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Regolamento interno del Consiglio di Stato relativo alla legge sull'informazione e sulla protezione dei dati

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (14)

Testo normativo (14 Articoli)

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina la pubblicazione delle decisioni del Consiglio di Governo, che rientrano nell'ambito di applicazione della IDG.

2. Disciplina inoltre l'accesso del pubblico a queste decisioni e ai relativi rapporti e stabilisce quali misure devono essere adottate per la sicurezza delle informazioni e l'archiviazione delle decisioni del Consiglio di Governo e dei relativi rapporti.

Classificazione

1. La classificazione delle delibere del consiglio di governo e dei relativi rapporti è disciplinata dalle disposizioni del Regolamento sull'informazione e la protezione dei dati (Regolamento sull'informazione e la protezione dei dati, IDV) del 9 agosto 2011.

2. Le delibere e i relativi rapporti sono soggetti alla medesima categoria di classificazione.

Classificazione

1. Su richiesta dei dipartimenti o della cancelleria dello Stato, il Consiglio di governo effettua la classificazione delle sue deliberazioni e dei relativi rapporti.

2. Se un affare rientra nella competenza di diversi dipartimenti, il dipartimento responsabile presenta la richiesta di classificazione.

3. La categoria di classificazione richiesta deve essere indicata dai dipartimenti e dalla cancelleria dello Stato sui progetti di delibera e sui relativi rapporti.

Classificazione

1. L'eventuale limitazione temporale della classificazione di una delibera e dei relativi rapporti secondo le disposizioni del § 21 IDV è effettuata dal Consiglio di Stato.

2. Il Consiglio di Stato può inoltre modificare o revocare una classificazione.

Classificazione

1. La classificazione è annotata dalla Cancelleria di Stato sulle decisioni del Consiglio di Governo e sui relativi rapporti.

2. La consegna delle decisioni classificate come segrete e dei relativi rapporti deve essere registrata in un protocollo.

Pubblicazione e Diritto di Accesso all'Informazione

1. Di norma, le decisioni non classificate del Consiglio di Governo vengono pubblicate su Internet con una motivazione. Non vengono pubblicate, in particolare, le decisioni intermedie e le decisioni istruttorie.

2. Su Internet vengono inoltre pubblicati gli atti decretati dal Consiglio di Governo e le dichiarazioni scritte e risposte, nonché i rapporti e i consigli inviati al Gran Consiglio.

3. Il Consiglio di Governo può decidere che una decisione del Consiglio di Governo classificata come riservata sia pubblicata su Internet, se

a) vi è un interesse generale alla sua pubblicazione,

b) tutte le informazioni sensibili possono essere rimosse dalla decisione e

c) il contenuto informativo essenziale della decisione viene mantenuto.

4. Le decisioni classificate vengono di norma pubblicate su Internet senza motivazione.

Pubblicazione e Diritto di Accesso all'Informazione

1. La Cancelleria dello Stato è responsabile della pubblicazione su Internet ai sensi del § 6.

2. I dipartimenti e la Cancelleria dello Stato sono responsabili della preparazione delle decisioni nei loro rispettivi ambiti di competenza e delle relative motivazioni per la pubblicazione su Internet. Mettono a disposizione della Cancelleria dello Stato i documenti da pubblicare in formato elettronico.

Pubblicazione e Diritto di Accesso all'Informazione

1. La pubblicazione ufficiale rimane riservata, nella misura in cui è prevista dalla legge.

Pubblicazione e Diritto di Accesso all'Informazione

1. Se a norma del § 25 IDG viene presentata una richiesta di accesso a decisioni del Consiglio di Stato classificate, la Cancelleria di Stato deve esaminare nel caso concreto se l'accesso debba essere negato o rinviato in tutto o in parte secondo il § 29 IDG.

2. L'accesso alle decisioni del Consiglio di Stato classificate come segrete è deciso dalla Cancelleria di Stato sulla base del parere del dipartimento competente o leader.

Pubblicazione e Diritto di Accesso all'Informazione

1. Non esiste alcun diritto di accesso alle bozze di decisione e ai rapporti che i dipartimenti e la cancelleria dello Stato preparano in vista della deliberazione da parte del consiglio di governo.

Sicurezza delle informazioni e archiviazione

1. La Cancelleria di Stato archivia le decisioni del Consiglio di Governo e i relativi rapporti nei sistemi elettronici designati a tale scopo.

2. Emette direttive sulle misure organizzative e tecniche necessarie per la protezione delle informazioni confidenziali e segrete. A tal fine, tiene conto in particolare del § 8 IDG.

Sicurezza delle informazioni e archiviazione

1. La Cancelleria di Stato mantiene un prearchivio delle risoluzioni del Consiglio di governo in forma cartacea.

2. La conservazione permanente delle risoluzioni del Consiglio di governo e dei relativi rapporti è disciplinata dalla legge sull’archivistica (Legge sugli Archivi) dell'11 settembre 1996.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica alle deliberazioni del Consiglio di Governo adottate dopo il 1° gennaio 2012.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questo regolamento deve essere pubblicato; entrerà in vigore simultaneamente alla legge sull'informazione e la protezione dei dati del 9 giugno 2010.

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