Ordinanza sull'uguaglianza (GlV) (GlV)
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1. L'Ufficio per le Pari Opportunità è gestito dal Dipartimento Presidenziale.
2. L'assunzione della direzione avviene dopo aver consultato la Commissione per le Pari Opportunità.
1. Per esaminare i progetti di decreti cantonali in relazione ai loro effetti sulla parità, i dipartimenti informano l’ufficio per la parità di genere sui progetti di decreto che potrebbero essere rilevanti per la parità.
1. Nell'assegnazione dei contributi statali, possono essere richiesti documenti comprovanti il rispetto della parità salariale tra donne e uomini.
2. L'Ufficio per la Parità di Genere stabilisce i requisiti dei documenti comprovanti, in particolare lo strumento da utilizzare. I requisiti necessitano dell'approvazione da parte del Consiglio di Governo.
1. Nell'ambito dei rapporti di contributi statali, possono essere effettuati controlli sull'uguaglianza salariale.
2. La responsabilità per l'esecuzione dei controlli spetta all'Ufficio per la parità. Esso può incaricare terzi di procedere con l'esecuzione.
1. La Commissione per le Pari Opportunità è amministrativamente assegnata al Dipartimento Presidenziale.
2. La segreteria della commissione è gestita dall'Ufficio per le Pari Opportunità.
1. La Commissione per le Pari Opportunità è composta da nove membri, incluso il Presidente.
2. I membri devono possedere competenza in materia di pari opportunità e integrare le loro conoscenze specialistiche rispettive.
1. Il Consiglio di Stato elegge i membri della Commissione per le pari opportunità per un mandato della durata di quattro anni. È possibile la rielezione per tre volte.
2. Il Dipartimento Presidenziale presenta al Consiglio di Stato le proposte di candidatura.
1. La presidenza della commissione per le pari opportunità viene designata dal Consiglio di Stato.
2. Per il resto, la commissione per le pari opportunità si costituisce autonomamente.
1. La Commissione per la Parità di Trattamento assiste il Servizio per la Parità di Trattamento nell'adempimento dei suoi compiti, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione del piano d'azione secondo il § 5 comma 2 lettera a in combinato disposto con il § 4 comma 3 KGlG.
2. Si esprime autonomamente sulle questioni di parità di trattamento.
1. La Commissione per la Parità e l'Ufficio per la Parità coordinano le loro attività nell'adempimento dei loro compiti.
2. L'Ufficio per la Parità partecipa con voce consultiva alle riunioni della Commissione per la Parità.