Legislator Giurisprudenza & Legislazione
271 VPOCPA CH-BL

§ 47 Legge sulla procedura costituzionale e amministrativa (Legge sulla procedura amministrativa, VPO) (Verwaltungsprozessordnung, VPO) - Legittimazione al Ricorso

Ricorso amministrativo
Apri la fonte ufficiale Atto completo (80 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

§ 47 Codice di Procedura Amministrativa, CPA · Legittimazione al Ricorso

1. Lamentarsi sono autorizzati

a. chi è colpito dal provvedimento impugnato o dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione alla modifica o revoca;

b. ogni altra persona, organizzazione o autorità che è autorizzata a presentare ricorso in virtù di una disposizione speciale;

c. l'autorità esecutiva del comune per provvedimenti e decisioni delle autorità amministrative cantonali di ultima istanza.

2. È legittimato a impugnare le decisioni del consiglio di governo relative ai piani di utilizzo comunali e cantonali solo chi ha già partecipato al procedimento di opposizione e ricorso davanti al consiglio di governo. È escluso da ciò il caso della mancata approvazione del piano di zonizzazione o di una sua parte, senza che vi siano opposizioni.

← § 46 Codice del processo amministrativo, CPA - Questioni preliminari Legge sulla procedura costituzionale e amministrativa (Legge sulla procedura amministrativa, VPO) (Verwaltungsprozessordnung, VPO) - Ambito di applicazione, Composizione del tribunale § 48 Codice del Processo Amministrativo, CPA →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →