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Ordinanza sull'impiego di aeromobili senza equipaggio presso la polizia cantonale a titolo di progetto pilota (Drohnenverordnung) - Scopo

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Con il presente regolamento vengono disciplinati i requisiti e le competenze per il trattamento di dati personali sensibili in relazione all'uso di aeromobili a pilotaggio remoto (droni) da parte della polizia cantonale.

1. Disposizioni Generali

1. La Polizia Cantonale impiega velivoli senza equipaggio nel contesto e per la gestione di un evento concreto.

2. Per i seguenti scopi, si effettua una trasmissione dei dati visivi e sonori in tempo reale

a) ricognizione operativa e realizzazione di immagini della situazione.

b) ricerca di emergenza, di beni materiali e di persone.

c) supporto ad altre organizzazioni di servizi d'emergenza nella gestione di eventi di grande portata.

3. Per i seguenti scopi operativi, oltre alla trasmissione dei dati visivi e sonori in tempo reale, si effettua una registrazione

a) acquisizione di prove nel contesto di procedimenti penali.

b) acquisizione di prove durante operazioni di polizia quando vi sia un pericolo concreto che possa verificarsi un comportamento rilevante penalmente.

4. La Polizia Cantonale utilizza velivoli senza equipaggio al di fuori di eventi concreti per i seguenti ambiti

a) supporto nella manutenzione e nel controllo di infrastrutture degne di tutela.

b) creazione di materiali di prevenzione, reclutamento e informazione.

c) formazione e aggiornamento professionale.

1. Disposizioni Generali

1. L'ambito di applicazione è limitato al territorio del Cantone di Basilea Città, fatte salve le disposizioni legislative speciali relative a restrizioni o divieti di volo.

1. Disposizioni Generali

1. Sia per gli interventi di polizia che per gli interventi di supporto per o in collaborazione con le organizzazioni dotate di sirene, la Polizia cantonale è responsabile dell'uso di aeromobili senza pilota secondo il presente regolamento.

1. Disposizioni Generali

1. Ogni utilizzo di un aeromobile senza pilota deve essere preventivamente disposto dalla direzione operativa competente.

2. Il provvedimento include almeno lo scopo dell'intervento ai sensi del § 2, la durata prevista dell'intervento e la tipologia delle registrazioni audio e video ai sensi del § 9. Se durante un intervento avviene un cambiamento dello scopo, tale modifica viene registrata.

3. La competenza a disporre nel contesto dei procedimenti penali si conforma alle disposizioni del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007.

4. Gli interventi ai sensi del § 2 comma 4 sono disposti dalla direzione del dipartimento competente.

1. Impresa Note: The word "Betrieb" in German generally translates to "impresa" in Italian, which refers to a business or enterprise. If there is additional context or text to translate, please provide it for a more comprehensive translation.

1. I velivoli senza pilota operano in conformità con le disposizioni legislative federali sull'aviazione.

1. Impresa Note: The word "Betrieb" in German generally translates to "impresa" in Italian, which refers to a business or enterprise. If there is additional context or text to translate, please provide it for a more comprehensive translation.

1. Gli aeromobili sono pilotati esclusivamente da personale addestrato della polizia cantonale.

2. La polizia cantonale stabilisce le competenze, l'organizzazione e la formazione dei piloti.

1. Impresa Note: The word "Betrieb" in German generally translates to "impresa" in Italian, which refers to a business or enterprise. If there is additional context or text to translate, please provide it for a more comprehensive translation.

1. I velivoli aerei senza pilota sono chiaramente riconoscibili come appartenenti alla polizia cantonale grazie alla scritta e alla colorazione.

2. Le pilote e i piloti sono riconoscibili come tali attraverso un abbigliamento o una segnalazione appropriata.

3. Le zone di partenza e di atterraggio dei velivoli aerei senza pilota sono contrassegnate mediante una segnalazione a terra.

4. Fatto salvo quanto disposto nel comma 5, durante una trasmissione o registrazione di dati video e audio si attiva l'illuminazione del velivolo aereo senza pilota.

5. Se la riconoscibilità mettesse seriamente a rischio o impedisse l'attuazione conforme alle finalità delle misure di polizia, è possibile limitarla su disposizione di un ufficiale di servizio o del servizio di guardia del comando.

# Operazione

1. I dati visivi ed audio vengono inviati in tempo reale e in modo continuo alla pilota o al pilota durante l'impiego.

2. La visualizzazione dei dati visivi ed audio in tempo reale avviene anche a disposizione della direzione dell'impiego.

3. Durante gli impieghi ai sensi del § 2 comma 4, i dati visivi ed audio e le registrazioni possono essere visualizzati dal personale dell'unità competente.

4. Una registrazione dei dati visivi ed audio avviene sulla memoria interna del velivolo non pilotato o sui server della polizia cantonale.

Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

1. Il collegamento tra il velivolo senza pilota e il pilota, sia esso di sesso femminile o maschile, così come la trasmissione ai server della Polizia cantonale, sono protetti da crittografia.

2. I dati audio e video sono memorizzati sui server nei locali informatici non accessibili al pubblico della Polizia cantonale.

Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

1. Durante gli interventi di supporto secondo l'art. 2 par. 2 lett. c, la polizia cantonale può rendere accessibili i dati video e audio ad altre organizzazioni di emergenza, direttamente coinvolte nell'evento.

Protezione dei Dati e Sicurezza delle Informazioni

1. L'accesso ai dati audio e video registrati è limitato a specifici dipendenti della Polizia Cantonale e avviene all'interno dei locali della Polizia Cantonale.

2. Un'analisi avviene esclusivamente su precedente disposizione del servizio di comando, dell'ufficiale di servizio, della procura o del responsabile della protezione dei dati della Polizia Cantonale.

3. Se l'analisi avviene nell'ambito di un procedimento penale, si applicano le disposizioni del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007.

4. Le analisi, valutazioni e utilizzi delle registrazioni ai sensi del § 2 paragrafo 4 sono disposte dalla direzione del reparto che ha incaricato l'operazione.

Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

1. La fornitura di dati visivi e sonori registrati avviene, fatta salva la disposizione al comma 2, esclusivamente per l'uso in procedimenti penali o civili nonché nell'ambito del diritto di accesso ai propri dati personali delle persone interessate.

2. Se le registrazioni sono imprescindibilmente necessarie per l'adempimento delle mansioni di altre organizzazioni di emergenza, possono essere fornite su richiesta scritta preventiva.

3. Fatti salvi i requisiti del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007, la fornitura è di competenza dell'ufficiale di servizio, del turno di comando o del responsabile della protezione dei dati della Polizia cantonale.

Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

1. Le registrazioni secondo il § 2 comma 3 devono essere cancellate entro 96 ore, a meno che non siano necessarie per la persecuzione penale.

2. Le registrazioni secondo il § 2 comma 4 lett. b e c di questo regolamento così come il § 59 della legge riguardante la Polizia Cantonale del Cantone di Basilea Città del 13 novembre 1996 vengono cancellate secondo le direttive dell'IDG.

Durata e Valutazione

1. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza riferisce al Consiglio di Stato sull'andamento del progetto pilota.

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