Legislator Giurisprudenza & Legislazione
142.110 CH-BL

Regolamento dell'ordinamento di servizio della Direzione delle finanze e delle chiese (RDO FKD) - Scopo e Ambito di Applicazione

8 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (8)

Testo normativo (8 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento disciplina le competenze e i poteri per la conclusione dei contratti e la custodia degli originali nella Direzione finanziaria ed ecclesiastica.

1. Disposizioni Generali

1. I responsabili dei centri di costo o dei progetti sono responsabili del rispetto del presente regolamento e delle basi legali superiori.

2. Le basi legali superiori sono in particolare la Legge sulle finanze pubbliche (LFP) del 1° giugno 2017 insieme ai relativi decreti, la Legge sugli appalti pubblici del 3 giugno 1999 insieme ai relativi decreti, il Regolamento sulla conclusione e l'attuazione dei contratti di diritto privato del 17 giugno 2008, il Regolamento del servizio della Direzione delle finanze e delle chiese del 10 maggio 2022, nonché il Regolamento sull'informatica (Regolamento informatico) del 24 gennaio 2017.

**Conclusione di contratti**

1. I contratti fino a un valore contrattuale di CHF 500.- sono conclusi dalla persona responsabile del centro di costo o del progetto.

2. I contratti fino a un valore contrattuale di CHF 50'000.- sono conclusi da

a. il/la capo/a del servizio e

b. la persona responsabile del centro di costo o del progetto.

3. I contratti fino a un valore contrattuale di CHF 100'000.- sono conclusi da

a. il/la segretario/a generale e

b. il/la capo/a del servizio.

4. Per i contratti che il/la segretario/a generale firma ai sensi del paragrafo 3 lett. b è richiesta la firma del/della direttore/rice.

5. I contratti con un valore contrattuale superiore a CHF 100'000.-, o che espongono il Cantone a un rischio aumentato (ad es. contratti quadro), devono essere firmati da

a. il/la direttore/rice e

b. il/la capo/a del servizio.

6. Il valore contrattuale, in particolare per costi ricorrenti o per la conclusione di più contratti, è calcolato secondo il regolamento alla legge sugli appalti pubblici (ordinanza sugli appalti) del 25 gennaio 2000.

**Conclusione di contratti**

1. Per una delega di competenze è necessaria l'approvazione scritta della direttrice o del direttore di direzione.

**Acquisizione di mezzi informatici**

1. I contratti per l'acquisizione di strumenti informatici sono conclusi esclusivamente dal Centro Informatico.

2. Il Centro Informatico è responsabile della pianificazione del budget relativo ai crediti corrispondenti e della loro supervisione, nonché della determinazione dei confini nell'ambito del bilancio annuale.

3. Con il consenso scritto della direttrice o del direttore o con la deliberazione di un organo superiore, è possibile derogare a queste regole.

Obblighi di Conservazione e Comunicazione

1. Gli uffici pubblici tengono un elenco dei contratti conclusi all'interno della loro area di responsabilità, il cui valore contrattuale supera i CHF 500.- o che espongono il Cantone a un rischio elevato (ad esempio, contratti quadro), e lo trasmettono trimestralmente all'assistenza della direttrice o del direttore della direzione.

2. Gli uffici pubblici conservano i contratti ai sensi del comma 1 in conformità con la legge in un luogo centrale.

3. Gli uffici pubblici trasmettono all'assistenza della direttrice o del direttore della direzione una copia elettronica e ricercabile di tutti i contratti il cui valore contrattuale supera i CHF 50'000.- o che espongono il Cantone a un rischio elevato (ad esempio, contratti quadro), inclusi tutti gli adattamenti, per la conservazione.

Obblighi di Conservazione e Comunicazione

1. La stipula di contratti per servizi di consulenza deve essere segnalata alla direttrice o al direttore della direzione in conformità con il regolamento riguardante la stipula e l'esecuzione dei contratti di diritto privato del 17 giugno 2008.

2. Gli uffici adempiono al loro obbligo di segnalazione mediante la trasmissione dell'elenco ai sensi del § 6 comma 1.

Disposizioni finali

1. L'istruzione relativa alla conclusione e alla conservazione dei contratti nonché all'approvvigionamento di mezzi informatici del 16 dicembre 2016 è abrogata.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →