Regolamento del tribunale delle assicurazioni sociali e del tribunale arbitrale in materia di assicurazioni sociali - Tribunale completo (§ 34 GOG)
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. Il Tribunale Plenario emana i regolamenti assegnatigli dalla legge.
2. Il Tribunale Plenario elegge il presidente o la presidente e il rispettivo vicepresidente o la rispettiva vicepresidente per un periodo di tre anni. La rielezione immediata è eccezionalmente possibile. In caso di nuova elezione, in generale si deve rispettare il principio d'anzianità.
3. Il Tribunale Plenario è abilitato a prendere decisioni con la presenza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto.
4. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice.
5. La delibera tramite circolazione è possibile solo con unanimità.
1. La Conferenza dei Presidenti elegge il Primo Cancelliere e la Prima Cancelliere e il Direttore Amministrativo e la Direttrice Amministrativa nonché i cancellieri.
2. La Conferenza dei Presidenti è deliberativa quando sono presenti tutti i membri con diritto di voto.
3. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.
4. La deliberazione per circolazione è possibile solo all’unanimità.
1. La Presidente o il Presidente
a) è responsabile della collaborazione con gli altri tribunali del cantone;
b) sovrintende all'attività del Primo Cancelliere o della Prima Cancelliera nonché del Capo dell'Amministrazione o della Capa dell'Amministrazione;
c) può delegare compiti specifici al Primo Cancelliere o alla Prima Cancelliera nonché al Capo dell'Amministrazione o alla Capa dell'Amministrazione.
1. La Direttrice amministrativa o il Direttore amministrativo
a) dirige l'amministrazione del tribunale;
b) sceglie, ad eccezione dei cancellieri e delle cancelliere, il personale e il personale di supporto del tribunale;
c) esercita la supervisione sulla cancelleria del tribunale;
d) si occupa delle questioni relative al personale di tutti i dipendenti;
e) prepara il bilancio ed è responsabile del coordinamento delle questioni finanziarie con gli altri tribunali.
2. La Prima Cancelliera o il Primo Cancelliere
a) prepara gli affari della conferenza della presidenza;
b) supporta la Presidente o il Presidente;
c) supervisiona e dirige i cancellieri e le cancelliere sotto l'aspetto tecnico e organizzativo.
1. Cancellieri e Cancellieri del Tribunale
a) motivano le sentenze emesse nelle sessioni del tribunale;
b) possono partecipare all'istruzione;
c) forniscono consulenza legale;
d) eseguono ulteriori compiti assegnati loro.
1. Il tribunale della sicurezza sociale si compone di tre sezioni.
2. Ogni presidente presiede una sezione a turno annuale.
3. La conferenza dei presidenti decide sull'assegnazione dei singoli giudici alle sezioni.
1. I casi in entrata vengono assegnati al ramo assicurativo pertinente.
2. Ogni caso di un ramo assicurativo viene assegnato a intervalli regolari a una presidentessa o a un presidente per l'istruzione.
1. La Conferenza della Presidenza adotta una normativa sui visti e sulle firme.
1. Le spese ordinarie sono determinate in base alla regolamentazione delle tasse giudiziarie nelle cause civili.
2. Alle spese ordinarie si aggiungono le indennità corrisposte ai membri del tribunale arbitrale nominati dalle parti. Queste corrispondono al doppio delle indennità previste per i giudici del tribunale delle assicurazioni sociali. In casi straordinari, il tribunale arbitrale può stabilire indennità superiori.