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421 STGB CH-BL

§ 42 Legge sui porti renani - Organizzazione di prevenzione incendi e protezione operativa

**Esercizio dei Porti del Reno - Sicurezza**
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§ 42 Legge sui porti del Reno · Organizzazione di prevenzione incendi e protezione operativa

1. Le imprese e gli stabilimenti situati nell'area portuale sono obbligati a costituire un'organizzazione per la protezione antincendio e operativa o ad aderire a una tale organizzazione.

2. Il Consiglio di Stato può esonerare le imprese e gli stabilimenti dall'obbligo di adesione se l'impresa o lo stabilimento non produce, movimenta o immagazzina merci pericolose, non lavora con materie pericolose e si trova in un'area a basso rischio.

3. I costi dell'organizzazione per la protezione antincendio e operativa sono a carico degli obbligati e devono essere determinati secondo il principio del causatore.

4. Gli accordi e i regolamenti devono essere approvati dal Consiglio di Stato.

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