Regolamento sulle finanze e la contabilità, l'incasso e la procedura di pagamento posticipato dei tribunali (Finanzreglement) - Amministrazione Contabile Centrale dei Tribunali
Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
1. La contabilità e la finanza dei tribunali ai sensi del § 5 numeri 1 a 6 GOG, nonché degli uffici di conciliazione del tribunale civile e del tribunale d'appello, sono competenza della contabilità dei tribunali. Questa è affiliata al tribunale d'appello.
2. La contabilità si conforma alle disposizioni della legge sul bilancio finanziario.
3. La contabilità dei tribunali redige i bilanci annuali per ciascun tribunale. I singoli tribunali deliberano sulla loro approvazione e li trasmettono al consiglio giudiziario.
4. Ogni tribunale mantiene una propria cassa contanti. I tribunali possono stipulare accordi per la gestione congiunta delle loro casse contanti.
1. La contabilità nel settore delle risorse umane è eseguita dal dipartimento del personale di un dipartimento, in accordo con il Consiglio di Governo.
1. Gli uffici delle cancellerie dei singoli tribunali sono competenti per il calcolo delle richieste di rimborso dei costi (tasse, spese, multe, obblighi e onorari) nei singoli procedimenti.
1. La contabilità dei tribunali si occupa dell'incasso delle pretese giudiziarie per tutti i tribunali, dopo l'emissione della fattura da parte del rispettivo studio legale, a meno che non sia affidata ad altre autorità.
2. Il consiglio giudiziario disciplina la procedura di incasso e il coinvolgimento delle agenzie di recupero del credito del Cantone attraverso una direttiva e garantisce gli accordi necessari.
1. Il Consiglio della Corte incarica, ai sensi del § 44 della legge sull'introduzione del Codice di procedura penale svizzero (EG StPO) del 13 ottobre 2010, l'ufficio di riscossione del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza della riscossione delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle multe e di altri oneri finanziari da adempiere in relazione ad un procedimento penale nei procedimenti penali giudiziari.
1. I tribunali possono effettuare ammortamenti di crediti inesigibili a carico del loro bilancio corrente.
2. Il consiglio giudiziario stabilisce, attraverso una direttiva, le condizioni in base alle quali gli ammortamenti possono essere effettuati dal sistema contabile dei tribunali. Inoltre, esso può emanare principi generali di ammortamento. Nell'ambito della riscossione nei procedimenti penali, la questione delle direttive sulla riscossione di ammende pecuniarie incondizionate definitive, multe e spese procedurali è determinata.
3. Il capo dell'amministrazione o la capo dell'amministrazione del tribunale d'appello verifica periodicamente gli ammortamenti effettuati.
1. Il sistema contabile dei tribunali e l'ufficio di incasso del Dipartimento di giustizia e sicurezza inoltrano le richieste di dispensa e le approvazioni di un concordato per le pretese di spese imposte con sentenza definitiva dai tribunali al tribunale competente in ciascun caso.
1. La conversione delle pene in seguito all'inesigibilità si basa sulle direttive all'ufficio di incasso del dipartimento di giustizia e sicurezza relative all'incasso di sanzioni pecuniarie incondizionate definitive, multe e costi procedurali.
1. I tribunali esaminano a intervalli regolari se le parti, cui è stato concesso il gratuito patrocinio o la difesa d'ufficio, possano essere obbligate al pagamento retroattivo o al rimborso ai sensi dell'art. 123 del Codice di procedura civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) del 19 dicembre 2008 o dell'art. 135 comma 4 del Codice di procedura penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP) del 5 ottobre 2007. La procedura è regolamentata dal consiglio giudiziario tramite una direttiva.
2. Se le parti non effettuano volontariamente i pagamenti retroattivi corrispondenti, il dossier viene presentato al tribunale competente per la decisione successiva.
3. Competente a valutare un reclamo di pagamento retroattivo relativo al procedimento di primo grado o a un procedimento di ricorso cantonale è il tribunale monocratico della rispettiva prima istanza giudiziaria o del tribunale che decide come unica istanza cantonale.
a) * ...
b) * ...
4. La decisione sui pagamenti retroattivi ai sensi dell'art. 123 CPC avviene nel procedimento sommario, quella ai sensi dell'art. 135 comma 4 CPP nel procedimento ai sensi degli artt. 363 e ss. CPP.
5. Vengono richiesti solo, ai sensi dell'art. 123 CPC, i costi rimborsabili che siano stati imposti a una parte che procede gratuitamente con la decisione sui costi.
6. Il ricorso contro le decisioni di pagamento retroattivo è disciplinato dalle regole del CPC rispettivamente del CPP.
1. Il sistema contabile dei tribunali custodisce i beni patrimoniali depositati come cauzione o garanzia nei procedimenti dei tribunali.
1. I tribunali presentano il loro bilancio alla dirigente amministrativa o al dirigente amministrativo della Corte d'Appello secondo le indicazioni del Consiglio Giudiziario.
1. La Direttrice o il Direttore amministrativo della Corte d'Appello rettifica i bilanci presentati in base alla pianificazione delle linee guida. Le modifiche rispetto al bilancio richiesto avvengono dopo consultazione con il tribunale interessato.
2. Il Consiglio giudiziario disciplina il proprio processo decisionale riguardo al bilancio dei tribunali da sottoporre al Gran Consiglio.
1. I tribunali richiedono al Consiglio giudiziario eventuali integrazioni di bilancio e/o crediti aggiuntivi.
2. Il Consiglio giudiziario trasmette gli integrazioni di bilancio e/o crediti aggiuntivi da esso delibera al Gran Consiglio.
1. I tribunali assicurano, nel loro ambito di responsabilità, un sistema di controllo interno documentato.
2. Il consiglio giudiziario stabilisce i principi per un sistema di controllo interno adeguato allo scopo.
1. I tribunali stabiliscono quali membri e collaboratori siano autorizzati, singolarmente o congiuntamente, a impegnare il tribunale e in quale misura.
2. La facoltà di impegnare il tribunale nei procedimenti giudiziari è disciplinata dall'ordinamento delle competenze organizzative del tribunale.
1. L'erogazione dei pagamenti a carico di un tribunale richiede un doppio visto. I singoli tribunali disciplinano le relative autorizzazioni.