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121.110 BÜRV CH-BS

Ordinanza d'esecuzione della legge sulla cittadinanza (BüRV) - Rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico (BÜRV)

33 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (33)

Testo normativo (33 Articoli)

**Condizioni per l'acquisizione della cittadinanza - Cittadini svizzeri**

1. Per la valutazione di una violazione significativa o ripetuta delle disposizioni legali e dei provvedimenti delle autorità (§ 6 comma 1 lett. a della Legge sulla Cittadinanza [BüRG] del 19 ottobre 2017) si applicano per analogia gli articoli 4 commi 2-5 del Regolamento sulla Cittadinanza Svizzera (Regolamento sulla Cittadinanza, BüV) del 17 giugno 2016.

**Condizioni per l'acquisizione della cittadinanza - Cittadini svizzeri**

1. I cittadini svizzeri possono presentare una richiesta per la reintegrazione nel loro precedente diritto di cittadinanza cantonale o comunale, se l'hanno perso da minorenni a causa della rinuncia alla cittadinanza da parte del titolare della potestà genitoriale.

2. Le candidate e i candidati devono risiedere ininterrottamente da almeno due anni in un comune del cantone e soddisfare i requisiti del § 13 BüRG.

Requisiti per l'acquisizione della cittadinanza - Cittadini stranieri

1. ...

2. I seguenti certificati corrispondono agli standard di qualità generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistico ai sensi del § 8 comma 2 lettera d BüRG

a) The European Language Certificates (telc);

b) Certificati del Goethe-Institut;

c) Certificati del Diplomi di lingua austriaca (ÖSD);

d) Attestati linguistici fide.

3. ...

4. Eventuali costi per la presentazione dell'attestato linguistico sono a totale carico delle candidate e dei candidati.

Requisiti per l'acquisizione della cittadinanza - Cittadini stranieri

1. In caso di acquisto errato della cittadinanza svizzera, la persona interessata riceve la cittadinanza del comune responsabile dell'errore.

Competenze e Procedure - Disposizioni Generali

1. Il Dipartimento della Giustizia e della Sicurezza è il dipartimento competente ai sensi della BüRG.

Competenze e Procedure - Disposizioni Generali

1. La permanenza all'estero, in un altro cantone o in un altro comune per un massimo di un anno su incarico del datore di lavoro o per scopi di istruzione o formazione continua non interrompe i termini di residenza.

Competenze e Procedure - Disposizioni Generali

1. Qualora sia necessario esaminare la fedina penale di una persona per la trattazione di una questione di cittadinanza, l'Ufficio migrazione può consultare gli elenchi procedurali della Procura o della Procura per i minorenni.

2. L'Ufficio migrazione comunica i dati ricevuti al comune di cittadinanza interessato.

Competenze e Procedure - Disposizioni Generali

1. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza dispone la pubblicazione delle decisioni del Consiglio di Stato nel Bollettino Ufficiale del Cantone.

Competenze e Procedure - Disposizioni Generali

1. Dopo l'acquisizione della cittadinanza svizzera, i candidati sono obbligati a consegnare tutti i precedenti documenti d'identità stranieri all'ufficio passaporti.

2. In caso di perdita della cittadinanza svizzera si applicano l'art. 36 cpv. 7 della legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) del 20 giugno 2014 e l'art. 7 della legge federale sui documenti di identità per cittadini svizzeri (Legge sui documenti di identità, LdI) del 22 giugno 2001.

Competenze e Procedure - Naturalizzazione Ordinaria di Stranieri

1. Le domande di naturalizzazione ordinaria degli stranieri devono essere presentate all'Ufficio Migrazione.

2. L'Ufficio Migrazione

a) verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10 BüG, §§ 3, 4 comma 1 lett. a e b nonché 5-12 BüRG;

b) redige il rapporto d'indagine per le autorità federali secondo l'art. 17 BüV con la relativa raccomandazione;

c) ottiene l'autorizzazione federale di naturalizzazione.

3. La comunità civica, alla quale si richiede il diritto di cittadinanza

a) conduce il colloquio di naturalizzazione con i candidati;

b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 lett. a;

c) adotta la decisione comunale di accoglimento.

4. L'Ufficio dello Stato Civile fornisce all'Ufficio Migrazione informazioni sullo stato civile delle candidate e dei candidati.

5. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza presenta al Consiglio di Stato la richiesta di approvazione o rigetto della domanda.

6. Il Consiglio di Stato e il consiglio civico della comunità civica rilasciano il certificato di cittadinanza. Questo viene consegnato dalla comunità civica.

