Direttiva del Consiglio di Stato concernente la registrazione di conversazioni telefoniche nell'amministrazione
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
1. Per la registrazione delle conversazioni telefoniche possono essere utilizzati solo apparecchi approvati dalle amministrazioni delle PTT (Art. 179-quinquies CP).
2. Prima di acquistare o installare un apparecchio di registrazione, le parti coinvolte devono verificare se l'apparecchio è approvato (omologato). In caso di dubbio, è necessario contattare le amministrazioni delle PTT.
1. Le conversazioni telefoniche possono essere registrate in linea di principio solo,
a) se ciò è necessario per l'adempimento di un compito previsto dalla legge,
b) oppure se l'altra parte della conversazione acconsente alla registrazione.
2. Questi requisiti valgono anche per l'ulteriore utilizzo delle registrazioni, come in particolare la conservazione, la valutazione o la divulgazione a terzi.
1. Le chiamate anonime e le conversazioni telefoniche in cui l'altro partecipante al dialogo si esprime in modo offensivo o estorsivo o emette minacce possono essere registrate a fini probatori, anche se le condizioni del punto 2 non sono soddisfatte.
1. Le registrazioni che non sono più necessarie per l'adempimento di compiti legali o per la conservazione delle prove devono essere cancellate.
2. Eventuali copie e trascrizioni devono essere distrutte.
1. Se, durante la registrazione di una conversazione telefonica, vengono annotati dati riguardanti una persona, devono essere rispettate le disposizioni del Regolamento sulla protezione dei dati.
1. Sono fatte salve anche le disposizioni sul segreto d'ufficio (Art. 320 CP).
1. Questa disposizione entra immediatamente in vigore.