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Legge su un portale elettronico centralizzato delle autorità (Behördenportalgesetz) - Oggetto

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'utilizzo del portale elettronico centrale delle autorità dell'amministrazione cantonale e garantisce il rispetto dei principi di protezione dei dati.

2. I comuni di Bettingen e Riehen possono partecipare al portale elettronico delle autorità cantonali.

1. Disposizioni Generali

1. Il portale delle autorità comprende una vasta gamma di servizi elettronici. Consente a privati e aziende di gestire le operazioni con l'amministrazione tramite Internet e di proseguire senza interruzioni la gestione elettronica delle pratiche amministrative.

2. Con il portale delle autorità si garantisce che gli utenti siano autenticati conformemente ai requisiti delle transazioni da eseguire.

1. Disposizioni Generali

1. Il portale delle autorità comprende in particolare i seguenti componenti

a) eConto;

b) Servizio di autenticazione;

c) Servizio di autorizzazione;

d) Servizio di notifica;

e) Infrastruttura tecnica di sicurezza, compresa la comunicazione crittografata.

eConto

1. L'uso del portale delle autorità richiede l'apertura di un eKonto. Questo eKonto serve per l'identificazione degli utenti.

eConto

1. L'eKonto contiene per l'apertura i seguenti dati obbligatori o facoltativi da fornire riguardo alle utenti e agli utenti

a) Dati identificativi della persona: Nome, Cognome, Data di nascita (obbligatori);

b) Dati di indirizzo (obbligatori);

c) Indirizzo e-mail (obbligatorio);

d) altri dati personali (facoltativi).

2. Per le persone giuridiche o le società di persone, è obbligatorio fornire anche la ragione sociale o il nome e la prova della legittimazione alla rappresentanza.

3. Per un livello di autenticazione più elevato sono obbligatori ulteriori dati identificativi.

4. Con l'apertura dell'eKonto, viene generato automaticamente un numero di eKonto univoco e immutabile che viene comunicato all'utente tramite e-mail all'indirizzo fornito.

5. Nell'eKonto vengono memorizzati tutti i dati indicati nei paragrafi 1 a 4 nonché i dati descrittivi relativi ai casi gestiti tramite il portale delle autorità.

eConto

1. I dati tecnici relativi ai procedimenti amministrativi gestiti tramite il portale delle autorità sono temporaneamente memorizzati nell’eKonto.

eConto

1. L'apertura di ogni eConto richiede l'indicazione dei dati ai sensi del § 5 comma 1 e 2, nonché il consenso alle condizioni d'uso.

2. Le persone giuridiche e le società di persone, che necessitano di più eConti per i loro dipendenti, possono ottenere un accesso aziendale a tal fine.

Diritti e obblighi degli utenti

1. Gli utenti e le utentesse del portale delle autorità devono identificarsi personalmente ed elettronicamente prima di elaborare un caso operativo.

2. In base al diverso livello di protezione richiesto dai possibili casi operativi, sono previste diverse fasi di autenticazione, in particolare

a) Nessuna autenticazione (dati pubblici);

b) Autenticazione a 1 livello (esigenza di protezione di base);

c) Autenticazione a 2 livelli (esigenza di protezione elevata);

d) Autenticazione a 2 livelli con certificato qualificato (esigenza di protezione molto elevata).

3. Il Consiglio di Governo stabilisce la procedura e i requisiti per l'implementazione tecnica e per i punti di autenticazione. A tal fine, si attiene allo stato attuale della tecnica.

Diritti e obblighi degli utenti

1. Gli utenti possono chiudere il loro eKonto. I dati memorizzati lì saranno cancellati in modo irrevocabile.

Diritti e Doveri degli Utenti e delle Utenti

1. Ulteriori diritti e obblighi sono disciplinati nei termini e condizioni d'uso.

Diritti e doveri delle autorità

1. I dipendenti autorizzati dell'amministrazione hanno accesso all'eKonto, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei loro obblighi legali.

2. L'autorizzazione di accesso si suddivide in un diritto di interrogazione e un diritto di elaborazione.

3. Ogni accesso al portale delle autorità è registrato a fini di tracciabilità.

Diritti e Doveri delle Autorità

1. Se le utenti e gli utenti non hanno effettuato l'accesso al loro conto per più di due anni, questo sarà automaticamente chiuso previa notifica e i dati in esso memorizzati verranno eliminati.

2. Se le utenti e gli utenti violano le condizioni d'uso, l'autorità competente deciderà, previa notifica, sulla chiusura dell'eConto e l'eliminazione dei dati in esso memorizzati.

Diritti e Doveri delle Autorità

1. Per il personale dell'amministrazione, che può accedere ai dati del portale delle autorità, vale il segreto d'ufficio.

Responsabilità

1. Il Consiglio di Governo porta la responsabilità complessiva per il portale delle autorità. Questa comprende in particolare i seguenti compiti

a) Sviluppo strategico continuo del portale delle autorità;

b) Definizione delle norme di sicurezza da rispettare;

c) Garanzia che le misure di sicurezza del portale delle autorità soddisfino almeno il livello di protezione richiesto dai dati da trattare o creare nel portale delle autorità;

d) Verifica regolare del rispetto delle norme e delle misure di sicurezza;

e) Definizione delle condizioni quadro per l'accesso delle autorità al portale delle autorità;

f) Regolamentazione delle condizioni di accesso e utilizzo da parte degli utenti al portale delle autorità;

g) Supervisione dell'operatore tecnico del portale delle autorità nonché

h) Decisione sulla chiusura dell'account elettronico e la cancellazione dei dati secondo il § 12 comma 2.

2. Può delegare singoli compiti al dipartimento competente.

Responsabilità

1. L'ufficio competente è responsabile del funzionamento tecnico, della manutenzione e dello sviluppo tecnico del portale delle autorità.

2. Essa esegue regolarmente backup dei dati per la protezione delle informazioni sul portale delle autorità. Questi vengono eliminati dopo tre mesi.

Responsabilità

1. Le autorità competenti sono responsabili del trattamento dei loro dati in conformità con le relative leggi speciali applicabili.

2. Esse definiscono il fabbisogno di protezione per i dati che vengono generati, visualizzati o trasmessi nel processo di trattamento nel portale delle autorità.

3. Se più autorità competenti sono coinvolte nell'elaborazione degli affari, deve essere designata un'autorità competente principale responsabile.

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