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Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (15)

Testo normativo (15 Articoli)

Scopo

1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione e la procedura per l'attuazione della legge federale sulla salvaguardia della sicurezza interna (BWIS).

2. Il Cantone Basilea-Città non gestisce alcuna forma di protezione dello Stato che non sia basata sulla legge federale (BWIS).

Autorità Collaboranti

1. **L'Autorità di Protezione dello Stato**, che nel Cantone di Basilea Città collabora con il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 della legge federale (BWIS), è composta da

a) * i membri di un gruppo specializzato della polizia criminale (gruppo specializzato) designato dalla Procura;

b) * il o la Procuratore/Procuratrice Coordinatore/Coordinatrice incaricato/a della direzione della polizia criminale, cui spetta anche il coordinamento di questo gruppo specializzato.

2. I membri dell'Autorità di Protezione dello Stato hanno libero accesso a tutti i dati raccolti durante l'esecuzione della legge federale (BWIS).

**Autorità partecipanti**

1. Il Consiglio di Stato elegge, su proposta della Responsabile o del Responsabile del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza, un organo di controllo composto da tre membri per un mandato di quattro anni, al fine di esercitare la sorveglianza dei servizi. Sono eleggibili persone di cittadinanza svizzera, caratterizzate da integrità personale, fiducia pubblica e qualificazione professionale adeguata, che abbiano superato positivamente un controllo di sicurezza secondo l'art. 19 e seguenti della legge federale (BWIS) prima dell'elezione o rielezione.

2. Incompatibile con l'appartenenza all'organo di controllo è l'appartenenza

a) al Gran Consiglio,

b) al Consiglio di Stato,

c) ad un'autorità giudiziaria coinvolta nella repressione penale e

d) ad un'autorità sottoposta all'obbligo di informazione secondo l'art. 13 della legge federale (BWIS).

3. I membri dell'organo di controllo dichiarano i loro legami d'interesse al Consiglio di Stato applicando in modo analogo il § 60 della legge sull'organizzazione dei tribunali e della Procura (Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, GOG) del 3 giugno 2015.

4. L'organo di controllo è responsabile nei confronti della Responsabile o del Responsabile del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza come autorità superiore ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 V-NDB. È tenuto al segreto.

5. I membri dell'organo di controllo sono retribuiti dal Consiglio di Stato secondo le disposizioni della sua istruzione del 5 febbraio 2002 riguardante l'erogazione di indennità per le sedute.

**Autorità partecipanti**

1. Anche le ulteriori autorità basilensi rientranti nell'art. 13 comma 1 della legge federale (BWIS) collaborano con il NDB (art. 13 comma 2 BWIS), fornendo a quest'ultimo attraverso il gruppo di esperti

a) segnalazioni spontanee quando rilevano minacce concrete alla sicurezza interna o esterna;

b) ulteriori segnalazioni in base ai mandati di informazione generale (art. 11 BWIS);

c) ulteriori segnalazioni in base ad un incarico specifico.

2. Nei casi urgenti e previsti dal diritto federale, le ulteriori autorità basilensi collaborano direttamente con il NDB e informano immediatamente il gruppo di esperti di ciò.

3. Il gruppo di esperti inserisce nel proprio controllo di gestione (registro) gli incarichi che sono stati trasmessi direttamente dal NDB alle altre autorità basilensi e la loro esecuzione da parte dell'autorità competente.

Esecuzione della legge federale

1. Il Consiglio di Stato determina il numero dei posti dei collaboratori del gruppo di lavoro in base al fabbisogno concordato con l'autorità federale competente.

2. I collaboratori del gruppo di lavoro sono impiegati del Cantone di Basilea Città. La Confederazione versa al cantone un'indennità forfettaria per i costi sostenuti in conseguenza dell'attuazione della legge federale (BWIS) per ogni collaboratrice o collaboratore (Art. 28 BWIS).

Esecuzione della legge federale

1. Il gruppo di lavoro acquisisce informazioni secondo le direttive del diritto federale e i mandati del Servizio delle attività informative della Confederazione (NDB), conduce accertamenti e indagini e riferisce su di essi al NDB.

2. Osserva lo sviluppo nel cantone e segnala al NDB le eventuali minacce alla sicurezza interna ed esterna.

3. Riceve le segnalazioni, le valuta e le trasmette al NDB in base alla sua valutazione, se possono essere rilevanti ai sensi della legge federale (BWIS) per garantire la sicurezza interna ed esterna.

4. Può raccogliere e trasmettere al NDB informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di coalizione e di assemblea solo nel rispetto delle restrizioni particolari imposte dal diritto federale (art. 3 BWIS).

5. Trasmette informazioni sulla situazione della sicurezza nel cantone ad altre autorità cantonali, in particolare alla polizia cantonale e al Consiglio di Stato, secondo le disposizioni del diritto federale.

Esecuzione della legge federale

1. Il gruppo di lavoro tratta i dati in conformità alle disposizioni di diritto federale. Tali dati vengono gestiti separatamente rispetto agli altri dati della procura, della polizia cantonale e dell'amministrazione, e non consente l'accesso alle altre autorità.

2. Utilizza le banche dati del Servizio delle attività informative della Confederazione (NDB) secondo le disposizioni federali.

3. Gestisce un controllo d'affari (registro). In questo registro vengono annotati gli incarichi e le segnalazioni in arrivo, si fissano scadenze e si registrano il momento e il tipo di completamento.

4. Mantiene una banca dati di lavoro, nella quale i collaboratori elaborano i rapporti da presentare secondo le disposizioni del diritto federale.

5. Nei suoi archivi documentali e banche dati di lavoro, memorizza solo

a) dati provenienti da fonti di pubblico accesso (Art. 14 BWIS) e

b) dati che ha ricevuto dal NDB o inviato a esso.

