Regolamento dell'ordinamento di servizio della Direzione delle finanze e delle chiese (RDO FKD) - Scopo e Ambito di Applicazione
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina le competenze e i poteri per la conclusione dei contratti e la custodia degli originali nella Direzione finanziaria ed ecclesiastica.
1. I responsabili dei centri di costo o dei progetti sono responsabili del rispetto del presente regolamento e delle basi legali superiori.
2. Le basi legali superiori sono in particolare la Legge sulle finanze pubbliche (LFP) del 1° giugno 2017 insieme ai relativi decreti, la Legge sugli appalti pubblici del 3 giugno 1999 insieme ai relativi decreti, il Regolamento sulla conclusione e l'attuazione dei contratti di diritto privato del 17 giugno 2008, il Regolamento del servizio della Direzione delle finanze e delle chiese del 10 maggio 2022, nonché il Regolamento sull'informatica (Regolamento informatico) del 24 gennaio 2017.
1. I contratti fino a un valore contrattuale di CHF 500.- sono conclusi dalla persona responsabile del centro di costo o del progetto.
2. I contratti fino a un valore contrattuale di CHF 50'000.- sono conclusi da
a. il/la capo/a del servizio e
b. la persona responsabile del centro di costo o del progetto.
3. I contratti fino a un valore contrattuale di CHF 100'000.- sono conclusi da
a. il/la segretario/a generale e
b. il/la capo/a del servizio.
4. Per i contratti che il/la segretario/a generale firma ai sensi del paragrafo 3 lett. b è richiesta la firma del/della direttore/rice.
5. I contratti con un valore contrattuale superiore a CHF 100'000.-, o che espongono il Cantone a un rischio aumentato (ad es. contratti quadro), devono essere firmati da
a. il/la direttore/rice e
b. il/la capo/a del servizio.
6. Il valore contrattuale, in particolare per costi ricorrenti o per la conclusione di più contratti, è calcolato secondo il regolamento alla legge sugli appalti pubblici (ordinanza sugli appalti) del 25 gennaio 2000.
1. Per una delega di competenze è necessaria l'approvazione scritta della direttrice o del direttore di direzione.
1. I contratti per l'acquisizione di strumenti informatici sono conclusi esclusivamente dal Centro Informatico.
2. Il Centro Informatico è responsabile della pianificazione del budget relativo ai crediti corrispondenti e della loro supervisione, nonché della determinazione dei confini nell'ambito del bilancio annuale.
3. Con il consenso scritto della direttrice o del direttore o con la deliberazione di un organo superiore, è possibile derogare a queste regole.
1. Gli uffici pubblici tengono un elenco dei contratti conclusi all'interno della loro area di responsabilità, il cui valore contrattuale supera i CHF 500.- o che espongono il Cantone a un rischio elevato (ad esempio, contratti quadro), e lo trasmettono trimestralmente all'assistenza della direttrice o del direttore della direzione.
2. Gli uffici pubblici conservano i contratti ai sensi del comma 1 in conformità con la legge in un luogo centrale.
3. Gli uffici pubblici trasmettono all'assistenza della direttrice o del direttore della direzione una copia elettronica e ricercabile di tutti i contratti il cui valore contrattuale supera i CHF 50'000.- o che espongono il Cantone a un rischio elevato (ad esempio, contratti quadro), inclusi tutti gli adattamenti, per la conservazione.
1. La stipula di contratti per servizi di consulenza deve essere segnalata alla direttrice o al direttore della direzione in conformità con il regolamento riguardante la stipula e l'esecuzione dei contratti di diritto privato del 17 giugno 2008.
2. Gli uffici adempiono al loro obbligo di segnalazione mediante la trasmissione dell'elenco ai sensi del § 6 comma 1.
1. L'istruzione relativa alla conclusione e alla conservazione dei contratti nonché all'approvvigionamento di mezzi informatici del 16 dicembre 2016 è abrogata.