i Contributi Sociali può disporre il rifiuto o la cessazione dei relativi contributi se gli assicuratori malattia interessati non cooperano adeguatamente nella determinazione e verifica del diritto al contributo.

5. I contributi indebitamente pagati possono essere richiesti indietro in qualsiasi momento dall'Ufficio per i Contributi Sociali.

Esecuzione

1. Il Dipartimento della Sanità e il Dipartimento dell'Economia, degli Affari Sociali e dell'Ambiente (Ufficio delle Contributi Sociali) sono incaricati dell'esecuzione.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Regolamento sull'Assicurazione Malattia nel Cantone di Basilea Città (KVO) del 7 novembre 1995 viene abrogato.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Regolamento relativo alla Legge concernente l'odontoiatria pubblica (Regolamento sull'odontoiatria) del 30 ottobre 2001 è modificato come segue

Disposizioni transitorie e finali

1. Per la determinazione del fabbisogno assistenziale degli ospiti, le case di cura possono utilizzare fino al 31 dicembre 2025 lo strumento di determinazione del fabbisogno secondo il diritto precedente.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questo regolamento deve essere pubblicato. Entra in vigore il 1° gennaio 2009.

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