Legge sul Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Basilea Città e sul tribunale arbitrale in materia di assicurazioni sociali (Sozialversicherungsgerichtsgesetz, SVGG) - Competenza (SVGG)
Indice delle disposizioni (24)
Testo normativo (24 Articoli)
1. Il Tribunale delle assicurazioni sociali decide, come unica istanza cantonale, tutte le controversie in materia di assicurazioni sociali derivanti dal diritto federale o cantonale.
2. Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni sociali giudica i ricorsi per diniego di giustizia e ritardo di giustizia conformemente all'art. 56 comma 2 ATSG.
3. Il tribunale arbitrale in materia di assicurazioni sociali è affiliato al Tribunale delle assicurazioni sociali.
1. Il procedimento davanti al tribunale delle assicurazioni sociali è regolato dalle disposizioni della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e da questa legge. In aggiunta, si applicano le disposizioni della Legge federale sul procedimento amministrativo e della Legge sull'organizzazione giudiziaria.
2. Si applicano altresì le seguenti disposizioni del Codice di procedura civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
a) Le norme del terzo capitolo relative all'astensione (Art. 47 e seguenti CPC) applicate mutatis mutandis secondo la Legge sull'organizzazione dei tribunali e della procura (Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG) del 3 giugno 2015; l'Art. 50 comma 2 CPC non si applica,
b) Art. 98 CPC relativo all'anticipo delle spese,
c) * ...
d) Art. 133-141 CPC relativi alla convocazione giudiziaria e alla notifica giudiziaria,
e) Art. 176 comma 2 e Art. 235 comma 2 CPC relativi a registrazioni audio e video.
1. I termini legali e giudiziari, determinati in giorni o mesi, sono sospesi
a) dal settimo giorno prima di Pasqua fino al settimo giorno dopo Pasqua,
b) dal 15 luglio fino al 15 agosto compreso,
c) dal 18 dicembre fino al 2 gennaio compreso.
1. Le parti possono farsi rappresentare. La rappresentante o il rappresentante deve esibire una procura scritta.
1. Ad una parte viene assegnata una rappresentanza legale gratuita su richiesta, se essa non dispone dei mezzi necessari e il processo non sembra privo di prospettive.
1. Il procedimento è avviato mediante la presentazione di un ricorso o di un atto di citazione firmato presso il Tribunale delle assicurazioni sociali.
2. Questo documento deve contenere una breve esposizione dei fatti, una chiara richiesta legale e la sua motivazione. I mezzi di prova devono essere indicati e, per quanto possibile, presentati. Nel procedimento di ricorso deve essere allegato il provvedimento impugnato dell'autorità inferiore.
2bis. In caso di trasmissione elettronica degli atti, la procedura è disciplinata dall'art. 21a della Legge federale sulla procedura amministrativa (Legge sulla procedura amministrativa, LPA) del 20 dicembre 1968. Il tribunale può richiedere che gli atti vengano successivamente presentati in forma cartacea.
3. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, il Tribunale delle assicurazioni sociali fissa un termine adeguato per la correzione, con l'avvertenza che altrimenti non si procederà con il ricorso o la citazione.
4. Un termine si considera rispettato anche se un ricorso è presentato tempestivamente a un'autorità giudiziaria o amministrativa cantonale incompetente. Questa autorità è obbligata a trasmettere il ricorso al Tribunale delle assicurazioni sociali.
1. La Giudice istruttore o il Giudice istruttore adotta, su richiesta o d'ufficio, le misure cautelari necessarie.
1. L'istanza precedente o la controparte presenta con la sua risposta al ricorso o risposta alla denuncia i propri atti completi. La decisione sull'ordinazione di un secondo scambio di scritti spetta al giudice istruttore.
1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti (Art. 47 ATSG).
1. Il Tribunale delle assicurazioni sociali accerta d'ufficio, con la partecipazione delle parti, i fatti rilevanti per la decisione; raccoglie le prove necessarie ed è libero nella valutazione delle prove.
1. Il dibattimento del tribunale della sicurezza sociale è pubblico.
2. Il tribunale della sicurezza sociale può escludere il pubblico dal dibattimento per motivi importanti di propria iniziativa o su richiesta di una parte.
3. Ove le circostanze lo giustificano e le parti concordano, il tribunale della sicurezza sociale può rinunciare a un dibattimento.
4. La deliberazione si svolge in assenza delle parti e del pubblico.
5. Il tribunale della sicurezza sociale può decidere all'unanimità per via di circolazione.
1. Il tribunale di previdenza sociale non è vincolato alle richieste delle parti. Può modificare la decisione della precedente istanza a svantaggio della parte ricorrente oppure riconoscere a questa più di quanto abbia richiesto; tuttavia, alle parti deve essere data la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso.
1. Il Tribunale delle assicurazioni sociali può decidere nuovamente nel merito della questione oppure rinviare la questione all'istanza precedente per una nuova decisione.
