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Regolamento sull'organizzazione e i compiti dei servizi del Parlamento - Compiti

4 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Testo normativo (4 Articoli)

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Il Servizio del Parlamento supporta il Gran Consiglio, l'Ufficio del Consiglio e le Commissioni e svolge i compiti amministrativi, giuridici e organizzativi.

2. Esso ha in particolare i seguenti compiti

a) la preparazione e lo svolgimento delle sessioni del Gran Consiglio e le riunioni dell'Ufficio del Consiglio e delle Commissioni;

b) la stesura dei verbali nel Gran Consiglio, nell'Ufficio del Consiglio e nelle Commissioni;

c) il supporto ai membri del Consiglio, in particolare alle presidenze, in questioni procedurali, legali e di merito;

d) il lavoro con i media e le relazioni pubbliche, nonché l'educazione politica;

e) la gestione del sito web grosserrat.bs.ch con il database del Gran Consiglio;

f) l'archiviazione di dati e documenti del Gran Consiglio, dell'Ufficio del Consiglio e delle Commissioni.

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. L'elezione del direttore o della direttrice del servizio del Parlamento avviene su richiesta dell'Ufficio del Consiglio da parte del Gran Consiglio.

2. La direzione coordina i lavori del servizio del Parlamento. Priorità hanno gli incarichi della Presidenza, dell'Ufficio del Consiglio e delle commissioni.

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Il Servizio Parlamentare è subordinato all'Ufficio del Consiglio e segue le sue istruzioni.

2. Il Servizio Parlamentare elabora autonomamente il suo bilancio. Il bilancio deve essere approvato dall'Ufficio del Consiglio.

3. Il Servizio Parlamentare si organizza autonomamente secondo le risorse a sua disposizione. Le modifiche importanti devono essere approvate dall'Ufficio del Consiglio.

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. L'Ufficio del Consiglio approva, su richiesta della direzione del Servizio parlamentare, i costi del personale e l'inquadramento dei collaboratori. L'inquadramento e la retribuzione avvengono secondo la legislazione salariale cantonale.

2. I compiti e le competenze dei collaboratori sono determinati dalle descrizioni delle mansioni e dai capitolati d'oneri che devono essere approvati dall'Ufficio del Consiglio.

3. L'assunzione dei collaboratori viene approvata dall'Ufficio del Consiglio su richiesta della direzione del Servizio parlamentare.

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