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Regolamento dell'ordinamento di servizio della Direzione dell'economia pubblica e della sanità (RDO VGD) - Strumenti di gestione

7 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (7)

Testo normativo (7 Articoli)

**Gestione**

1. La direttrice o il direttore della Direzione dell'economia pubblica e della sanità («Direzione») può utilizzare in particolare i seguenti strumenti di gestione

a. riunione della direzione aziendale (RDA),

b. colloquio bilaterale (CB),

c. colloquio sul campo d'azione,

d. Heure fixe direttrice-segretaria generale o direttore-segretario generale,

e. informazione per il personale dirigente,

f. seminario di gestione,

g. conferenza annuale.

2. La direttrice o il direttore definisce i dettagli, in particolare gli obiettivi degli strumenti di gestione e i partecipanti, nel manuale della Direzione.

3. Le responsabili e i responsabili degli uffici utilizzano strumenti di gestione specifici per l'ufficio per la conduzione dell'ufficio.

Poteri di firma

1. La Direttrice o il Direttore della Direzione firma i contratti di lavoro delle Responsabili e dei Responsabili delle unità operative, nonché i relativi provvedimenti, accordi e certificati di lavoro collettivamente con il Partner commerciale delle risorse umane.

2. La Direttrice o il Direttore della Direzione firma i contratti di lavoro delle Responsabili e dei Responsabili dei dipartimenti, nonché i relativi provvedimenti e accordi collettivamente con il Partner commerciale delle risorse umane.

3. La Responsabile o il Responsabile dell'unità operativa firma i certificati di lavoro delle Responsabili e dei Responsabili dei dipartimenti collettivamente con il Partner commerciale delle risorse umane.

4. La Responsabile o il Responsabile dell'unità operativa firma i contratti di lavoro di tutte le altre collaboratrici e collaboratori, nonché i relativi provvedimenti e accordi collettivamente con il Partner commerciale delle risorse umane.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le Responsabili o i Responsabili dei dipartimenti firmano i certificati di lavoro degli altri dipendenti collettivamente con il Partner commerciale delle risorse umane.

6. Le Direttrici e i Direttori dei Centri regionali di collocamento (RAV) firmano i certificati di lavoro dei dipendenti RAV collettivamente con il Partner commerciale delle risorse umane.

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1. I contratti devono essere firmati collettivamente da due persone.

2. La direttrice o il direttore firma i contratti di partenariato inter-cantonali collettivamente con la responsabile o il responsabile del servizio. Se ritenuto opportuno, i contratti possono essere firmati dalla direttrice o dal direttore con firma individuale.

3. La direttrice o il direttore firma gli altri contratti collettivamente con la responsabile o il responsabile del servizio.

4. La responsabile o il responsabile del servizio firma tutti gli altri contratti nel dominio di competenza del suo servizio collettivamente con una funzione da designare.

5. La responsabile o il responsabile del servizio può delegare ulteriormente l'autorità di firma che le o gli è conferita ai sensi dei par. 3 e 4.

6. La delegazione secondo il par. 5 richiede l'approvazione della direttrice o del direttore e viene registrata nell'allegato I di questo regolamento.

7. Inoltre, si applica il regolamento del 24 gennaio 2018 sulla competenza per le autorizzazioni di spesa nella direzione dell'economia e della sanità.

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1. La direttrice o il direttore della direzione firma le seguenti disposizioni della direzione

a. Approvazioni dei regolamenti comunali;

b. * ...

c. Riconoscimenti o autorizzazioni delle casse di compensazione familiare e relativi ritiri nonché divieti di attività delle casse di compensazione familiare nel Cantone di Basilea Campagna ai sensi dei §§ 14-16 della legge introduttiva del 7 maggio 2009[3] alla legge federale sugli assegni familiari, nonché ricorsi contro disposizioni dell'Ufficio cantonale per l'industria, il commercio e il lavoro sui contributi all'edilizia abitativa ai sensi del § 14 comma 1 lett. a del regolamento del 30 novembre 2004[4] alla legge sulla procedura amministrativa di Basilea Campagna (Vo VwVG BL);

d. Approvazioni della prima indagine o del rinnovo della misurazione ufficiale ai sensi del § 18 comma 1 del regolamento cantonale del 12 giugno 2012[5] sulla misurazione ufficiale (KVAV) nonché decisioni esecutive sulle redistribuzioni di terreni edificabili ai sensi del § 28 comma 2 del regolamento del 27 ottobre 1998[6] alla legge sulla pianificazione del territorio e sulla costruzione (RBV);

