Ordinanza sul registro cantonale dei dotti e delle abitazioni (VkGWR) - Ambito di applicazione (VkGWR)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina l'esecuzione del registro cantonale degli edifici e delle abitazioni («kGWR») in conformità con i §§ 17a-17f della legge sull'iscrizione e il registro (ARG).
1. Edifici e appartamenti ai sensi del presente regolamento sono
a. Progetti di costruzione a partire dalla data di presentazione della domanda di costruzione, per i quali è richiesta una domanda di costruzione secondo il § 120 della legge sulla pianificazione territoriale e sulla costruzione dell'8 gennaio 1998;
b. tutti gli edifici ai sensi dell'Art. 2 lett. b del Regolamento sul registro federale degli edifici e degli appartamenti (VGWR) del 9 giugno 2017, nonché i loro ingressi (comprese le indirizzi);
c. per gli edifici con uso abitativo, gli appartamenti corrispondenti;
d. costruzioni speciali: parcheggi sotterranei e serbatoi;
e. ulteriori costruzioni speciali, purché siano assicurate dall'assicurazione edilizia del Cantone Basilea Campagna o dotate di un indirizzo.
1. Il kGWR contiene, oltre alle informazioni richieste dalla Confederazione con le relative caratteristiche, le seguenti informazioni cantonali con le relative caratteristiche
a. dotazione energetica degli edifici;
b. valore stimato degli edifici;
c. costi del progetto.
2. Le informazioni registrate nel kGWR con le relative caratteristiche sono elencate nell'Allegato 1.
1. Le istituzioni soggette all'obbligo di segnalazione per i dati su edifici e abitazioni del kGWR sono
a. l'Ufficio di Dati e Statistica;
b. l'Ufficio di Geoinformazione;
c. l'autorità competente per i permessi di costruzione.
2. Le istituzioni soggette all'obbligo di segnalazione per il completamento e l'aggiornamento dei dati su edifici e abitazioni del kGWR sono
a. l'Ufficio di Dati e Statistica;
b. l'Ufficio di Geoinformazione;
c. l'autorità competente per i permessi di costruzione;
d. l'Ufficio per la Protezione dell'Ambiente e dell'Energia;
e. * ...
f. l'Assicurazione Edilizia del Canton Basilea Campagna;
g. i Comuni.
3. Le istituzioni soggette all'obbligo di segnalazione forniscono i dati conformemente all'Allegato 2.
1. Le istituzioni soggette all'obbligo di notifica ai sensi del § 4 paragrafo 1 comunicano i dati senza indugio.
2. Quelle ai sensi del § 4 paragrafo 2 comunicano i dati in conformità agli accordi tra loro e l'Ufficio per i dati e le statistiche, ma almeno una volta per anno solare.
1. I requisiti per le comunicazioni elettroniche dei dati sono stabiliti dall'Ufficio per i Dati e le Statistiche in accordo con l'istituzione obbligata alla segnalazione.
1. La comunicazione dei dati all'Ufficio federale di statistica avviene conformemente all'art. 10 cpv. 2 del Regolamento sul registro federale degli edifici e delle abitazioni (RFEA).
1. I dati dal Repertorio catastale ai sensi dell'allegato 3 sono accessibili al pubblico senza alcuna condizione.
2. I dati delle interrogazioni pubbliche sono resi disponibili tramite il geoportale cantonale.
1. Le autorità cantonali, le istituzioni pubbliche di diritto cantonale, i comuni, nonché terzi elencati nell'allegato 4b, possono consultare permanentemente i dati secondo gli allegati 4a e 4b dal kGWR, oppure ricevere segnalazioni sistematiche (interrogazione permanente dei dati).
2. I dati dell'interrogazione permanente possono essere consultati tramite il geoportale cantonale.
1. Esistono le seguenti autorizzazioni specifiche per l'utente per l'interrogazione continua dei dati
a. Interrogazione dei dati del progetto di costruzione, dell'edificio e dell'appartamento (Categoria utente I);
b. Interrogazione dei dati dell'edificio e dell'appartamento (Categoria utente II);
c. Interrogazione dei dati del progetto di costruzione e dell'edificio (Categoria utente III);
d. Interrogazione dei dati dell'edificio (Categoria utente IV);
e. Interrogazione dei costi del progetto (Categoria utente V);
f. Interrogazione del valore stimato degli edifici (Categoria utente VI).
2. Esistono le seguenti autorizzazioni di contenuto per l'interrogazione continua dei dati
a. Autorizzazione a interrogare le caratteristiche (Interrogazione delle caratteristiche);
b. Autorizzazione a ricevere sistematicamente segnalazioni di variazioni di contenuto di una caratteristica (Comunicazioni di eventi).
3. L'autorizzazione all'interrogazione continua dei dati è stabilita specificamente per area.
1. La richiesta da parte degli uffici e di terzi ai sensi del § 17f paragrafo 3 ARG, di consultare una sola volta i dati dal kGWR (richiesta di dati unica), deve essere presentata all'Ufficio di dati e statistiche.
2. La richiesta di dati unica è gratuita, fatti salvi i termini del paragrafo 3.
3. L'Ufficio di dati e statistiche può elaborare individualmente i dati del kGWR per i richiedenti. Il lavoro fino a 1 ora è gratuito. Per ogni ora successiva si applica una tariffa di CHF 150.-.
1. Per l'adempimento dei compiti legali secondo l'art. 1 comma 2 e l'art. 6 comma 1 lett. c e d della Legge sull'armonizzazione dei registri (RHG) del 23 giugno 2006, i comuni residenti integrano i dati GWR nei loro archivi.
1. I comuni aggiornano i loro archivi di dati almeno trimestralmente.
2. I dati possono essere ottenuti dal kGWR ai sensi del § 10 o dal GWR federale ai sensi dell'Art. 15 del Regolamento sul registro federale degli edifici e delle abitazioni (VGWR).