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Ordinanza d'esecuzione della legge sulle elezioni e sulle votazioni (Wahlverordnung) - Pubblicazione

40 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (40)

Testo normativo (40 Articoli)

Preparazione delle elezioni e delle votazioni

1. Le date delle elezioni e delle votazioni devono essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Cantone per le votazioni sia cantonali sia federali.

2. Per le elezioni e le votazioni nei comuni di Bettingen e Riehen e nelle comunità borghesi, valgono le prescrizioni di pubblicazione contenute nei loro regolamenti.

3. La pubblicazione delle elezioni deve contenere indicazioni sulla presentazione delle proposte di candidatura, sui requisiti legali delle stesse e sui termini da rispettare.

Preparazione delle elezioni e votazioni

1. Se una lista elettorale contiene più nomi di quelli necessari per assegnare i seggi o ricoprire le cariche, gli ultimi nomi verranno eliminati.

2. § 39 della legge si applica anche nel caso in cui sia presente una dichiarazione di consenso per una candidatura ai sensi del § 37 comma 1 lett. d della legge.

3. Ai progetti di lista elettorale vengono assegnati numeri d'ordine.

Preparazione delle elezioni e delle votazioni

1. Nelle elezioni proporzionali, l'attribuzione dei numeri d'ordine avviene secondo i seguenti criteri

a) Le proposte elettorali di partiti e raggruppamenti che hanno partecipato alla precedente elezione proporzionale sotto lo stesso nome o con un diritto inconfutabile di successione ricevono il loro numero d'ordine tradizionale.

b) Tutti gli altri partiti e raggruppamenti ricevono il loro numero d'ordine in base all'ordine di ricezione delle loro proposte elettorali o in base a un sorteggio in caso di ricezione simultanea.

c) Il diritto a un numero d'ordine tradizionale si estingue quando un partito o un raggruppamento è assente a due successive elezioni proporzionali cantonali.

2. Nelle elezioni maggioritarie, i numeri d'ordine sono attribuiti secondo la forza dei partiti e dei raggruppamenti nel Grande Consiglio che sostengono la proposta elettorale. In caso di pari forza, decide il sorteggio. Resta riservato il § 2a. comma 3.

3. Se nelle elezioni maggioritarie deve essere ricoperta solo una carica, la proposta elettorale sulla quale si candida il titolare uscente della carica riceve il numero d'ordine 1.

Preparazione delle elezioni e delle votazioni

1. Il certificato di diritto di voto consente sia il voto personale presso l'urna sia il voto per corrispondenza.

2. Il certificato di diritto di voto è dotato di un nuovo codice identificativo per ogni votazione.

3. I codici identificativi possono essere decodificati solo in relazione al controllo del diritto di voto, a reclami o a eventi penali.

4. Per gli aventi diritto al voto che, secondo il Regolamento sulle sperimentazioni del voto elettronico del 26 maggio 2009, sono autorizzati al voto elettronico, il certificato di diritto di voto contiene inoltre i codici individuali per il voto elettronico.

Preparazione delle elezioni e delle votazioni

1. Alle spiegazioni ufficiali ai sensi del § 27 della legge può essere allegato il parere del comitato dei promotori.

2. La Cancelleria di Stato stabilisce la forma e l'estensione del parere nonché il momento della sua presentazione.

3. La Cancelleria di Stato può modificare o respingere i pareri, in particolare se contengono dichiarazioni ingiuriose, non veritiere o troppo estese.

4. I riferimenti a fonti elettroniche possono essere inclusi nelle spiegazioni del voto solo se l'autore dei riferimenti dichiara per iscritto che tali fonti non contengono contenuti illeciti e non conducono a pubblicazioni elettroniche di contenuto illecito.

**Preparazione delle elezioni e delle votazioni**

1. Nell'elaborazione del materiale per il voto e le elezioni, ai sensi del § 12b della legge, è necessario prestare particolare attenzione ai seguenti criteri

a) Informazione attraverso più organi sensoriali;

b) Rappresentazione visiva adeguata;

c) Uso di un linguaggio comprensibile.

Preparazione delle elezioni e delle votazioni

1. Gli aventi diritto al voto possono presentare reclami presso la Cancelleria di Stato o le amministrazioni comunali di Bettingen o Riehen riguardo a certificati di diritto di voto errati e documentazione elettorale e di voto incompleta.

2. Ai sensi del § 5 comma 3 della legge, gli aventi diritto al voto possono richiedere un duplicato per certificati di diritto di voto non ricevuti o smarriti, che di norma deve essere ritirato personalmente presso la Cancelleria di Stato o le amministrazioni comunali. Il duplicato viene rilasciato dietro sottoscrizione di una dichiarazione in cui gli aventi diritto al voto vengono informati delle sanzioni penali in caso di abuso.

