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140.31 CH-BL

Ordinanza sulla procedura di corapporto e sulla procedura di consultazione - Oggetto

13 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (13)

Testo normativo (13 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento disciplina l'esecuzione

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| a. | della procedura di collaborazione per l'acquisizione di pareri interni all'amministrazione; | | |

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| b. | della procedura di consultazione ai sensi di [§ 34 comma 2](https://bl.clex.ch/data/100/de/art34) della Costituzione cantonale per l'acquisizione di pareri esterni all'amministrazione. | | |

2. La procedura di collaborazione e la procedura di consultazione servono ad agevolare la formazione delle opinioni e la presa di decisioni da parte del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

3. Rimane riservato il regolamento sull'audizione dei comuni[[2]](#paragraphtext_content_fn_4134552_2_2_c).

Procedura di Coreportazione

1. È necessario ottenere pareri consultivi

a. per tutti i progetti di atti normativi di qualsiasi livello (Costituzione, leggi, decreti, regolamenti)

1. dal Servizio giuridico del Consiglio di governo (esame giuridico) e

2. dalla Cancelleria di Stato (esame tecnico-legislativo e redazionale).

3. L'esame giuridico può essere omesso per atti normativi e modifiche ritenuti non problematici.

b. per progetti di contratti di diritto pubblico (trattati di Stato, accordi amministrativi e contratti di diritto amministrativo)

1. dal Servizio giuridico del Consiglio di governo.

2. Per i contratti standard di diritto amministrativo, è necessario richiedere un parere solo prima della prima stipula o in caso di deviazioni significative.

c. per questioni legali particolarmente importanti o controverse negli altri affari: dal Servizio giuridico del Consiglio di governo;

d. per tutti i progetti di dichiarazioni da sottoporre al Consiglio cantonale: dalla Cancelleria di Stato (controllo formale);

e. * per tutti gli affari, inclusi quelli per la consultazione o l'audizione, che possono avere conseguenze finanziarie, così come per i rapporti di pianificazione (esame di bilancio): presso la Direzione delle finanze e della chiesa;

f. per affari di importanza fondamentale o con rilevanti impatti nelle questioni del personale: presso la Direzione delle finanze e della chiesa;

g. per affari di importanza fondamentale o con rilevanti impatti nel settore informatico: presso la Direzione delle finanze e della chiesa;

gbis * per affari di importanza fondamentale o con rilevanti impatti sulle piccole e medie imprese (PMI): presso la Direzione dell'economia e della salute;

g.ter * per affari di importanza fondamentale o con rilevanti impatti nel settore della promozione della località: presso la promozione della località;

h. per affari che riguardano l'ambito di competenza di altre direzioni: presso le direzioni interessate.

2. Altri affari possono essere sottoposti alla procedura dei pareri consultivi dalla Cancelleria di Stato caso per caso, previa consultazione con la direzione richiedente.

3. Nei procedimenti di reclamo, può essere omessa la richiesta di un parere alle direzioni coinvolte se queste si sono già espresse nell'ambito della procedura di consultazione in conformità con le disposizioni del diritto procedurale amministrativo.

4. Resta salva la possibilità del Consiglio di governo di disporre la procedura dei pareri durante il trattamento di un affare.

Procedura di Co-relazione

1. Responsabile per l’esecuzione del procedimento è la direzione richiedente. Essa richiede le relazioni preliminari alle autorità secondo § 2 comma 1.

2. Alla proposta di relazione preliminare devono essere allegate spiegazioni che consentano una valutazione approfondita del progetto; esse contengono in particolare una breve panoramica degli obiettivi, delle linee essenziali e delle implicazioni finanziarie del progetto.

3. Di norma, la relazione preliminare deve essere restituita alla direzione richiedente entro 10 giorni lavorativi. Nei casi di affari estesi o complessi, la direzione richiedente stabilisce un termine prorogato adeguato.

4. La relazione preliminare può anche essere conclusiva nel procedimento di consultazione, se il progetto di consultazione trova consenso e non viene modificato, o se viene modificato secondo la relazione preliminare.

Procedura di Coreportazione

1. Il parere è da redigere in modo conciso e chiaro.

1bis Questioni e divergenze di opinione tra le autorità partecipanti e la direzione proponente devono essere risolte tramite contatto diretto prima di redigere un parere scritto.

