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Legge sulla cittadinanza (BüRG) - Ambito di applicazione (BÜRG)

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (27)

Testo normativo (27 Articoli)

**Generale**

1. Questa legge disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale, nella misura in cui non si applica il diritto federale.

**Generale**

1. Il bambino abbandonato trovato nel cantone acquisisce la cittadinanza del comune in cui è stato trovato.

Requisiti per l'acquisizione della cittadinanza - Disposizioni generali

1. Le richiedenti e i richiedenti possono presentare una domanda per l'ottenimento della cittadinanza del comune di residenza se risiedono ininterrottamente in tale comune da almeno due anni.

2. L'età minima per presentare una domanda autonoma per l'ottenimento della cittadinanza è di dodici anni.

Requisiti per l'acquisizione della cittadinanza - Cittadini stranieri

1. L'acquisizione della cittadinanza richiede che le candidate o i candidati

a) siano integrati con successo;

b) siano familiari con le condizioni di vita svizzere e locali; e

c) non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Requisiti per l'acquisizione della cittadinanza - Cittadini stranieri

1. Un'integrazione di successo si manifesta in particolare

a) nel rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico;

b) nel rispetto dei valori della Costituzione federale e della costituzione cantonale;

c) nella capacità di comunicare nella vita quotidiana per iscritto e oralmente in lingua tedesca;

d) nella partecipazione attiva alla vita economica o all'acquisizione di formazione; e

e) nella promozione e nel supporto dell'integrazione della moglie o del marito, della partner registrata o del partner registrato o dei figli minorenni sui quali si esercita l'autorità parentale.

Requisiti per l'acquisizione della cittadinanza - Cittadini stranieri

1. La sicurezza e l'ordine pubblico non sono rispettati da chi

a) ignora in modo significativo o ripetuto le disposizioni legislative e gli ordini delle autorità;

b) non adempie obblighi di natura finanziaria di diritto pubblico o importanti obblighi di diritto privato;

c) approva pubblicamente o promuove crimini o delitti contro la pace pubblica, genocidio, crimini contro l'umanità, o crimini di guerra in modo dimostrabile.

Requisiti per l'acquisizione della cittadinanza - Cittadini stranieri

1. I valori della Costituzione federale e cantonale includono in particolare

a) i principi dello stato di diritto e l'ordinamento democratico liberale;

b) i diritti fondamentali.

Requisiti per l'acquisizione della cittadinanza - Cittadini stranieri

1. Le candidate o i candidati devono dimostrare competenze orali nella lingua tedesca almeno al livello di riferimento B1 e competenze scritte almeno al livello di riferimento A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, generalmente riconosciuto in Europa.

2. Si considera soddisfatto il requisito delle competenze linguistiche di cui al comma 1, quando le candidate o i candidati

a) parlano e scrivono la lingua tedesca come lingua madre;

b) hanno frequentato la scuola obbligatoria in lingua tedesca e in una regione di lingua tedesca per almeno cinque anni;

c) hanno completato una formazione a livello secondario II o terziario in lingua tedesca e in una regione di lingua tedesca; oppure

d) dispongono di un certificato linguistico che attesta le competenze linguistiche di cui al comma 1, basato su un test linguistico che rispetta gli standard di qualità generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistico.

Requisiti per l'acquisizione della cittadinanza - Cittadini stranieri

1. I candidati o le candidate partecipano alla vita economica se, al momento della presentazione della domanda e dell'acquisizione della cittadinanza, coprono i costi di sostentamento e gli obblighi di mantenimento mediante reddito, patrimonio o prestazioni di terzi su cui esiste un diritto legale.

2. I candidati o le candidate partecipano all'acquisizione di istruzione se, al momento della presentazione della domanda o dell'acquisizione della cittadinanza, sono in formazione o istruzione continua.