Competenze e Procedure - Naturalizzazione Ordinaria di Stranieri

1. Le candidate e i candidati devono fornire

a) copia del passaporto;

b) certificato fiscale;

c) dati anagrafici di quattro persone di riferimento;

d) attestazione delle competenze linguistiche secondo il § 8 cpv. 2 lett. a-c BüRG o certificato linguistico secondo il § 3 cpv. 2;

e) documenti richiesti per l'elaborazione della domanda secondo l'Ordinanza federale sullo stato civile (ZStV) del 28 aprile 2004;

f) per i figli inclusi con affidamento esclusivo: prova dell'affidamento esclusivo e certificato dello stato civile, qualora i figli non siano già elencati nel certificato di famiglia;

g) per i figli inclusi con affidamento condiviso o assente: consenso scritto del (co-)titolare della custodia genitoriale o della persona che ha assunto la tutela, nonché certificato di stato civile, qualora i figli non siano già elencati nel certificato di famiglia.

2. Se necessario per l'elaborazione della domanda, le candidate e i candidati possono essere invitati a fornire ulteriormente

a) estratto dal registro delle esecuzioni e dei certificati di perdita;

b) estratto dal casellario giudiziale;

c) informazioni da parte delle autorità di assistenza sociale su eventuali prestazioni finanziarie ricevute;

d) * certificato di residenza;

e) * informazioni da parte delle autorità competenti per i contributi sociali su eventuali prestazioni integrative ricevute;

f) * ulteriori documenti necessari per esaminare i criteri pertinenti.

3. I documenti di stato civile, il certificato fiscale, gli estratti dal registro delle esecuzioni e dei certificati di perdita o dal casellario giudiziale, nonché le informazioni delle autorità di assistenza sociale e delle autorità competenti per i contributi sociali non devono avere una data di emissione superiore a tre mesi.

4. Le persone di riferimento devono essere cittadine svizzere e avere domicilio in Svizzera. Questi due requisiti non si applicano al superiore della candidata o del candidato. Le coppie sposate e le coppie conviventi o in unione registrata sono considerate una sola persona di riferimento.

Competenze e Procedura - Naturalizzazione Facilitata di Stranieri e Straniere

1. La competenza per ricevere le domande di naturalizzazione facilitata di cittadine e cittadini stranieri è disciplinata dal diritto federale.

2. L'Ufficio della migrazione prepara, per conto delle autorità federali, il rapporto di indagine ai sensi dell'articolo 18 BüV con la relativa raccomandazione.

3. La comunità civica, il cui diritto di cittadinanza è richiesto, esprime al riguardo un parere per l'Ufficio della migrazione.

4. Se viene richiesto il diritto di cittadinanza del Cantone, l'ufficio di stato civile fornisce informazioni alle autorità federali sullo stato civile dei candidati.

Competenze e Procedure - Naturalizzazione Facilitata di Stranieri e Straniere

1. I documenti da presentare con il modulo di richiesta sono regolati dal diritto federale.

Competenze e Procedure - Conferimento della cittadinanza cantonale e comunale ai cittadini svizzeri

1. Le domande dei cittadini svizzeri per l'ottenimento della cittadinanza cantonale o comunale devono essere presentate alla comunità civica della quale si richiede la cittadinanza.

2. La comunità civica, della quale si richiede la cittadinanza

a) verifica l'esistenza dei requisiti ai sensi degli §§ 3 e 13 BüRG;

b) adotta la decisione sull'ottenimento della cittadinanza comunale da parte dei richiedenti;

c) trasmette la decisione sull'ottenimento della cittadinanza comunale all'Ufficio della migrazione, qualora i richiedenti non siano già in possesso della cittadinanza cantonale.

3. L'Ufficio della migrazione verifica, in caso di domande di cittadini svizzeri per l'ottenimento della cittadinanza cantonale, l'esistenza dei requisiti di cui al par. 2 lett. a.

4. L'Ufficio dello stato civile fornisce all'Ufficio della migrazione o alla comunità civica informazioni sullo stato civile dei richiedenti.

5. Se viene richiesta l'ottenimento della cittadinanza cantonale, il Dipartimento di giustizia e sicurezza richiede al Consiglio di Stato l'approvazione o il rifiuto della domanda.

6. Il § 10 par. 6 si applica mutatis mutandis.

Competenze e Procedure - Conferimento della cittadinanza cantonale e comunale ai cittadini svizzeri

1. Le candidate e i candidati devono presentare

a) i documenti menzionati al § 11 comma 1 lettere a, b, f e g;

b) i certificati di stato civile necessari per l'elaborazione della domanda.

