§ 47 Legge sulla procedura costituzionale e amministrativa (Legge sulla procedura amministrativa, VPO) (Verwaltungsprozessordnung, VPO) - Legittimazione al Ricorso
§ 47 Codice di Procedura Amministrativa, CPA · Legittimazione al Ricorso
1. Lamentarsi sono autorizzati
a. chi è colpito dal provvedimento impugnato o dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione alla modifica o revoca;
b. ogni altra persona, organizzazione o autorità che è autorizzata a presentare ricorso in virtù di una disposizione speciale;
c. l'autorità esecutiva del comune per provvedimenti e decisioni delle autorità amministrative cantonali di ultima istanza.
2. È legittimato a impugnare le decisioni del consiglio di governo relative ai piani di utilizzo comunali e cantonali solo chi ha già partecipato al procedimento di opposizione e ricorso davanti al consiglio di governo. È escluso da ciò il caso della mancata approvazione del piano di zonizzazione o di una sua parte, senza che vi siano opposizioni.