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§ 12 Legge sui porti renani - Contributi di urbanizzazione e tasse di allaccio

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§ 12 Legge sul Porto del Reno · Contributi di urbanizzazione e tasse di allaccio

1. Il cantone è autorizzato a riscuotere dai proprietari di fondi, dalle proprietarie di fondi, dai titolari di diritto di superficie e dalle titolari di diritto di superficie contributi per l'urbanizzazione e tasse di allacciamento per la creazione e il rinnovo delle sue infrastrutture di urbanizzazione. Per questi tributi esiste un'ipoteca legale senza iscrizione a registro fondiario, conformemente all'art. 94 della legge del 19 giugno 1950 sull'espropriazione.

2. I tributi ai sensi del comma 1 sono riscossi in base ai costi di creazione o rinnovo delle infrastrutture di urbanizzazione e delle superfici da esse servite. Il Consiglio di stato stabilisce l'importo dei tributi. La direzione competente emette le rispettive disposizioni.

3. L'impugnazione si attiene alle disposizioni sui tributi di urbanizzazione della legge del 19 giugno 1950 sull'espropriazione.

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