3. Se una persona avente diritto al voto non è in grado, a causa di una disabilità fisica, di ritirare personalmente il duplicato, esso le verrà consegnato su richiesta dalla Cancelleria di Stato o dall'amministrazione comunale.

4. Il rilascio del duplicato deve essere registrato a verbale.

Preparazione delle elezioni e delle votazioni

1. L'accesso al registro elettorale è soggetto alle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati. Può essere limitato durante i giorni di elezione e di votazione.

2. La riproduzione nonché la produzione di copie non sono consentite.

3. Non vengono fornite informazioni di massa.

Diritti di voto e modalità di voto

1. Con il certificato elettorale, gli aventi diritto al voto dimostrano la loro idoneità a votare.

2. Chi, dopo essersi trasferito nel cantone di Basilea Città, desidera partecipare a un'elezione o a un referendum, deve soddisfare i requisiti necessari ai sensi del § 2 della legge per l'iscrizione nel registro elettorale secondo il § 4 della legge.

3. Chi, a causa della mancanza di tali requisiti, non può essere iscritto nel registro elettorale, non riceve il certificato elettorale e non può esercitare il proprio diritto di voto.

Diritti di voto e modalità di voto

1. In caso di votazione presso l'urna, il certificato elettorale nonché le schede elettorali e di voto vengono consegnati separatamente al seggio elettorale.

2. In caso di dubbi sull'ammissibilità al voto, può essere richiesta la presentazione di un documento d'identità personale.

Diritti di voto e modalità di voto

1. In caso di votazione per corrispondenza, le schede elettorali e di voto compilate devono essere inserite insieme al certificato di voto nella busta di risposta, la quale deve essere sigillata. È necessario utilizzare la parte del certificato di voto prevista per la votazione per corrispondenza, che rende la persona avente diritto di voto identificabile solo tramite un codice non parlante.

2. La consegna all'ufficio postale deve avvenire in modo tale che la busta arrivi alla Cancelleria di Stato o all'amministrazione comunale entro le ore 12:00 del sabato precedente la votazione.

3. Le buste che arrivano successivamente non saranno in nessun caso prese in considerazione.

Diritti di voto e modalità di voto

1. L'emissione del voto da parte di terzi ai sensi del § 9 della legge avviene mediante il certificato elettorale della persona non in grado di esprimere il voto, insieme a un modulo con il quale la persona avente diritto di voto autorizza una terza persona a compiere le azioni necessarie per l'emissione del voto. Il modulo deve essere richiesto presso la Cancelleria di Stato o presso il comune di residenza competente, specificando il motivo dell'impedimento.

2. La terza persona incaricata dell'emissione del voto deve annotare il proprio nome, indirizzo di residenza e firma sul certificato elettorale e compilare le schede elettorali e di voto secondo le istruzioni della persona avente diritto al voto.

3. La terza persona mantiene riserbo sul contenuto delle istruzioni ricevute.

Diritto di voto e procedura di voto

1. Il voto elettronico è disciplinato dal regolamento sul progetto pilota per il voto elettronico.

Seggi elettorali

1. Nella città di Basilea sono disponibili tre seggi elettorali.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

2. Nei fine settimana di voto, i seggi elettorali nella città di Basilea sono aperti come segue

a) Sabato, dalle 14:00 alle 17:00

b) Domenica, dalle 09:00 alle 12:00.

3. Nelle municipalità di Bettingen e Riehen, i consigli comunali determinano gli orari di apertura dei seggi elettorali.

Seggi elettorali

1. Per la votazione per corrispondenza sono predisposti locali sicuri presso la Cancelleria di Stato e le amministrazioni comunali di Bettingen e Riehen.

2. Il personale del settore Elezioni e Votazioni della Cancelleria di Stato e delle amministrazioni comunali garantisce che avvenga una sola votazione per persona avente diritto di voto, fende le buste di risposta su tre lati e le conserva in un contenitore.

3. Sigillano il contenitore prima di lasciare il locale sicuro.

1. Ufficio Elettorale

1. Il funzionamento e l'ordine nel seggio elettorale vengono affidati a un ufficio elettorale. La cancelliera di stato o il cancelliere di stato in città e l'amministratrice comunale o l'amministratore comunale nei comuni residenziali nominano per ogni seggio elettorale almeno tre persone aventi diritto al voto come membri dell'ufficio elettorale, designando un membro come responsabile e un altro membro come suo sostituto o sua sostituta.

