Regolamento d'organizzazione del tribunale dei minorenni
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1. Il Collegio Plenario
a) emana i regolamenti a esso assegnati dalla legge e li presenta alla Corte d'Appello per l'approvazione;
b) effettua le elezioni affidategli dalla legge.
1. Il Presidente o la Presidente
a) presiede le riunioni del tribunale nel suo complesso;
b) rappresenta il tribunale verso l'esterno;
c) assicura lo svolgimento fluido delle attività del tribunale;
d) garantisce l'adozione di una prassi uniforme da parte del tribunale;
e) convoca il tribunale nel suo complesso;
f) sceglie i cancellieri e le cancelliere e supervisiona le loro attività;
g) si occupa della formazione continua del personale entro le possibilità operative;
h) garantisce che gli interessi del tribunale siano adeguatamente rappresentati nel consiglio giudiziario e si occupa della collaborazione con gli altri tribunali del cantone.
1. La sostituta o il sostituto della presidente o del presidente rappresenta quest'ultima o quest'ultimo in tutte le sue funzioni in caso di assenza o per il suo alleggerimento.
1. Le cancelliere e i cancellieri
a) redigono il verbale alle udienze del tribunale; hanno voto consultivo durante le deliberazioni;
b) preparano le decisioni e motivano le sentenze emesse nelle udienze. Può essere loro assegnata la redazione di pareri per la Corte d'Appello in qualità di tribunale di impugnazione o di ricorso;
c) possono partecipare all'istruzione dei procedimenti;
d) forniscono consulenze legali;
e) svolgono altri compiti loro assegnati.
2. I loro compiti specifici sono contenuti nella descrizione delle mansioni relativa alla posizione.
1. Il Tribunale minorile dispone di una segreteria incaricata delle funzioni di cancelleria.
2. La segreteria prepara le udienze, si occupa delle questioni amministrative nei singoli procedimenti e attua le disposizioni istruttorie. I compiti specifici sono contenuti nella descrizione delle mansioni del personale di segreteria.
1. Il servizio di uscierato è fornito esternamente. Il servizio di uscierato è responsabile del mantenimento dell'ordine e della sicurezza nell'aula di tribunale, ha facoltà di impartire istruzioni alle parti e al pubblico nell'ambito dei suoi compiti ed è responsabile del servizio postale interno ed esterno.
1. Il tribunale minorile tratta tre tipi di procedimenti
a) Accuse mosse dal pubblico ministero per i minorenni;
b) Ricorsi contro decreti penali emessi dal pubblico ministero per i minorenni;
c) Ricorsi contro provvedimenti esecutivi del pubblico ministero per i minorenni.
2. I membri della presidenza del tribunale minorile svolgono le funzioni del giudice delle misure coercitive.
3. L'assegnazione dei casi è affidata alla presidente o al presidente.
1. I collegi giudicanti sono costituiti secondo le disposizioni di legge e in base alla disponibilità delle giudici e dei giudici. La presidenza decide sulla composizione del tribunale.
2. La composizione avviene in base ai seguenti criteri
a) Composizione interdisciplinare del collegio giudicante;
b) Partecipazione di membri di entrambi i sessi;
c) Conoscenze specifiche in un determinato ambito;
d) Considerazione di un carico di lavoro equo tra le giudici e i giudici;
e) Considerazione della disponibilità (in particolare in caso di assenze dovute a ferie e malattia).
1. Il diritto del personale, inclusa la previdenza del personale del Cantone, si applica ai collaboratori del tribunale, salvo diversa disposizione della legge sull'organizzazione giudiziaria.
2. Competente per gli affari del personale è la Presidente o il Presidente, insieme alla Presidente o al Presidente del tribunale per i collocamenti coercitivi come autorità di nomina per i cancellieri e il personale della segreteria. La procedura di ricorso si regola in conformità ai §§ 40 e seguenti della Legge sul personale del 17 novembre 1999.
3. Sulla classificazione delle posizioni del personale giudiziario decide il consiglio del tribunale secondo le disposizioni della Legge sui salari.
1. Per ogni posizione esiste una descrizione della posizione, che contiene l'assegnazione organizzativa, il mandato nonché i compiti e le responsabilità. Sono altresì riportati i requisiti relativi alla formazione e aggiornamento professionale, nonché alle conoscenze specifiche e all'esperienza.
2. Le descrizioni delle posizioni vengono consegnate ai rispettivi dipendenti.
1. Per i collaboratori del tribunale si applica l'orario di lavoro flessibile secondo il regolamento sull'orario flessibile del Tribunale d'Appello.
2. La presidente o il presidente, insieme alla presidente o al presidente del tribunale per le collocazioni protette, ha la competenza di escludere singole categorie di collaboratori dal modello di orario flessibile o di stabilire per questi un modello di orario di lavoro annuale. Le eccezioni devono essere comunicate al Tribunale d'Appello.