Regolamento d'organizzazione della Direzione dell'economia pubblica e della sanità - Aree d'intervento e Competenze Chiave
Indice delle disposizioni (24)
Testo normativo (24 Articoli)
1. La Direzione dell'Economia Pubblica e della Sanità («Direzione») esercita le sue competenze principali nei seguenti ambiti d'azione
a. Economia pubblica;
b. Paesaggio;
c. Sanità.
1. La suddivisione della direzione in uffici è disciplinata dall'articolo 11 del Regolamento sulla legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione del Cantone di Basilea-Campagna del 19 dicembre 2017.
1. La direttrice o il direttore guida la direzione di norma con incarichi di prestazione.
2. La direttrice o il direttore oppure la segretaria generale o il segretario generale, in qualità di incaricati, indirizzano ai vari uffici i compiti rientranti nel loro ambito di competenza.
3. Per il coordinamento dei compiti della direzione si tengono riunioni di leadership sotto la direzione della direttrice o del direttore.
4. La direttrice o il direttore disciplina quanto necessario nel regolamento dell'ordinamento dei servizi.
1. Autorità di nomina dei capi dipartimento è la direttrice o il direttore della direzione.
2. Autorità di nomina per tutti gli altri dipendenti è la responsabile o il responsabile dell'ufficio.
3. La direttrice o il direttore della direzione disciplina l'autorizzazione alla firma per i contratti di lavoro, le disposizioni e gli accordi relativi al personale, nonché i certificati di lavoro nel regolamento dell'ordinamento di servizio.
1. La direttrice o il direttore della sede di servizio gestisce la sede in conformità con il mandato di prestazione della direttrice o del direttore della direzione ed è responsabile di
a. la pianificazione, l'esecuzione e il controllo degli affari nell'ambito di competenza della sede di servizio;
b. l'inclusione delle altre unità amministrative competenti nell'esecuzione operativa degli affari.
1. La direttrice o il direttore della sede nomina una vice direttrice o un vice direttore. La nomina richiede l'approvazione della capo direzione o del capo direzione.
2. La vice direttrice o il vice direttore assume la direzione della sede in assenza della direttrice o del direttore della sede.
3. La capo direzione o il capo direzione disciplina i dettagli della sostituzione nel regolamento dell'ordine dell'ufficio.
4. La direttrice o il direttore della sede disciplina la distribuzione interna dei compiti, delle competenze e delle responsabilità dei dipendenti tramite le descrizioni delle mansioni.
5. La struttura organizzativa interna (organigramma) richiede l'approvazione da parte della capo direzione o del capo direzione.
1. L'autorità degli uffici di emettere disposizioni si basa sulla legge che essi attuano.
2. I collaboratori e le collaboratrici incaricati di una funzione sovrana emettono e firmano, nell'ambito di tali specifici compiti, le disposizioni corrispondenti in nome dell'ufficio e con la qualifica funzionale prevista dalla legge.
3. Il direttore o la direttrice disciplina l'ulteriore autorità per la firma delle disposizioni nel regolamento dell'ordinamento dei servizi.
4. L'ufficio che ha emesso la disposizione rilascia il certificato di forza legale, su richiesta, in conformità alla legislazione sul procedimento amministrativo.
1. L'autorizzazione all'assegnazione di appalti è determinata dal regolamento sulla competenza per le autorizzazioni di spesa nel Dipartimento dell'Economia e della Salute.
2. L'autorizzazione all'assegnazione di appalti per servizi di consulenza superiori a CHF 50'000.- è di competenza del direttore o della direttrice del dipartimento.
3. Gli accordi di prestazione e gli altri contratti devono essere sottoposti al segretariato generale per una verifica legale prima della firma.
4. Il direttore o la direttrice del dipartimento stabilisce l'autorizzazione alla firma degli accordi di prestazione e degli altri contratti nel regolamento sull'ordinamento del servizio.
1. La facoltà di presentare proposte al Consiglio di Governo spetta alla direttrice o al direttore della direzione.
1. L'GS si articola, oltre a un eventuale servizio di staff, nelle seguenti sezioni
a. Strategia e Controllo;
b. Supporto;
c. Uffici di Conciliazione.
1. La GS è l'unità operativa della Direttrice o del Direttore con l'obiettivo di fornire un sostegno globale agli altri uffici, di allinearsi con i processi superiori, di sviluppare, pianificare e controllare la strategia a livello di Direzione, e per le partecipazioni del Cantone nel campo d'attività della Direzione.