2. Durante l'orario di apertura del seggio elettorale, devono generalmente essere presenti tre persone, tra cui il responsabile o la responsabile o il loro sostituto o la loro sostituta.

3. Il responsabile o la responsabile o il loro sostituto o la loro sostituta allontana le persone che influenzano o ostacolano gli aventi diritto al voto nel seggio elettorale o nelle sue immediate vicinanze.

4. Se il regolare funzionamento del seggio elettorale o il rispetto del segreto di voto è compromesso a causa dell'elevato afflusso di persone aventi diritto al voto o per altri motivi, il responsabile o la responsabile o il loro sostituto o la loro sostituta chiude il seggio elettorale fino a quando il motivo della compromissione non sia cessato.

5. Chi desidera effettuare riprese radiofoniche, televisive o cinematografiche in un seggio elettorale o visitare un seggio elettorale per interesse statunitense come individuo o con un gruppo deve ottenere un'autorizzazione dalla Cancelleria di Stato o dall'amministrazione comunale.

1. Ufficio Elettorale

1. I membri dell'ufficio elettorale sorvegliano l'espressione personale del voto e il rispetto della segretezza del voto.

2. Dopo aver ricevuto i certificati di diritto di voto, si verifica che non sia già stato espresso il voto elettronico o per corrispondenza. Successivamente, le schede elettorali e di voto, rispettivamente il foglio di voto, vengono timbrati secondo il § 12a comma 2 della legge e inseriti dagli aventi diritto nelle urne.

3. Se gli aventi diritto al voto desiderano far compilare le schede elettorali e di voto da una terza persona, un membro dell'ufficio elettorale deve accertarsi della loro limitazione ai sensi del § 9 della legge.

1. Ufficio Elettorale

1. Se durante le operazioni di voto e di scrutinio sorgono ambiguità o questioni dubbie riguardo ai certificati elettorali e alle schede elettorali e di voto, la decisione spetta alla direzione dell'ufficio elettorale.

2. In questioni importanti, l'intero ufficio prende la decisione a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, decide la direzione.

3. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere registrate a verbale.

Ufficio Elettorale Centrale

1. La direttrice o il direttore del Dipartimento Elezioni e Votazioni della Cancelleria di Stato dirige l'Ufficio Elettorale Centrale.

2. L'Ufficio Elettorale Centrale è composto inoltre da

a) i collaboratori e le collaboratrici del Dipartimento Elezioni e Votazioni della Cancelleria di Stato;

b) i sostituti e le sostitute della direttrice o del direttore designati dalla cancelliera o dal cancelliere dello Stato; e

c) ulteriori membri nominati dalla cancelliera o dal cancelliere dello Stato.

3. La direttrice o il direttore dell'Ufficio Elettorale Centrale ha il diritto di consultare esperte ed esperti in accordo con la cancelliera o il cancelliere dello Stato.

Determinazione dei Risultati

1. Dopo la chiusura dei seggi elettorali nel sabato di votazione, le schede elettorali e di voto inserite fino a quel momento vengono estratte dalle urne, i timbri vengono controllati e si prepara l'accertamento dei risultati. Le schede elettorali e di voto inserite la domenica di votazione vengono estratte dalle urne dopo la chiusura dei seggi elettorali e i timbri vengono controllati.

2. ...

Determinazione dei Risultati

1. Sono nulli i voti e le schede elettorali che vengono compilati attraverso procedimenti di duplicazione, che non sono ufficiali o che contengono osservazioni diffamatorie. Inoltre, sono nulli nel caso in cui essi o il foglio elettorale non siano timbrati conformemente al § 12 comma 2.

1bis. Le schede elettorali ufficiali della Confederazione sono valide, anche se la votazione federale corrispondente è indicata su un foglio elettorale secondo il § 12a comma 2 della legge. Resta salva la normativa di cui al § 18 commi 3 e 4.

2. ...

3. Sono considerati voti validi i nomi o le altre denominazioni scritte in modo poco chiaro che designano chiaramente una persona eleggibile determinata secondo la decisione imparziale dell’ufficio elettorale.

4. I nomi non specificati, che possono riferirsi a più persone eleggibili, sono considerati voti validi solo se una sola persona proposta per l'elezione porta tale nome.

5. Le schede elettorali contenenti solo voti nulli ai sensi del § 19 della legge non sono calcolate per il raggiungimento della maggioranza assoluta secondo il § 70 della legge.

6. Le schede elettorali e di voto vuote non contengono né sul fronte né sul retro un nome o una designazione di lista, né una risposta.