2. Il § 11 comma 2 è applicabile, ad eccezione della lettera d.

3. Il § 11 comma 3 è applicabile mutatis mutandis.

Competenze e Procedure - Conferimento della cittadinanza cantonale e comunale ai cittadini svizzeri

1. I §§ 14 e 15 si applicano in modo analogo, con l'eccezione del § 14 comma 6.

Competenze e Procedura - Reintegrazione nella Cittadinanza di Cittadine e Cittadini Stranieri

1. La competenza per la ricezione delle domande di ri-naturalizzazione di cittadini e cittadine straniere è determinata dalla legge federale.

2. L'Ufficio Migrazione redige per le autorità federali il rapporto di accertamento ai sensi dell'art. 18 BüV con la relativa raccomandazione.

3. Il comune patriziale, al quale viene richiesta la cittadinanza, fornisce all'Ufficio Migrazione un parere sulla domanda.

4. Se viene richiesta la cittadinanza del cantone, l'ufficio dello stato civile fornisce alle autorità federali informazioni sullo stato civile dei candidati.

Competenze e Procedura - Reintegrazione nella Cittadinanza di Cittadine e Cittadini Stranieri

1. I documenti da presentare con il modulo di richiesta sono regolati dal diritto federale.

Competenze e Procedura - Rilascio della cittadinanza svizzera o cantonale ai cittadini svizzeri

1. La competenza per l'accettazione delle domande di rinuncia di cittadine e cittadini svizzeri al diritto di cittadinanza cantonale in connessione con la rinuncia alla cittadinanza svizzera è disciplinata dal diritto federale.

2. Le domande di rinuncia di cittadine e cittadini svizzeri alla cittadinanza cantonale devono essere presentate all'Ufficio della migrazione.

3. Il Dipartimento di giustizia e sicurezza

a) dispone in forma di atto di rinuncia la dispensazione di cittadine e cittadini svizzeri dal diritto di cittadinanza cantonale in connessione con la rinuncia alla cittadinanza svizzera;

b) dispone la rinuncia di cittadine e cittadini svizzeri alla cittadinanza cantonale.

4. L'Ufficio della migrazione

a) verifica, in caso di rinuncia di cittadine e cittadini svizzeri al diritto di cittadinanza cantonale in connessione con la rinuncia alla cittadinanza svizzera, se le condizioni previste dal diritto federale siano soddisfatte;

b) verifica, in caso di rinuncia di cittadine e cittadini svizzeri alla cittadinanza cantonale, se le condizioni previste dal diritto cantonale siano soddisfatte;

c) informa l'Ufficio dello stato civile quando la rinuncia alla cittadinanza è divenuta effettiva.

5. La comunità civica, la cui cittadinanza è interessata, esprime il proprio parere sulla domanda all'indirizzo dell'Ufficio della migrazione.

6. L'Ufficio dello stato civile fornisce all'Ufficio della migrazione informazioni sullo stato civile delle richiedenti e dei richiedenti.

Competenze e Procedura - Rilascio della cittadinanza svizzera o cantonale ai cittadini svizzeri

1. § 11 comma 1 lett. f e g sono applicabili.

Competenze e Procedure - Revoca della Cittadinanza Comunale dei Cittadini Svizzeri

1. Le richieste di esonero dal diritto di cittadinanza comunale da parte di cittadini svizzeri devono essere presentate presso il comune patriziale il cui diritto di cittadinanza è interessato.

2. Il comune patriziale il cui diritto di cittadinanza è interessato

a) verifica se le condizioni previste dal diritto cantonale e comunale sono soddisfatte;

b) delibera sulla revoca della cittadinanza.

3. L’ufficio dello stato civile fornisce al comune patriziale informazioni sullo stato civile dei richiedenti.

Competenze e Procedura - Revoca della Cittadinanza Comunale per i Cittadini Svizzeri

1. § 11 comma 1 lett. f e g sono applicabili.

Competenze e Procedura - Annullamento

1. Il Consiglio di Stato è competente per le dichiarazioni di nullità delle naturalizzazioni ordinarie di cittadine e cittadini stranieri, quando è interessato il diritto di cittadinanza del Cantone, così come per le dichiarazioni di nullità delle acquisizioni del diritto di cittadinanza cantonale da parte di cittadine e cittadini svizzeri.

2. L'Ufficio migrazione verifica se sono soddisfatte le condizioni previste dal diritto federale e dal diritto cantonale.

3. La comunità civica, il cui diritto di cittadinanza è interessato, esprime il proprio parere per conto dell'Ufficio migrazione.

4. L'Ufficio dello stato civile fornisce informazioni all'Ufficio migrazione sullo stato civile delle persone interessate.

5. Il Dipartimento di giustizia e sicurezza presenta al Consiglio di Stato la richiesta di effettuare o rinunciare alla dichiarazione di nullità.

Competenze e Procedura - Annullamento

1. In caso di dichiarazione di nullità dell'acquisizione del diritto di cittadinanza comunale da parte di cittadini e cittadine svizzeri, il comune patriziale interessato verifica se siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto cantonale e comunale e adotta la decisione sulla dichiarazione di nullità.

