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Autorità per l'immigrazione

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

Autorità

1. L'autorità per la migrazione è l'autorità cantonale competente prevista dal diritto federale per le misure coercitive nel diritto degli stranieri.

Autorità

1. Un giudice unico o un giudice unico presso la Corte d'appello come tribunale amministrativo è l'autorità giudiziaria cantonale competente prevista dalla legge federale.

2. La Corte d'appello, in qualità di organo collegiale, elegge, per la durata del proprio mandato, i giudici unici necessari.

3. Le decisioni dell'autorità giudiziaria sono definitive, salvo ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale.

**Procedura - Disposizioni Generali**

1. La persona straniera può avvalersi di un consulente legale.

2. Sulla concessione di un patrocinio legale gratuito decide l'autorità giudiziaria.

3. Per i minorenni, deve essere garantita in ogni caso un'assistenza legale.

**Procedura - Disposizioni Generali**

1. Per i procedimenti ai sensi di questa legge non vengono addebitati costi.

**Procedura - Carcerazione preventiva, Carcerazione per l'espulsione, Carcerazione per l'esecuzione e Detenzione temporanea**

1. L'autorità per la migrazione ascolta la persona straniera e, se necessario, dispone con un provvedimento la carcerazione preparatoria, di espulsione o esecutiva.

2. Il provvedimento contiene il motivo della detenzione e un'indicazione sui diritti della persona straniera.

3. Il provvedimento viene comunicato alla persona straniera in una lingua a lei comprensibile.

4. La persona straniera può immediatamente far avvisare una persona da lei designata e presente in Svizzera o un'organizzazione di assistenza riconosciuta.

5. L'autorità per la migrazione trasmette senza indugio il provvedimento insieme agli atti all'autorità giudiziaria.

6. In caso di fermo a breve termine, devono essere garantiti i diritti ai sensi dei paragrafi 1 a 4 e deve essere indicato che la persona straniera può richiedere una revisione della disposizione da parte dell'autorità giudiziaria.

Procedura - Detenzione preparatoria, detenzione per espulsione, detenzione per esecuzione e fermo temporaneo

1. L'autorità giudiziaria conduce un'udienza, nei casi previsti dal diritto federale, alla presenza della persona straniera arrestata. Un eventuale rappresentante legale ha il diritto di partecipare all'udienza. L'autorità giudiziaria può ordinare la presenza dell'autorità per l'immigrazione all'udienza.

2. La legittimità della detenzione a breve termine è verificata dall'autorità giudiziaria attraverso una procedura condotta per iscritto.

**Procedura - Carcerazione preventiva, Carcerazione per l'espulsione, Carcerazione per l'esecuzione e Detenzione temporanea**

1. La detenzione non deve durare più del necessario.

2. L'autorità di migrazione informa immediatamente le altre autorità coinvolte nel procedimento dell'ordine di detenzione preparatoria, detenzione per l'espulsione o detenzione esecutiva.

Procedura - Detenzione preparatoria, detenzione per espulsione, detenzione per esecuzione e fermo temporaneo

1. Nell'ordinare custodia cautelare preparatoria, di allontanamento o di esecuzione nei confronti di minorenni, devono essere considerate le seguenti disposizioni

a) L'arresto e la privazione della libertà nei confronti di minorenni devono essere disposti solo come ultima risorsa e dopo aver esaminato tutte le alternative esistenti. Devono essere ordinati solo per il periodo più breve ragionevolmente appropriato.

b) Si deve garantire che i minorenni privati della libertà abbiano immediato accesso a un legale o ad un altro supporto adeguato.

**Procedura - Carcerazione preventiva, Carcerazione per l'espulsione, Carcerazione per l'esecuzione e Detenzione temporanea**

1. Per la proroga e la conversione della detenzione preparatoria, della detenzione ai fini di espulsione e della detenzione ai fini di esecuzione, si applicano per analogia le disposizioni procedurali dei §§ 5, 6 e 7.

2. In occasione della proroga della detenzione ai fini di esecuzione, la persona straniera deve essere informata durante la sua audizione che può richiedere lo svolgimento di un'udienza orale ai sensi del § 6 comma 1.

3. L'autorità per l'immigrazione presenta la domanda di proroga o di conversione della detenzione al giudice competente al più tardi una settimana prima della scadenza del periodo di detenzione autorizzato.

**Procedura - Richiesta di Scarcerazione**

1. Se la persona detenuta presenta una richiesta di scarcerazione, si svolgerà un'udienza secondo il § 6 comma 1.

Procedura - Limitazione e Esclusione

1. L'autorità per la migrazione può, dopo aver ascoltato la persona straniera, disporre la delimitazione o l'esclusione ai sensi dell'articolo 74 della legge federale.

2. Nel provvedimento viene motivata la misura ordinata e si fa riferimento ai diritti della persona straniera, in particolare al diritto di ricorso.

3. Il provvedimento viene comunicato alla persona straniera in una lingua a lei comprensibile.

Procedura - Definizione e Esclusione

1. Contro il provvedimento di limitazione o il provvedimento di allontanamento, la persona straniera può presentare ricorso presso l'autorità giudiziaria entro dieci giorni. Il ricorso deve essere contemporaneamente motivato.

2. L'autorità giudiziaria può valutare il ricorso in forma scritta.

Esecuzione

1. La detenzione preparatoria, la detenzione in vista dell'espulsione e la detenzione per l’esecuzione devono essere eseguite separatamente dalla custodia cautelare e dalla pena detentiva.

2. I diritti della personalità delle persone detenute ai sensi di questa legge possono essere limitati solo nella misura in cui lo richiedono lo scopo della detenzione e il mantenimento dell'operatività dell'istituto di detenzione.

3. Nell'ambito del regolamento dell'istituto, la persona detenuta può ricevere visite, telefonare, ricevere e inviare posta.

4. Il consiglio di governo disciplina i dettagli tramite un regolamento.

Esecuzione

1. Qualora i giovani siano detenuti, si devono prendere in considerazione particolare le loro esigenze.

Esecuzione

1. La persona detenuta può presentare ricorso al dipartimento competente entro dieci giorni contro atti o omissioni delle autorità penitenziarie.

Disposizione finale

1. Questo legge deve essere pubblicata. Essa è soggetta a referendum e diventerà efficace immediatamente dopo la sua entrata in vigore.

2. Alla stessa data, sarà abrogata la legge di introduzione alla legge federale sulle misure coercitive nel diritto degli stranieri del 20 novembre 1996.

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