e. * Autorizzazioni eccezionali per disboscamenti ai sensi del § 5 del regolamento forestale cantonale del 22 dicembre 1998[7] (kWaV), emissione delle carte dei confini forestali ai sensi del § 10 comma 2 kWaV, approvazioni di contratti dei distretti venatori ai sensi del § 58 comma 3 kWaV, nomine dei rappresentanti del Cantone nella commissione di distretto ai sensi del § 60 comma 2 kWaV, approvazioni della designazione della forestale di distretto o del forestale di distretto ai sensi del § 63 kWaV nonché elezioni della custode di caccia o del custode di caccia ai sensi del § 24 della legge del 7 giugno 2007[8] sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia);

f. * Determinazioni dell'inizio di nuovi diritti di proprietà ai sensi del § 32 comma 4 della legge sull'agricoltura di Basilea Campagna del 8 gennaio 1998[9] (LG BL);

g. * Decisioni di aggiudicazione per gli appalti oltre la soglia della procedura di invito ai sensi del § 27 comma 1 lett. b del regolamento cantonale alla legge sugli appalti del 25 gennaio 2000[10];

h. * Obbligo di restituzione per contributi di investimento a case di riposo e di cura ai sensi del § 48 della legge sull'assistenza e la cura degli anziani del 16 novembre 2017[11] (APG) o del § 22 della legge del 20 ottobre 2005[12] sull'assistenza e la cura degli anziani (GeBPA).

2. La direttrice o il direttore della direzione delega l'autorità di firmare le altre disposizioni della direzione, ove non vincolato per legge a un'altra funzione, a

a. la giurista o il giurista competente per le disposizioni conduttive nell'ambito dell'istruzione dei ricorsi ai sensi del § 35 comma 1 lett. a-c ed e della legge sulla procedura amministrativa di Basilea Campagna del 13 giugno 1998[13] (VwVG BL) e per l'esenzione dall'obbligo di assicurazione sanitaria nonché l'assegnazione a un assicuratore ai sensi dell'Art. 6 della legge federale del 18 marzo 1994[14] sull'assicurazione malattia (KVG) e Art. 2ff. del regolamento del 27 giugno 1995[15] sull'assicurazione malattia (KVV), e per le disposizioni riguardanti l'esonero dal segreto professionale ai sensi dell'Art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937[16] (StGB) e § 22 comma 2 lett. b della legge sulla salute del 21 febbraio 2008[17] (GesG);

b. * la segretaria generale o il segretario generale per tutte le altre disposizioni nell'area di competenza della segreteria generale e disposizioni riguardanti l'esonero dal segreto d'ufficio ai sensi dell'Art. 320 StGB; disposizioni sull'accesso alle informazioni ai sensi del § 31 comma 4 della legge del 10 febbraio 2011[18] sull'informazione e la protezione dei dati (legge sull'informazione e la protezione dei dati, IDG);

c. la direttrice o il direttore del rispettivo servizio per tutte le altre disposizioni nel settore di competenza del loro rispettivo servizio.

3. La direttrice o il direttore del servizio può ulteriormente delegare l'autorità di firma loro spettante ai sensi del comma 2 lett. c.

4. La delega ai sensi del comma 3 richiede l'approvazione da parte della direttrice o del direttore della direzione e viene registrata nell'Allegato I di questo regolamento.

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1. La Direttrice o il Direttore firma la corrispondenza di contenuto fondamentale, politico o di rilievo pubblico, in particolare le lettere indirizzate ai consigli comunali di tutti i comuni del Cantone, i diplomi e i certificati di riconoscimento con firma singola.

2. Le collaboratrici e i collaboratori firmano la restante corrispondenza di competenza professionale con firma singola o collettiva secondo la descrizione della posizione.

**Rappresentanze**

1. La rappresentanza della direttrice o del direttore di direzione per questioni amministrative spetta alla segretaria generale o al segretario generale.

2. La rappresentanza del Partner HR-Business, riguardante la competenza alla firma dei contratti di lavoro, disposizioni relative al personale, accordi e attestati di lavoro, spetta alla vice segretaria generale o al vice segretario generale.

3. La rappresentanza della capostruttura o del capostruttura spetta alla vice capostruttura o al vice capostruttura, se non è designata alcuna persona, alla caporeparto o al caporeparto competente per materia.

4. La rappresentanza della caporeparto o del caporeparto spetta alla vice caporeparto o al vice caporeparto, se non è designata alcuna persona, alla collaboratrice o al collaboratore competente per materia.

Documentazione

1. Tutti gli atti giuridici della Direzione sono registrati e archiviati dall'ufficio competente per materia.

2. L'ufficio competente per materia redige un elenco di tutti i contratti dell'ufficio.

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