Ordinanza sulla legge d'introduzione alla legge sulla parità dei sessi (Ordinanza sulla parità) (Gleichstellungsverordnung) - Organizzazione
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. L'autorità cantonale di conciliazione per le controversie di discriminazione nella vita lavorativa è organizzativamente subordinata alla Direzione dell'economia e della sanità.
1. I posti vacanti nella Commissione di Conciliazione vengono comunicati alle organizzazioni che rappresentano gli interessi dei datori di lavoro o dei lavoratori.
2. Occorre specificare se si intende rappresentare i datori di lavoro o i lavoratori del settore privato o pubblico.
1. Le candidate e i candidati devono possedere conoscenze sulle questioni dell'uguaglianza di genere.
1. Le candidate e i candidati che non sono proposti da un'organizzazione devono dichiarare se rappresentano i datori di lavoro o i lavoratori del settore privato o pubblico.
1. Le organizzazioni che presentano proposte di candidatura possono essere tenute a proporre una doppia candidatura, cioè sia una candidatura femminile che una maschile.
1. Il Consiglio di Stato sottopone le candidature e le proposte di nomina della Commissione per la parità tra donna e uomo per parere.
2. La Commissione può richiedere l'accesso alle candidature.
1. La durata del mandato per i membri della commissione è generalmente limitata a quattro periodi di mandato.
1. Per l'astensione e la sostituzione dei membri della commissione si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero e, in senso analogo, della Legge sull'organizzazione giudiziaria.
1. L'ufficio di conciliazione pubblica annualmente la composizione della commissione di conciliazione, riporta in forma anonima i casi trattati e mantiene una statistica sulla propria attività.
1. Se il procedimento è rivolto contro il Cantone, quest'ultimo è generalmente rappresentato dall'Ufficio del personale.
1. Il Regolamento del 13 agosto 1991 sulla Remunerazione per Attività di Commissione Speciale viene modificato come segue: ...
2. Il Regolamento di Servizio del 12 dicembre 1995 del Segretariato Direzionale della Direzione dell'Economia Pubblica e della Sanità viene modificato come segue: ...
1. Il Regolamento del 28 maggio 1996 relativo alla Legge federale sulla parità tra donna e uomo (GlG) è abrogato.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.