7. Le schede elettorali e di voto completamente cancellate sono considerate vuote.

7bis. Nelle elezioni maggioritarie sono considerate voti vuoti

a) i nomi pre-stampati non crociati e

b) i nomi pre-stampati incrociati o scritti su linee vuote che sono stati cancellati.

8. In caso di contraddizione tra la designazione della lista e il numero d'ordine, prevale la designazione della lista.

Determinazione dei Risultati

1. Gli uffici elettorali e, nella misura in cui procedono allo spoglio dei voti, l'Ufficio elettorale centrale determinano e registrano il risultato delle elezioni e del voto secondo questi criteri.

Determinazione dei Risultati

1. Il verbale contiene

a) il totale dei certificati di voto consegnati;

b) il numero delle schede elettorali e di voto deposte;

c) il numero delle schede elettorali e di voto bianche;

d) il numero delle schede elettorali e di voto nulle;

e) il numero delle schede elettorali e di voto valide;

f) il numero dei voti favorevoli e contrari nelle votazioni;

g) il risultato della domanda risolutiva in votazioni eventuali ai sensi del § 28 IRG;

h) nelle elezioni di maggioranza, il numero dei voti bianchi, nulli e validi;

i) nelle elezioni proporzionali, il numero delle liste bianche, nulle e valide, sia inalterate che modificate;

j) decisioni secondo il § 13.

2. Nelle elezioni di maggioranza, le persone non proposte sono riportate nominalmente solo se hanno ricevuto più di cento voti.

3. Tutti i documenti elettorali e di votazione insieme al verbale firmato sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale.

Determinazione dei Risultati

1. **Il sabato delle votazioni**, le schede elettorali e di voto per corrispondenza ricevute vengono estratte dalle buste-risposta a partire dalle 08.00 e i risultati del voto per corrispondenza in città sono determinati e registrati dall'Ufficio elettorale centrale. Inoltre, laddove le comunità municipali eseguano il conteggio dei voti autonomamente, i risultati vengono accertati e registrati dagli uffici elettorali corrispondenti a Bettingen e Riehen.

2. **Durante l'apertura delle buste-risposta**, è verificato che sia contenuta solo una scheda elettorale e di voto per ciascuna votazione o elezione.

3. **Se esistono più schede elettorali e di voto** per una votazione o elezione con il medesimo contenuto, sarà considerata valida solo una scheda. Le schede elettorali e di voto in eccesso non saranno considerate.

4. **Se il contenuto delle schede elettorali e di voto è diverso**, tutte le schede elettorali e di voto saranno trattate come voto nullo ai sensi del § 19 lit. a della legge.

5. **Successivamente, viene effettuata una classificazione** in base alle elezioni e, laddove non siano utilizzati schemi di votazione a norma del § 12a paragrafo 2 della legge, in base alle proposte di votazione per la preparazione alla registrazione.

6. **Gli uffici elettorali delle comunità municipali di Bettingen e Riehen** trasmettono al sabato delle votazioni gli atti di votazione e, laddove effettuino autonomamente il conteggio dei voti, i risultati del voto per corrispondenza nonché i protocolli firmati all'Ufficio elettorale centrale.

7. ...

Determinazione dei Risultati

1. La determinazione dei risultati del voto personale nei seggi elettorali avviene al più presto la domenica delle votazioni a partire dalle ore 08:00.

Determinazione dei Risultati

1. Nella misura in cui gli uffici elettorali della città di Basilea e delle comunità di residenti di Bettingen e Riehen effettuano il conteggio dei voti, essi trasmettono i risultati delle votazioni all'ufficio elettorale centrale, che li verifica e li riassume sotto la direzione della Cancelleria di Stato per accertarne la correttezza.

2. Nel primo turno delle elezioni maggioritarie, l'ufficio elettorale centrale calcola la maggioranza assoluta.

3. Nelle elezioni proporzionali, l'ufficio elettorale centrale determina la distribuzione dei seggi e le persone elette.

4. Il direttore o la direttrice dell'ufficio elettorale centrale calcola il risultato complessivo del voto per corrispondenza nonché il risultato finale cantonale e riporta entrambi alla Cancelleria di Stato.

Determinazione dei Risultati

1. L'Ufficio centrale delle elezioni redige i rispettivi verbali finali per le elezioni maggioritarie e proporzionali, nonché per le votazioni.

2. I verbali finali contengono il numero degli aventi diritto al voto e l'affluenza alle urne, calcolata in base alle schede elettorali e di voto depositate.

3. I verbali finali firmati, così come i verbali elettorali e di votazione dei seggi elettorali, vengono consegnati alla Cancelleria dello Stato, che pubblica i risultati nel Bollettino del Canton.