2. Se la richiesta viene respinta, occorre indicare in quale forma modificata potrebbe eventualmente essere approvata.

3. Invece del parere scritto, si possono istituire gruppi di lavoro. Deve essere redatto un verbale che nelle sue conclusioni deve conformarsi ai paragrafi 1 e 2.

Procedura di Coreportazione

1. Se il parere accessorio raccomanda una totale o parziale reiezione dell'affare, la direzione richiedente decide se mantenere la sua proposta originale, ritirarla o presentarla modificata secondo il parere accessorio.

2. Eventuali differenze tra la direzione richiedente e l'ente partecipante devono essere risolte bilateralmente, prima che la richiesta sia presentata al consiglio di governo. Se le differenze persistono o non possono essere risolte bilateralmente, devono essere motivate nella proposta e si deve fare riferimento alla procedura di risoluzione intrapresa.

3. Dopo la valutazione del procedimento del parere accessorio, la direzione richiedente sottopone le proposte del consiglio regionale con implicazioni finanziarie prima di inoltrarle per la consultazione, così come prima di trasmetterle al consiglio regionale, alla direzione delle finanze e delle chiese per l'emissione del risultato della revisione finanziaria.

4. La direzione delle finanze e delle chiese trasmette il risultato della revisione alla direzione richiedente per iscritto entro 5 giorni lavorativi.

5. La direzione richiedente inserisce il risultato della revisione nelle spiegazioni alla richiesta, successivamente al capitolo sugli impatti finanziari.

Procedura di Coreportazione

1. Il risultato della procedura di co-relazione deve essere annotato in forma concisa sulla copertina della domanda al Consiglio di Governo.

2. Alla domanda al Consiglio di Governo devono essere allegati

a. i co-relazioni e qualsiasi documentazione pertinente nel loro testo integrale;

b. una breve motivazione scritta, spiegando perché le richieste formulate nella procedura di co-relazione non siano state accolte;

c. * il risultato della verifica finanziaria da parte della Direzione delle Finanze e delle Chiese in caso di proposte al Consiglio del Cantone con implicazioni finanziarie.

Procedura di Co-relazione

1. La Cancelleria di Stato verifica la completezza dei documenti delle domande e la corretta esecuzione della procedura di co-riferimento.

2. Rifiuta le domande i cui documenti sono incompleti, restituendole alla direzione richiedente.

3. Rifiuta le domande per le quali la procedura di co-riferimento non è stata eseguita ai sensi del § 2 comma 1, comunicandolo alla direzione richiedente e inviandole direttamente all'ufficio competente per il co-riferimento.

Procedura di consultazione

1. Una procedura di consultazione ai sensi del [§ 34 paragrafo 2](https://bl.clex.ch/data/100/de/art34) della Costituzione cantonale viene eseguita per

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| a. | Modifiche costituzionali, | | |

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| b. | Leggi, | | |

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| c. | Trattati internazionali con contenuto modificativo della costituzione o di importanza legislativa. | | |

2. Il Consiglio di Stato può far eseguire una procedura di consultazione per altre proposte.

Procedura di consultazione

1. Dopo aver esaminato il progetto del disegno per la consultazione, il Consiglio di governo incarica la direzione proponente di avviare la procedura di consultazione.

2. Di regola, il termine per la consultazione è di 3 mesi.

3. Un termine più breve può essere stabilito in particolare in caso di urgenza, o quando si pongono solo singole questioni di principio.

4. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto.

5. Per motivi importanti, in particolare per proposte urgenti, il Consiglio di governo può eccezionalmente disporre un'udienza in conferenza anziché la procedura scritta.

Procedura di consultazione

1. La direzione competente o la cancelleria dello Stato valuta le osservazioni ricevute e modifica il progetto di legge.

2. La presentazione al consiglio regionale illustra chiaramente il risultato della procedura di consultazione e motiva quali richieste essenziali sono state accolte e quali no.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento del 15 luglio 2003 relativo all'audizione dei comuni è modificato come segue: ...

Disposizioni finali

1. Il regolamento del 15 agosto 1995 relativo alla procedura di co-relazione è abrogato.

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