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151.210 PublV CH-BS

Ordinanza d'esecuzione della legge sulle pubblicazioni nel Foglio ufficiale del Cantone di Basilea Città e sulla Raccolta delle leggi del Cantone di Basilea Città (Publikationsverordnung, PublV) - Pubblicazione (PublV)

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

Bollettino Cantonale

1. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Cantone avviene ai sensi del § 2 comma 1 della Legge sulla pubblicazione e in conformità con le disposizioni federali, cantonali e comunali contenute negli atti speciali.

2. La Cancelleria di Stato è responsabile dell'emissione del Bollettino ufficiale del Cantone.

Bollettino cantonale

1. Organi pubblici e privati che presentano testi destinati alla pubblicazione (comunicazioni) sono denominati centri di comunicazione.

2. I centri di comunicazione sono

a) le unità organizzative del cantone e dei comuni;

b) le persone giuridiche di diritto pubblico cantonale e comunale che svolgono un compito pubblico;

c) i privati, nella misura in cui il cantone o i comuni abbiano loro affidato l'esecuzione di compiti pubblici o siano obbligati alla pubblicazione in base a disposizioni di legge.

3. I centri di comunicazione possono essere anche organi pubblici di altri cantoni o della Confederazione.

4. I centri di comunicazione sono responsabili dell'accuratezza contenutistica e formale delle comunicazioni.

Bollettino Cantonale

1. Il Bollettino cantonale è pubblicato in formato elettronico. La Cancelleria di Stato comunica il sito Internet sul quale viene pubblicato il Bollettino cantonale.

2. Rilevante è la comunicazione pubblicata in formato PDF con una firma elettronica.

3. La pubblicazione dei testi normativi nel Bollettino cantonale avviene in un allegato elettronico. Questo è pubblicato anch’esso in formato PDF con firma elettronica ed è la versione rilevante.

4. Le comunicazioni sono accessibili tramite una funzione di ricerca.

5. Su richiesta e previo pagamento di una tassa, presso la Cancelleria di Stato è possibile ottenere una copia stampata. L'edizione stampata comprende le comunicazioni ufficiali e i riferimenti ai testi normativi pubblicati.

Gazzetta Cantonale

1. I piani e le rappresentazioni grafiche non vengono pubblicati nel bollettino cantonale. Si considerano pubblicati quando sono consultabili su Internet, in particolare nel catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, oppure sono depositati presso l'autorità competente. Nel bollettino cantonale si fa riferimento alla pubblicazione di piani e rappresentazioni grafiche.

2. Se in un atto normativo o contratto si fa riferimento a disposizioni che non sono pubblicate in una forma prevista dalla legge, come opuscoli informativi, norme associative e simili, queste si considerano pubblicate quando sono depositate presso l'autorità competente o consultabili su Internet e ciò è annotato nell'atto o in una nota a piè di pagina relativa allo stesso.

Gazzetta cantonale

1. La Cancelleria dello Stato garantisce che i testi pubblicati nel Bollettino ufficiale del Cantone

a) provengano effettivamente dagli uffici di segnalazione che hanno causato le segnalazioni e

b) non siano modificati in modo non autorizzato o involontario dopo la pubblicazione.

2. Essa adotta le misure tecniche e organizzative necessarie a tal fine.

3. Di tutti i testi pubblicati nel Bollettino ufficiale del Cantone vengono conservati tutti i dati necessari per ripristinare i testi originariamente pubblicati (dati conclusi). I dati conclusi vengono conservati separatamente dalle reti di comunicazione accessibili al pubblico e in un luogo sicuro.

4. Se la Cancelleria dello Stato riscontra una discrepanza tra i dati conclusi e il testo pubblicato, modifica immediatamente il testo pubblicato in conformità con i dati conclusi. L'adattamento viene evidenziato.

Gazzetta Cantonale

1. Le centrali di segnalazione limitano la durata dell'accesso alle segnalazioni contenenti dati personali.

2. L'accesso mediante funzione di ricerca alle segnalazioni contenenti dati personali è consentito fino a quando è soddisfatto lo scopo della pubblicazione.

3. Se lo scopo della pubblicazione non è soddisfatto in un determinato momento, l'accesso alle segnalazioni con dati personali deve essere limitato a tre mesi. In casi giustificati, può essere prevista una durata di accesso più lunga.