2. L'ufficio di stato civile fornisce al comune patriziale informazioni sullo stato civile delle persone interessate.

Competenze e Procedura - Annullamento

1. In caso di annullamento delle naturalizzazioni agevolate o reintegrazioni di cittadinanza degli stranieri e delle straniere, l'ufficio migrazione redige il rapporto d'indagine per le autorità federali secondo l'art. 20 BüV con la relativa raccomandazione.

2. Se è interessato il diritto di cittadinanza del cantone, l'ufficio dello stato civile informa l'ufficio migrazione sullo stato civile delle persone interessate.

Competenze e Procedura - Acquisizione e Perdita della Cittadinanza Svizzera, Cantonale e Comunale per Disposizione di Legge

1. Se è interessata la cittadinanza del cantone o di uno dei suoi comuni, l'ufficio dello stato civile verifica lo stato civile delle persone interessate e stabilisce d'ufficio l'acquisizione o la perdita della cittadinanza in conformità alla legge.

Competenze e Procedura - Acquisizione e Perdita della Cittadinanza Svizzera, Cantonale e Comunale per Disposizione di Legge

1. Se il diritto di cittadinanza cantonale è interessato nei casi di bambini abbandonati, il Consiglio di Stato stabilisce d'ufficio l'acquisizione della cittadinanza per effetto di legge.

**Competenze e Procedure - Procedure Speciali**

1. L'Ufficio della migrazione concede alle autorità federali l'approvazione cantonale per la revoca della cittadinanza secondo l'art. 42 BüG.

2. L'Ufficio di stato civile fornisce all'Ufficio della migrazione informazioni sullo stato civile delle persone interessate.

**Competenze e Procedimenti - Procedimenti Speciali**

1. Quando è in dubbio se una persona possieda il diritto di cittadinanza del cantone o di uno dei suoi comuni, decide il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza.

2. La comunità civica interessata dal diritto di cittadinanza viene previamente consultata.

**Tasse**

1. L'Ufficio della Migrazione applica le seguenti tasse per l'acquisizione della cittadinanza agli stranieri

a) Persone fino a 25 anni: Fr. 600

b) Persone oltre 25 anni: Fr. 850

c) Famiglie: Fr. 950

2. L'Ufficio della Migrazione applica le seguenti tasse ai cittadini svizzeri per l'acquisizione della cittadinanza (individuali e famiglie): Fr. 150.

3. Le tasse possono essere aumentate fino al doppio o ridotte fino alla metà nei casi eccezionali, quando l'elaborazione della pratica richiede un impegno di lavoro significativamente superiore o inferiore alla media.

4. ...

5. ...

6. Per l'emissione delle altre disposizioni di cittadinanza, l'Ufficio della Migrazione applica a seconda del tempo impiegato: Fr. 100 a 300.

**Tasse**

1. Le persone che, a causa di povertà lavorativa, dell'assunzione di compiti di cura, di una prima formazione formale o a causa di un'invalidità fisica, mentale o psichica o di una malattia grave o di lunga durata, ricevono prestazioni di assistenza sociale, possono richiedere un'esenzione dalle tasse cantonali.

2. Le persone che ricevono prestazioni complementari possono richiedere un'esenzione parziale (del 50%) dalle tasse cantonali.

3. Un'esenzione dalle tasse ai sensi del comma 1 o 2 è possibile solo alla prima presentazione della domanda.

4. Se una coppia coniugata o una coppia dello stesso sesso in un'unione registrata desidera essere esentata dalle tasse, entrambi i membri della coppia devono soddisfare i criteri ai sensi del comma 1 o 2.

5. Gli stranieri nati in Svizzera e i cittadini svizzeri sono esentati dal pagamento delle tasse ai sensi del § 30 comma 1 e 2 alla prima presentazione della domanda fino al compimento del 19º anno di età.

6. Se in una coppia coniugata o in una coppia registrata una persona è esentata dalle tasse ai sensi del comma 5, l'altra deve pagare le tasse per le persone singole.

**Tasse**

1. L'Ufficio per la Migrazione o la comunità civica di cui è in questione la cittadinanza stabilisce un termine ragionevole per il pagamento anticipato delle tasse. Se il pagamento anticipato non viene effettuato entro il termine stabilito, la domanda viene considerata nulla. Le persone esenti dal pagamento delle tasse sono esonerate dall'obbligo di pagamento anticipato per l'importo di tale esenzione.

**Tasse**

1. Se un'istanza viene ritirata prima dell'emissione di una decisione, le tasse pagate all'ufficio migrazione sono rimborsate in base allo stato della procedura.

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