Esecuzione della legge federale

1. Il gruppo specializzato inoltra i suoi rapporti con tutti i documenti correlati alla Procuratrice Generale o al Procuratore Generale della Polizia Criminale; questi controllano i rapporti e li trasmettono al SIC. Rapporti e documenti che, a seguito del controllo, non vengono inoltrati al SIC, vengono immediatamente distrutti e i dati corrispondenti vengono eliminati immediatamente dal database operativo del gruppo specializzato.

2. Se il SIC comunica che i rapporti o i documenti trasmessi non sono rilevanti, i dati corrispondenti sono immediatamente cancellati dal database operativo del gruppo specializzato.

3. Nel controllo delle operazioni (Giornale) del gruppo specializzato viene immediatamente annotato

a) la cancellazione dei dati corrispondenti nel database operativo e

b) contestualmente vengono cancellati i dati personali correlati nel controllo delle operazioni (Giornale).

4. Tutti gli altri dati vengono cancellati dal database operativo del gruppo specializzato trascorsi cinque anni.

Esecuzione della legge federale

1. Il flusso di dati derivante dall'esecuzione della legge federale (BWIS) all'interno delle autorità del Canton Basilea-Stadt e tra le autorità del Canton Basilea-Stadt, in particolare tra la Polizia Cantonale e il Gruppo Specializzato, nonché tra le autorità del Canton Basilea-Stadt e il NDB, è disciplinato dai quattro diagrammi di flusso con legenda, che sono allegati come Appendici 1-5 e formano parte integrante di questo regolamento.

2. Il Gruppo Specializzato redige una nota di protocollo per i dati trasmessi oralmente, che sono rilevanti ai sensi della legge federale (BWIS).

Sorveglianza

1. L'organo di controllo supporta la supervisione dei servizi in tutti i settori di competenza del cantone.

2. Verifica in particolare

a) se i procedimenti amministrativi cantonali rispettano le disposizioni legali pertinenti;

b) se l'autorità di protezione dello Stato soddisfa i requisiti di diritto alla protezione dei dati (sicurezza dei dati, tutela della personalità) e se elabora i dati per la sicurezza interna separatamente dalle altre informazioni di polizia;

c) dove e come l'autorità di protezione dello Stato acquisisce informazioni e

d) come l'autorità di protezione dello Stato esegue i compiti assegnati dalla Confederazione, basandosi sulla lista della Confederazione.

3. Ha il diritto di

a) richiedere informazioni al primo procuratore generale, alla procuratrice capo, al procuratore capo, e ai membri del gruppo specialistico;

b) verificare l'attività dell'autorità di protezione dello Stato tramite controlli a campione;

c) chiedere supporto al NDB e all’Autorità di sorveglianza del servizio informazioni del DDPS;

d) con il consenso esplicito del NDB, esaminare i dati della Confederazione trattati dal cantone per conto della Confederazione;

e) in caso di controversie riguardanti l'accesso ai dati, presentare una richiesta alla capo del Dipartimento di giustizia e sicurezza per interpellare il DDPS (art. 35a cpv. 3 V-NDB) e

f) garantendo il rispetto del loro obbligo di segretezza, coinvolgere il controllo sulla protezione dei dati (§ 13) e rivolgersi alle autorità superiori della supervisione dei servizi (§ 14).

4. Se l'organo di controllo rileva carenze, consiglia di sua iniziativa l'autorità di protezione dello Stato secondo § 2 cpv. 1 o su sua richiesta e, se necessario, le ricorda il dovere di diligenza.

5. Se non si raggiunge un accordo attraverso la consulenza, ha il diritto, in accordo con il capo del Dipartimento di giustizia e sicurezza, di emettere ordinanze nei confronti dell'autorità di protezione dello Stato. Non possono essere emesse ordinanze che contraddicono le disposizione della BWIS e della V-NDB.

**Relazione** Note: In legal contexts, "Berichterstattung" is often translated to "relazione" in Italian, in terms of reporting or report preparation within legal procedures. If "Berichterstattung" is used within a specific context or title, please provide further details for a more precise translation.

1. Il gruppo specialistico informa nella relazione annuale del pubblico ministero per la rendicontazione annuale del Consiglio di Stato su tutte le parti dell'amministrazione cantonale ai fini del Gran Consiglio sulla loro attività, nella misura in cui il dovere di riservatezza lo consente, e trasmette il suo rapporto all'organo di vigilanza per conoscenza.

**Relazione** Note: In legal contexts, "Berichterstattung" is often translated to "relazione" in Italian, in terms of reporting or report preparation within legal procedures. If "Berichterstattung" is used within a specific context or title, please provide further details for a more precise translation.

1. L'organo di controllo riferisce annualmente alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza, al Consiglio di Governo e al Gran Consiglio sulla sua attività e sui suoi risultati, nella misura in cui ciò è consentito dal suo obbligo di segretezza.

2. Trasmette contemporaneamente il suo rapporto agli organi suddetti.

Sovrintendenza alla Protezione dei Dati

1. Il o la Responsabile della protezione dei dati del Cantone di Basilea-Città esercita, nell'ambito delle proprie competenze, la supervisione della protezione dei dati.

Sorveglianza del Servizio

1. La sorveglianza amministrativa sul gruppo specializzato della polizia criminale è esercitata dalla o dal magistrato dirigente designato come capo della polizia criminale, dalla Prima Procuratrice o dal Primo Procuratore, dalla responsabile o dal responsabile del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza e dal Consiglio di Stato, ciascuno nell'ambito delle competenze delle suddette autorità.

Supervisione Superiore

1. Questo regolamento non pregiudica la supervisione generale del Gran Consiglio e della sua Commissione di controllo degli affari.

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