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145.91 GeoNAV CH-BL

Ordinanza sui nomi geografici e gli indirizzi degli edifici (GeoNAV) - Scopo (GeoNAV)

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento disciplina la competenza e la procedura per la raccolta, la determinazione, l'aggiornamento e la gestione dei nomi geografici e degli indirizzi degli edifici.

2. Garantisce l'uso uniforme dei nomi geografici e degli indirizzi degli edifici.

3. Attua il regolamento sui nomi geografici (GeoNV) della Confederazione.

1. Disposizioni Generali

1. In questa regolamentazione si intendono

a. nomi geografici: nomi di comuni, località e strade.

b. comuni: le più piccole unità politiche, chiaramente determinate da un territorio e da un nome univoco.

c. località: aree insediative abitate, geograficamente delimitate, con un proprio nome e codice postale. Le località possono estendersi su territori di più comuni.

d. denominazione di strade: termine generico per i nomi di strade, vie, vicoli, piazze e zone denominate.

e. * ...

f. Nomi geografici della misurazione ufficiale: nomi degli oggetti topografici, utilizzati nei livelli d'informazione Nomenclatura (nomi di località, nomi di luoghi e nomi di terreno), copertura del suolo e oggetti singoli.

1. Disposizioni Generali

1. I nomi dei comuni, delle località e delle designazioni stradali sono scritti nella lingua standard (lingua scritta).

2. I toponimi sono generalmente scritti nella forma di parlato locale.

Nomi Geografici

1. L'Ufficio per l'Informazione Geografica sottopone all'Ufficio Federale di Topografia le modifiche previste dei nomi dei comuni per l'esame preliminare (Art. 13 GeoNV) e per l'approvazione (Art. 15 GeoNV).

2. Comunica all'Ufficio Federale di Topografia, ai sensi dell'Art. 18 GeoNV, le seguenti variazioni

a. modifiche territoriali tra comuni;

b. l'eliminazione di un nome di comune nel caso di fusione o divisione di comuni;

c. la modifica del nome dei distretti;

d. la modifica dell'appartenenza dei comuni a un distretto.

Nomi Geografici

1. L'Ufficio per l'informazione geografica presenta le modifiche previste ai nomi dei luoghi (art. 22 GeoNV) all'Ufficio Federale di Topografia per una verifica preliminare e approvazione.

Nomi Geografici

1. Il comune designa i nomi di tutte le strade, i sentieri, i vicoli, le piazze e le aree denominate, che sono necessari per gli indirizzi degli edifici.

2. Le denominazioni delle strade devono essere chiaramente visibili.

3. Le denominazioni delle strade devono essere univoche e facilmente distinguibili sia all'interno del comune che del paese.

4. L'ortografia delle nuove denominazioni stradali si attiene alle raccomandazioni dell'Ufficio federale di topografia.

5. Le nuove o modificate denominazioni stradali devono essere comunicate entro 10 giorni lavorativi alla sezione GIS e al geometra ufficiale o alla geometra ufficiale della verifica.

6. ...

Indirizzi degli edifici

1. L'indirizzo dell'edificio si compone della denominazione della via, del numero civico, del codice postale e del nome della località.

2. ...

2bis Un indirizzo dell'edificio deve essere obbligatoriamente assegnato per edifici con uso residenziale, luoghi di lavoro e edifici di interesse pubblico generale. Tra questi rientrano in particolare autorimesse, serbatoi e edifici del settore sanitario, della formazione o della cultura.

2ter Per altri edifici possono essere assegnati indirizzi dell'edificio secondo le necessità.

3. ...

4. La competenza per l'assegnazione degli indirizzi degli edifici spetta al comune.

Indirizzi degli edifici

1. ...

2. Il numero civico viene assegnato alla strada su cui si trova l'ingresso. Per il resto, la numerazione segue la raccomandazione dell'Ufficio federale di topografia.

3. Il comune è responsabile dell'affissione della segnaletica dei numeri civici almeno sugli edifici destinati ad abitazione e lavoro, nonché sugli edifici pubblici e su altri edifici con recapito postale.

