420.121
IVÖB
CH-BL
Art. 7 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) (IVöB) - Esenzione dalla Sottoposizione
**Ambito di Applicazione - Ambito di Applicazione Soggettivo**
Art. 7 IVöB - Esenzione dalla Sottoposizione · Esenzione dalla Sottoposizione
1. Se in un mercato settoriale ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 esiste una concorrenza efficace, l'Organo Intercantonale per gli Appalti Pubblici (InöB) può proporre al Consiglio Federale di esentare in tutto o in parte gli appalti corrispondenti dall’applicazione di questo accordo. Gli enti appaltanti operanti nel mercato settoriale interessato hanno il diritto di presentare una richiesta in merito all'InöB.
2. Un'esenzione si applica agli appalti corrispondenti di tutti gli enti appaltanti operanti nel mercato settoriale interessato.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
2005.35 · bl (§ 7 IVöB)
Bidder Aggrieved by Exclusion of "Unforeseen Costs" Item in Public Procurement
Cited to determine the applicable law, concluding that only cantonal law applies because the contract value was below the threshold of the Intercantonal Agreement on Public Procurement.