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Ordinanza sul domicilio e sul soggiorno - Autorità Competente (NAV)

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. L'Ufficio Anagrafe del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza è l'autorità di vigilanza ai sensi del § 2 comma 2 NAG.

2. L'Ufficio della Migrazione del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza è l'autorità cantonale per la migrazione ai sensi del § 2 comma 3 NAG.

1. Disposizioni Generali

1. Chi soggiorna temporaneamente in un comune o ritorna regolarmente al luogo focale delle sue relazioni personali viene registrato come residente temporaneo.

Obblighi di notifica e informazione

1. Le persone che si registrano per stabilirsi o soggiornare nel Cantone ricevono un certificato di iscrizione.

2. Il certificato di iscrizione è a tempo determinato per i soggiornanti. La scadenza è in funzione della durata di validità del certificato di origine rilasciato dal comune di residenza.

Obblighi di notifica e informazione

1. Le persone che possono invocare l'accordo tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità Europea e i suoi Stati membri dall'altra parte sulla libera circolazione del 21 giugno 1999 sono equiparate ai cittadini nazionali per quanto riguarda gli obblighi di residenza. Sono fatte salve le disposizioni transitorie per i cittadini degli Stati membri che hanno recentemente aderito alla Comunità Europea, nonché le disposizioni relative alla registrazione dei cittadini di paesi terzi ai sensi degli accordi di associazione di Schengen e all'adozione degli sviluppi futuri dell'acquis di Schengen.

2. Sono i rappresentanti legali a essere responsabili della tempestiva registrazione, cancellazione o modifica della residenza dei minori o delle persone sotto tutela completa.

Obblighi di notifica e informazione

1. La persona obbligata alla registrazione deve comprovare la correttezza delle proprie dichiarazioni con certificati adeguati riguardanti la sua identità, il luogo di immigrazione, trasferimento o emigrazione, lo stato civile, la composizione familiare, tutti i luoghi d'origine, i contratti di locazione e sublocazione e il numero amministrativo dell'appartamento. I certificati esteri sono riconosciuti, a condizione che siano equivalenti ai documenti svizzeri corrispondenti.

2. L'identità deve essere provata fondamentalmente tramite un documento ufficiale munito di fotografia. In caso di registrazione, cancellazione o trasferimento scritti, deve essere allegata una copia del passaporto o della carta d'identità o una copia di una patente di guida rilasciata in Svizzera. In caso di registrazione, cancellazione o trasferimento elettronici, l'identificazione avviene elettronicamente. Chi non dispone di un documento ufficiale con fotografia può identificarsi esclusivamente in altro modo in occasione della presentazione personale.

3. Come certificato di stato civile è riconosciuto il certificato d'origine o un documento personale di stato civile emesso o aggiornato da non più di sei mesi, come il libretto di famiglia o il certificato di famiglia, lo stato di famiglia o il certificato di stato personale.

4. Per determinare il numero amministrativo dell'appartamento, la persona obbligata alla registrazione e, se necessario, le terze persone forniscono informazioni sull'abitazione, ad esempio riguardo a piano, superficie, numero di stanze e affittuari precedenti.

5. L'ufficio di controllo degli abitanti è autorizzato a richiedere i documenti necessari per la regolamentazione del soggiorno ai sensi della legge sulla migrazione.

6. La persona obbligata alla registrazione può essere convocata personalmente per chiarimenti o per ulteriori informazioni.

Obblighi di notifica e informazione

1. Per l'accertamento delle condizioni di soggiorno ai fini del diritto di residenza, l'autorità di controllo della popolazione è autorizzata a richiedere le informazioni necessarie.

2. Le autorità di controllo della popolazione e l'Ufficio della migrazione possono incaricare altre autorità, in particolare la Polizia cantonale ai sensi della legge sulla Polizia cantonale del Cantone Basilea-Città (Legge di Polizia, PolG) del 13 novembre 1996, di procedere ad ulteriori accertamenti relativi al diritto di soggiorno nell'ambito dell'esecuzione della legge e del presente regolamento.

Obblighi di notifica e informazione

1. Datori e Datrici di alloggio ai sensi del NAG sono persone che offrono alloggio, a titolo oneroso o gratuito, a persone non appartenenti alla famiglia nel loro domicilio.

2. Subaffittuari e Subaffittuarie sono persone che utilizzano a titolo oneroso un appartamento preso in affitto dal locatario principale.

Obblighi di notifica e informazione

1. I dati relativi ai residenti che devono essere comunicati dalle collettività familiari sono mantenuti in un registro separato e comprendono le seguenti informazioni

a) Numero di assicurato AVS

b) Nome ufficiale

c) Nome di battesimo

d) Data di nascita

e) Sesso

f) Stato civile

g) Cittadinanza

h) Data di arrivo

i) Data di ingresso nella collettività familiare

j) Comune di residenza principale

k) Indirizzo abitativo

2. I dati possono essere trattati esclusivamente dall'autorità di controllo degli abitanti e possono essere comunicati ad altre autorità solo in forma anonima.

3. Le comunicazioni e i dati registrati delle collettività familiari sono cancellati dall'autorità di controllo degli abitanti di Basilea-Città entro dodici mesi dalla fornitura dei dati.

Obblighi di notifica e informazione

1. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti comunica all'autorità competente di controllo dei residenti i dati personali delle persone incapaci di intendere e di volere che sono state poste sotto tutela generale, delle persone la cui capacità di agire è stata limitata o revocata, nonché le decisioni riguardanti la determinazione della responsabilità genitoriale e l'istituzione di tutori.

Registro degli abitanti

1. Il numero ufficiale dell'appartamento è l'identificatore dell'appartamento ai sensi dell'art. 6 lett. d della legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali delle persone (legge sull'armonizzazione dei registri, RHG) del 23 giugno 2006.

2. Per l'identificazione della curatrice o del curatore ovvero della tutrice o del tutore, devono essere indicati il loro nome e indirizzo.

Registro degli abitanti

1. Il controllo degli abitanti utilizza i numeri degli appartamenti per l'assegnazione dell'identificatore dell'appartamento federale (EWID) agli abitanti.

2. L'utilizzo dei numeri degli appartamenti e la determinazione di quali abitanti risiedono in quale appartamento sono soggetti alle disposizioni del Regolamento sul mercato dei dati del 12 luglio 2005.

3. I proprietari e le amministrazioni immobiliari sono obbligati a indicare i numeri degli appartamenti nei contratti di affitto e di acquisto.

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