421
STGB
CH-BL
§ 42 Legge sui porti renani - Organizzazione di prevenzione incendi e protezione operativa
**Esercizio dei Porti del Reno - Sicurezza**
§ 42 Legge sui porti del Reno · Organizzazione di prevenzione incendi e protezione operativa
1. Le imprese e gli stabilimenti situati nell'area portuale sono obbligati a costituire un'organizzazione per la protezione antincendio e operativa o ad aderire a una tale organizzazione.
2. Il Consiglio di Stato può esonerare le imprese e gli stabilimenti dall'obbligo di adesione se l'impresa o lo stabilimento non produce, movimenta o immagazzina merci pericolose, non lavora con materie pericolose e si trova in un'area a basso rischio.
3. I costi dell'organizzazione per la protezione antincendio e operativa sono a carico degli obbligati e devono essere determinati secondo il principio del causatore.
4. Gli accordi e i regolamenti devono essere approvati dal Consiglio di Stato.