3. Chi, nei tre anni immediatamente precedenti la presentazione della domanda o durante il procedimento per l'acquisizione della cittadinanza, riceve assistenza sociale, non soddisfa il requisito della partecipazione alla vita economica o dell'acquisizione di istruzione, a meno che l'assistenza sociale ricevuta non venga rimborsata integralmente.

Requisiti per l'acquisizione della cittadinanza - Cittadini stranieri

1. Le candidate o i candidati promuovono l'integrazione dei membri della famiglia quando li supportano

a) nell'acquisizione di competenze linguistiche in lingua tedesca;

b) nella partecipazione attiva alla vita economica o all'ottenimento di un'istruzione;

c) nella partecipazione alla vita sociale e culturale della società nel Cantone e nel Comune; oppure

d) in altre attività che contribuiscono alla loro integrazione in Svizzera.

Requisiti per l'acquisizione della cittadinanza - Cittadini stranieri

1. Le candidate o i candidati sono familiarizzati con le condizioni di vita svizzere e locali, in particolare se

a) possiedono conoscenze di base delle condizioni geografiche, storiche, politiche e sociali della Confederazione, del cantone e del comune;

b) partecipano alla vita sociale e culturale della società locale; e

c) mantengono contatti con cittadini svizzeri.

2. La prova per il comma 1 lettera a si considera fornita se le candidate e i candidati hanno frequentato interamente la scuola dell'obbligo in Svizzera, di cui l'intero livello di istruzione secondaria I nel Cantone di Basilea Città.

Requisiti per l'acquisizione della cittadinanza - Cittadini stranieri

1. Alla situazione delle persone che non possono soddisfare i criteri di integrazione di cui al § 5 comma 1 lett. c e d in combinato disposto con §§ 8 e 9 a causa di una disabilità o malattia o altre circostanze personali rilevanti, o che possono soddisfarli solo in condizioni difficili, deve essere tenuto conto in modo adeguato.

2. Altre circostanze personali rilevanti includono in particolare

a) una marcata debolezza nell'apprendimento, lettura o scrittura;

b) povertà lavorativa;

c) l'assunzione di compiti di cura;

d) dipendenza dall'assistenza sociale dovuta a un'istruzione formale iniziale in Svizzera, purché la dipendenza dall'assistenza sociale non sia stata causata da un comportamento personale.

**Condizioni per l'acquisizione della cittadinanza - Cittadine e cittadini svizzeri**

1. L'acquisizione della cittadinanza cantonale e comunale presuppone che le candidate o i candidati rispettino la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico ai sensi del § 6 comma 1 lett. a e b.

Revoca della cittadinanza

1. La dimissione dalla cittadinanza cantonale in connessione con la dimissione dalla cittadinanza svizzera è regolata dal diritto federale. È disposta dal dipartimento competente.

Revoca della cittadinanza

1. Cittadine o cittadini del Cantone vengono su richiesta scritta rilasciati dal diritto di cittadinanza cantonale, se possiedono un altro diritto di cittadinanza cantonale. La rinuncia al diritto di cittadinanza cantonale comporta automaticamente anche la perdita della cittadinanza comunale.

2. Il rilascio è effettuato dal dipartimento competente. Diventa efficace con la notificazione della decisione di rilascio.

Revoca della cittadinanza

1. Cittadine o cittadini di un comune del Cantone sono, su richiesta scritta, dimessi dalla cittadinanza comunale, se possiedono la cittadinanza di un altro comune del Cantone.

2. La dimissione avviene tramite il comune di cittadinanza competente.

Nullità dell'Acquisizione della Cittadinanza

1. L'acquisizione della cittadinanza del Cantone o di quella di uno dei suoi comuni può essere dichiarata nulla con delibera del Consiglio di Stato o dell'autorità comunale competente, se ottenuta mediante dichiarazioni false o occultamento di fatti rilevanti.

2. La dichiarazione di nullità dell'acquisizione della cittadinanza non è possibile se comporta che la persona interessata non possegga più la cittadinanza cantonale o comunale.

3. Per il resto, si applicano per analogia l'articolo 36, comma 2, comma 4, lettera a, nonché i commi 5 e 6 della legge federale sulla cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza, BüG) del 20 giugno 2014.

**Procedura**

1. L'acquisizione della cittadinanza cantonale presuppone l'ammissione alla cittadinanza di uno dei comuni del cantone.

2. La concessione della cittadinanza cantonale è di competenza del Consiglio di Stato.

3. I comuni cittadini stabiliscono nella regolamentazione comunale la competenza per il rilascio della cittadinanza comunale e disciplinano la procedura.

**Procedura**

1. La delibera del consiglio di governo rende efficace la concessione della cittadinanza.

2. Essa viene pubblicata nel Bollettino cantonale.

**Procedura**

1. Se i presupposti per il conferimento della cittadinanza non sono soddisfatti, viene concesso ai candidati il diritto di essere ascoltati prima di una decisione amministrativa.

2. Il consiglio di governo e le comunità dei cittadini emettono decisioni di rifiuto sotto forma di un provvedimento impugnabile.

**Procedura**

1. Nell'ammissione alla o nel rilascio della cittadinanza sono inclusi, su richiesta del titolare della responsabilità genitoriale, i figli, se al momento della presentazione della domanda non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

2. Le domande autonome dei minorenni per l'ammissione alla o il rilascio della cittadinanza devono essere presentate dalla rappresentante legale o dal rappresentante legale.

3. I figli di età superiore ai 16 anni devono inoltre dichiarare per iscritto la loro volontà di acquisire o perdere la cittadinanza.

4. Per i figli a partire dal dodicesimo anno di età, in caso di ammissione alla cittadinanza, i requisiti secondo i §§ 4-11 e 13 devono essere esaminati in modo autonomo e adeguato all'età.

**Procedura**

1. Se è stata fornita la garanzia di ammissione nel diritto di cittadinanza comunale, la precedente giurisdizione rimane valida anche in caso di trasferimento in un altro comune o in un altro cantone. In tutti gli altri casi, la procedura diventa priva di oggetto.

**Procedura**

1. I candidati e le candidate devono fornire informazioni veritiere e presentare la documentazione richiesta.

2. I candidati e le candidate sono obbligati a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento fino alla conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza, di cui sono a conoscenza o dovrebbero essere a conoscenza, che potrebbe essere rilevante per la decisione.

3. Su richiesta motivata e scritta, le autorità cantonali e comunali sono obbligate a fornire alle autorità incaricate dell'esecuzione di questa legge i dati necessari.

**Tasse**

1. L'acquisizione della cittadinanza avviene previo pagamento anticipato delle tasse cantonali e comunali.

2. Gli stranieri nati in Svizzera, così come i cittadini svizzeri, sono esentati dal pagamento delle tasse di cui al comma 1 quando presentano la domanda per la prima volta, fino al compimento del 19° anno di età. I costi sono a carico del Cantone.

**Rimedi giuridici**

1. Contro le decisioni delle comunità cittadine o del dipartimento competente fondate su questa legge è possibile presentare ricorso al Consiglio di Stato, secondo le disposizioni della legge sull'organizzazione del Consiglio del Governo e dell'amministrazione del Cantone di Basilea Città (Legge di organizzazione, LO) del 22 aprile 1976.

2. Contro le decisioni del Consiglio di Stato si può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo.

Disposizioni di Attuazione, Transitorie e Finali

1. Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni di esecuzione e fissa le tasse per il dipartimento competente mediante regolamento.

2. Le comunità civiche emanano, nell'ambito delle loro competenze, le necessarie disposizioni di esecuzione e stabiliscono autonomamente le tasse da esse riscosse.

Disposizioni di Attuazione, Transitorie e Finali

1. L'acquisto e la perdita della cittadinanza sono regolati dalla legge in vigore al momento del verificarsi della fattispecie rilevante.

2. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore di questa legge vengono trattate, fino alla decisione sulla domanda, secondo le disposizioni della legge precedente.

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