2. La GS esegue inoltre tutti i compiti ad essa ed alle commissioni arbitrali attribuiti dal diritto federale o cantonale nonché dalla decisione del Consiglio di Stato.
1. La StaFö Baselland fornisce un contributo per garantire una crescita economica sostenibile e di qualità. Propone misure legate allo sviluppo del territorio presso le direzioni interessate e adotta misure per l'affermazione e la promozione del territorio.
2. La StaFö Baselland esegue tutti i compiti nei settori dell'economia pubblica e della promozione economica e territoriale che sono attribuiti al Cantone dal diritto federale o cantonale, nonché dalle decisioni del Consiglio di governo.
1. L'Ufficio del Lavoro di Basilea-Campagna (KIGA Baselland) si articola, oltre a un eventuale servizio di stato maggiore, nelle seguenti sezioni
a. Diritto del lavoro/Tutela dei lavoratori;
b. Condizioni di lavoro;
c. Cassa pubblica di disoccupazione di Basilea-Campagna;
d. Mediazione del lavoro;
e. Misure complementari dell'assicurazione contro la disoccupazione.
1. L'IKAG Basilea Campagna esegue nei settori industria, commercio e lavoro tutti i compiti che gli sono assegnati dal diritto federale o cantonale, nonché da decisioni del Consiglio di Stato.
2. Fornisce i seguenti servizi specifici
a. consulenza giuridica nei contratti di lavoro;
b. il centro di taratura per strumenti di misura;
c. l'organismo di valutazione della conformità per le bilance.
1. L'AGI si suddivide, oltre ad un eventuale servizio di staff, nelle seguenti sezioni
a. Sorveglianza catastale;
b. Ufficio GIS (Sistema Informativo Geografico).
1. L'AGI svolge tutte le funzioni nei settori di specializzazione della misurazione e delle geoinformazioni, che sono delegate al Cantone dal diritto federale o cantonale, nonché da una decisione del Consiglio di Stato.
1. L'AfWW dei due Basilea si suddivide, oltre ad un eventuale servizio di stato maggiore, nelle seguenti sezioni
a. * Servizi specialistici per le foreste;
b. * Servizi distrettuali;
c. * Fauna selvatica, caccia e pesca.
1. L'Ufficio per le Foreste di Basilea Campagna e Basilea Città espleta in materia di foreste, caccia e pesca tutti i compiti che gli sono attribuiti dal diritto federale o cantonale, nonché dalle decisioni del Consiglio di Stato.
1. L'Ebenrain si articola, oltre ad un eventuale servizio di staff, nelle seguenti sezioni
a. Istruzione e Consulenza;
b. Alimentazione e Centro Congressi;
c. Produzione, Mercato e Pagamenti Diretti;
d. Sviluppo Rurale e Risorse;
e. Natura e Paesaggio.
1. L'Ebenrain attua in ambito di economia agricola e alimentare, sviluppo rurale e risorse, alimentazione, economia domestica e giardinaggio, natura e paesaggio, nonché dell'istruzione e consulenza agricola tutti i compiti che gli sono assegnati dal diritto federale o cantonale e dalle decisioni del Consiglio di Stato.
2. L'Ebenrain è responsabile, in collaborazione con l'Ufficio delle costruzioni, della gestione del castello Ebenrain e della manutenzione del parco.
3. L'Ebenrain è l'ufficio di registrazione competente ai sensi dell'Art. 7 dell'Ordinanza sulle epizoozie (TSV) del 27 giugno 1995.
1. L'ALV si suddivide, oltre a un eventuale servizio di staff, nelle seguenti sezioni
a. Analisi;
b. Ispettorati per la sicurezza alimentare;
c. Servizi veterinari.
1. L'ALV esegue nei settori alimenti e oggetti d'uso, epizoozie, protezione degli animali, medicamenti veterinari, normativa sui cani e animali pericolosi, agricoltura nonché radioprotezione e ristorazione, salute e approvvigionamento idrico tutte le mansioni che gli sono assegnate dal diritto federale o cantonale nonché da decisioni del consiglio di governo.
1. L'AfG si suddivide, oltre a un servizio di staff, nelle seguenti sezioni
a. Promozione della salute;
b. Servizi sanitari;
c. Prodotti terapeutici;
d. Servizi medici.
1. L'AfG svolge nel settore della salute tutti i compiti che gli sono assegnati dal diritto federale o cantonale nonché dalla decisione del Consiglio di governo.