4. I numeri civici devono essere affissi sull'edificio in modo tale da essere chiaramente visibili dalla strada. Se ciò non può essere garantito, devono essere installati cartelli aggiuntivi in un luogo appropriato.

Indirizzi degli edifici

1. I numeri civici consistono fondamentalmente in numeri interi positivi.

2. Per edifici secondari (ad es. garage e edifici economici) può essere utilizzato il numero dell'edificio principale, al quale si aggiunge una lettera minuscola. Numeri e lettere sono concatenati senza spazi intermedi.

3. In caso di mancanza di numeri disponibili, gli edifici principali sono designati nello stesso modo degli edifici secondari.

4. Per edifici situati in zone industriali compatte, il numero civico può consistere in un numero principale utilizzato più volte e il numero dell'hangar. Il numero principale e il numero dell'hangar sono separati da un punto e concatenati senza spazi intermedi.

Indirizzi degli edifici

1. Se il comune non assegna un indirizzo dell'edificio o emette indirizzi degli edifici in contrasto con le normative, l'Ufficio per l'informazione geografica dispone una correzione.

Indirizzi degli edifici

1. L'ufficio specializzato GIS comunica al comune gli edifici da indirizzare dopo il rilascio del permesso di costruzione.

2. Il comune, entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del permesso di costruzione (o per edifici già costruiti su richiesta), comunica in particolare alle seguenti parti le necessarie indirizzi degli edifici

a. ai proprietari;

b. al geometra addetto all'aggiornamento;

c. all'ufficio specializzato GIS;

d. all'Assicurazione Edifici del Canton Basilea Campagna;

e. alle Poste, qualora si tratti di edifici con consegna postale.

3. L'Ufficio per le Informazioni Geografiche, l'Ufficio per i Dati e le Statistiche e l'Assicurazione Edifici del Canton Basilea Campagna possono richiedere al comune indirizzi mancanti.

4. Dopo l'archiviazione della domanda di costruzione da parte dell'Ispettorato Edilizio, l'ufficio specializzato GIS comunica al comune lo stato di completamento.

Nomi geografici della misurazione ufficiale

1. L'Ufficio per le Geoinformazioni determina quali oggetti topografici dei livelli informativi Copertura del suolo e Oggetti singoli nel rilevamento ufficiale devono essere contrassegnati con un nome dell'oggetto.

Nomi geografici della misurazione ufficiale

1. Il Consiglio di Stato nomina la Commissione di Nomenclatura. Essa è composta dalla geometra cantonale o dal geometra cantonale e da due esperti in toponomastica.

2. La geometra cantonale o il geometra cantonale presiede la Commissione di Nomenclatura ed è responsabile del contatto con le autorità comunali, cantonali e federali.

3. Per la revisione della nomenclatura di un comune, il Consiglio Comunale, su proposta della geometra cantonale o del geometra cantonale, designa una persona di fiducia con una buona conoscenza del luogo. Questa persona opera come membro temporaneo della Commissione di Nomenclatura.

4. La rimunerazione degli esperti in toponomastica e della persona di fiducia è determinata dal regolamento sulla rimunerazione dei titolari di cariche ausiliarie e per i membri di gruppi di lavoro cantonali.

Nomi geografici della misurazione ufficiale

1. La commissione per la nomenclatura stabilisce l'uso, l'ortografia e la delimitazione dei nomi di campi, luoghi e terreni dopo aver consultato il comune e li sottopone alla direzione dell'economia pubblica e della salute per approvazione.

Disposizioni finali

1. Il regolamento del 27 aprile 1951 per la Commissione di Nomenclatura per la raccolta e l'ortografia dei nomi locali del Cantone Basilea Campagna viene abrogato.

Disposizioni finali

1. L'ordinanza cantonale sulla misurazione (kVV) del 12 dicembre 1995 è modificata come segue: ...

2. L'ordinanza del 1° dicembre 1981 della legge sull'assicurazione delle cose è modificata come segue: ...

3. L'ordinanza del Consiglio di Stato del 18 dicembre 1984 sullo scambio di informazioni tra i comuni e le cancellerie distrettuali con l'assicurazione degli edifici del Canton Basilea Campagna è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1º aprile 2011.

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