1. La decisione indica la composizione del Tribunale delle Assicurazioni Sociali e contiene un riassunto dei fatti rilevanti, una motivazione, il dispositivo e l'indicazione delle vie di ricorso. Essa è comunicata per iscritto alle parti e alle autorità aventi diritto di ricorso.
2. Su richiesta di una parte, il dispositivo viene inviato prima della comunicazione scritta della decisione.
1. Per la restituzione nello stato precedente si applica l'art. 41 LPGA.
2. La decisione finale su una domanda di restituzione nello stato precedente spetta al giudice istruttore o alla giudice istruttrice.
1. Il procedimento è generalmente gratuito, salvo diversa disposizione del diritto federale. Tuttavia, in caso di condotta processuale sconsiderata o temeraria, a una delle parti possono essere imposte una tassa di decisione e le spese del procedimento.
1. Le parti hanno, in base all'esito della causa, diritto al risarcimento delle spese legali da parte del tribunale delle assicurazioni sociali. Tale risarcimento viene determinato indipendentemente dal valore della controversia, in base all'importanza della causa, alla difficoltà del processo e all'impegno richiesto.
2. Di norma, tale diritto non è concesso all'ente assicurativo e alla collettività. Tuttavia, può essere riconosciuto un risarcimento delle spese legali a loro favore nel caso in cui la controparte conduca il processo in modo avventato o temerario.
1. La revisione di una sentenza del tribunale delle assicurazioni sociali è ammissibile
a) in caso di scoperta di nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova;
b) in caso di influenza sul giudizio mediante crimine o delitto.
2. La richiesta di revisione deve essere presentata al tribunale delle assicurazioni sociali entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
3. Una richiesta di revisione non è più ammissibile, nel caso dell'art. 1 lett. a, dopo 10 anni dalla definitività della sentenza.
4. Nella richiesta di revisione devono essere elencati dettagliatamente i fatti che la motivano; deve essere dimostrato che il termine secondo l'art. 2 è stato rispettato. I mezzi di prova devono essere allegati o, qualora ciò non sia possibile, devono essere indicati con precisione.
1. Le controversie relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione malattia sociale ai sensi della Legge sull'assicurazione malattia (LAMal) sono decise dal tribunale delle assicurazioni sociali come unica istanza cantonale.
1. Le controversie ai sensi dell'art. 89 KVG, art. 57 UVG e art. 26 cpv. 4 IVG tra assicuratori e fornitori di prestazioni sono decise da un tribunale arbitrale composto da tre membri.
2. Il tribunale arbitrale è competente anche quando la persona assicurata è debitrice del rimborso (sistema del tiers garant). In questo caso, l'assicuratore rappresenta la persona assicurata a proprie spese.
3. Il presidente del tribunale delle assicurazioni sociali funge da presidente.
4. Ogni parte nomina un rappresentante. Se non viene effettuata una nomina entro il termine stabilito dal presidente, il giudice unico in materia di assicurazioni sociali nomina il rappresentante ai sensi del § 56h cpv. 2 GOG.
5. Il presidente designa il segretario o la segretaria. La cancelleria del tribunale delle assicurazioni sociali si occupa delle attività di segreteria.
1. Alla risoluzione arbitrale di una controversia deve precedere una procedura di mediazione da parte del presidente o della presidente, salvo che un'istanza di conciliazione nominata contrattualmente non abbia già tentato una mediazione.
1. L'atto di citazione deve essere presentato per iscritto al tribunale delle assicurazioni sociali; devono essere indicate le parti, l'oggetto della domanda e il motivo del ricorso. Se il valore della controversia è indeterminato o supera CHF 8'000, il procedimento deve essere condotto per iscritto.
2. Per il resto, si applicano al procedimento le disposizioni dei §§ 3-15 e 18 della presente legge. La presidente o il presidente deve garantire un procedimento semplice e rapido.
1. Le disposizioni del Codice di procedura civile si applicano alle spese processuali e alle indennità.
1. Fino all'entrata in vigore della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000, le disposizioni del presente statuto elencate di seguito hanno il seguente testo divergente
§ 1 comma 2
²Il Tribunale delle assicurazioni sociali giudica inoltre i ricorsi per diniego e per ritardo ingiustificato ai sensi dell'art. 86 comma 2 LAMal e dell'art. 106 comma 2 LAINF.
§ 9
Le parti hanno diritto ad accedere agli atti (art. 26 e segg. PA).
§ 15 comma 1
Se una parte ha mancato una scadenza senza colpa o se non è apparsa in tribunale senza colpa, può richiedere la reintegrazione nello stato precedente. Deve presentare una domanda motivata di reintegrazione entro 10 giorni dalla rimozione dell'ostacolo. Se la reintegrazione viene concessa, il termine per l'atto legale mancato inizia a decorrere dalla notifica di questa decisione.