4. La durata dell'accesso alle segnalazioni pubblicate sia nel Foglio Ufficiale del Cantone sia nel FUSC è determinata dagli articoli 11 paragrafi 2 e 3 del regolamento sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (Regolamento SHAB, VSHAB) del 15 febbraio 2006.

Bollettino Cantonale

1. Per la pubblicazione delle comunicazioni nel Bollettino cantonale, vengono imposti diritti presso gli uffici di notifica, salvo che una specifica normativa speciale lo escluda.

2. Gli uffici di notifica possono imporre i diritti di pubblicazione alle persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico che hanno causato la comunicazione.

3. I diritti di pubblicazione ammontano a Fr. 15 per ciascuna comunicazione.

Gazzetta Cantonale

1. Versando una tassa di Fr. 6 presso la Cancelleria di Stato, è possibile ottenere in formato cartaceo le due edizioni del Bollettino Ufficiale del Cantone della settimana precedente.

**Raccolta delle Leggi**

1. La raccolta delle leggi è pubblicata in formato elettronico.

2. Essa comprende la Raccolta Cronologica delle Leggi, la Raccolta Sistematica delle Leggi e il Diritto Comunale.

3. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza è responsabile della gestione della raccolta delle leggi.

4. Dispone l'abrogazione degli atti normativi che sono diventati obsoleti o privi di oggetto ai sensi del § 8 comma 2 della Legge sulla Pubblicazione.

**Raccolta delle Leggi**

1. La Raccolta Cronologica delle Leggi è una raccolta aggiornata cronologicamente degli atti normativi e dei trattati pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Cantone.

2. Nella Raccolta Cronologica delle Leggi vengono inclusi in particolare

a) Costituzione cantonale, leggi, decreti, delibere, regolamenti, ordinanze e altri atti normativi;

b) Concordati e altri trattati con contenuto normativo o di grande interesse pubblico.

3. L'inclusione nella Raccolta Cronologica delle Leggi avviene al momento dell'entrata in vigore.

4. Le deliberazioni riguardanti l'entrata in vigore, le delibere di approvazione e di garanzia, le comunicazioni sulla scadenza inutilizzata del termine referendario e le delibere di convalida vengono anch'esse incluse nella Raccolta Cronologica delle Leggi. L'inclusione avviene successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Cantone.

**Raccolta delle Leggi**

1. La Raccolta Sistemica delle Leggi è una raccolta consolidata e ordinata per materie delle leggi pubblicate nel Foglio Ufficiale del Cantone e nella Raccolta Cronologica delle Leggi. Viene aggiornata continuamente.

2. Per l'inclusione di nuovi atti normativi e trattati, nonché per le loro modifiche o abrogazioni, è determinante la data della loro entrata in vigore.

**Raccolta delle Leggi**

1. Il Bollettino cantonale, la raccolta delle leggi nonché le pubblicazioni ai sensi dell'art. 18 della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni, PublG) del 18 giugno 2004 possono essere consultati presso la Cancelleria di Stato.

**Valutazioni di Decreti**

1. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza esamina, sotto il profilo redazionale e tecnico-legislativo, i progetti di decreti destinati alla pubblicazione prima dell'adozione della decisione. Emana le linee guida necessarie a tal fine.

2. L'esame viene svolto di norma entro 14 giorni. La conferma avviene con la consegna del progetto di decreto pubblicabile.

3. Se è necessaria una decisione del Consiglio di Stato, l'esame deve essere effettuato prima della sua programmazione.

**Valutazioni di Decreti**

1. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza esamina i progetti di legge complessi e trasversali tra i dipartimenti sotto l'aspetto giuridico prima della loro adozione.

2. Tale esame avviene generalmente entro 30 giorni e deve essere disposta prima della messa all'ordine del giorno nel Consiglio di Governo. La conferma avviene con l’invio del modulo.

3. In caso di divergenze tra il dipartimento competente e il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza, quest'ultimo presenta al Consiglio di Governo, nel modulo di conferma della revisione condotta, i motivi della sua riserva in modo trasparente.

4. Una verifica giuridica può avvenire anche su richiesta.

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