4. L'Ufficio centrale delle elezioni comunica a ciascuna persona eletta la sua elezione.

Osservazione dei Processi Elettorali

1. Su richiesta del Dipartimento presidenziale, il Consiglio di governo elegge per la durata del suo mandato almeno tre incaricati. In caso di nuove nomine, il Dipartimento presidenziale bandisce pubblicamente il posto.

2. L'elezione deve essere pubblicata.

3. Gli incaricati svolgono i compiti indicati negli articoli § 13 e § 79 comma 2 della legge.

Sicurezza dei documenti di voto

1. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, i membri dell'ufficio elettorale devono accertarsi che le urne siano vuote.

2. Le urne devono essere collocate con un coperchio sigillabile. Se le operazioni di voto vengono interrotte o se urne contenenti schede elettorali e di voto vengono trasferite in un altro seggio elettorale, il coperchio e la fessura di inserimento devono essere sigillati.

3. Nella finestra di controllo delle urne deve essere inserito un marchio di controllo intatto e specificatamente destinato a quel fine. Il marchio di controllo deve recare la firma di due membri dell'ufficio elettorale.

4. Le schede elettorali e di voto estratte e verificate dalle urne il sabato del voto sono riposte nella serata di sabato in un'urna vuota e munita di un marchio di controllo. L'urna viene chiusa e custodita in un luogo sicuro.

Sicurezza dei documenti di voto

1. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, i membri dell'ufficio elettorale devono verificare se i timbri di controllo sono stati custoditi in modo sicuro e sono intatti. Lo stesso vale, con le dovute modifiche, dopo una sospensione e al termine delle operazioni di voto.

Sicurezza dei documenti di voto

1. Locali in cui vengono preparati i documenti elettorali e di voto per il calcolo dei risultati devono essere chiusi a chiave e ulteriormente sigillati quando vengono lasciati incustoditi.

Sicurezza dei documenti di voto

1. I documenti di voto e di scrutinio devono essere conservati in un luogo sicuro fino alla convalida e successivamente distrutti.

Indennità

1. Gli incaricati del Consiglio di Governo e gli esperti ed esperte coinvolti dall'Ufficio Elettorale Centrale ai sensi del § 13a comma 3 ricevono per la loro collaborazione il seguente compenso forfettario

a) * Per ora: CHF 50

Indennità

1. La direttrice o il direttore e la loro rispettiva vice-direttrice o il loro rispettivo vice-direttore, così come i membri degli uffici elettorali, sono compensati per la loro collaborazione durante le elezioni e le votazioni come segue

a) Direzione: CHF 50 all'ora

b) Membro: CHF 35 all'ora

2. I custodi dei seggi elettorali ricevono il seguente compenso forfettario per la loro attività

a) Per ogni elezione/votazione CHF 170

Indennità

1. Il Consiglio di governo verifica periodicamente l'adeguatezza delle tariffe di compensazione e, se del caso, le adegua.

2. Gli articoli § 13 e § 14 della Direttiva concernente l'erogazione di indennità di presenza del 5 febbraio 2002 si applicano anche alle compensazioni disciplinate dagli articoli §§ 26 e 27.

Disposizioni Regolamentari

1. Tutte le persone incaricate delle operazioni di voto e di scrutinio nonché del risultato delle elezioni e delle votazioni devono mantenere la segretezza del voto e del risultato.

Disposizioni Regolamentari

1. Durante la determinazione dei risultati delle elezioni e delle votazioni, nessuna persona diversa dai membri degli uffici elettorali e dai delegati del consiglio governativo può rimanere nel seggio elettorale. L'accesso ai non autorizzati deve essere vietato.

Sostegno degli organi pubblici nelle elezioni e nei referendum

1. Il comune cittadino della città di Basilea, nonché, su richiesta e previo consenso della cancelliera di Stato o del cancelliere di Stato, i comuni di residenza, gli altri comuni cittadini e altri enti pubblici ai sensi del § 3 comma 1 della legge sull'informazione e la protezione dei dati, sono supportati dal Dipartimento elezioni e votazioni della Cancelleria di Stato nella preparazione e svolgimento delle loro elezioni e votazioni.

2. I costi sostenuti dalla Cancelleria di Stato in tale contesto sono a carico della richiedente o del richiedente.

Disposizioni Finali

1. Il Dipartimento Presidenziale emette istruzioni supplementari ai membri degli uffici elettorali.

Disposizioni Finali

1. Il Regolamento riguardante il compenso dei membri, segretari e custodi degli uffici elettorali nonché dei delegati del Consiglio di Stato per le elezioni e le votazioni del 31 gennaio 1989 è abrogato.

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