Legge cantonale sulla statistica - Ambito di Applicazione
Indice delle disposizioni (27)
Testo normativo (27 Articoli)
1. Questa legge disciplina la statistica pubblica del Cantone (in breve: Rilevamenti Statistici).
1. Le rilevazioni statistiche servono all’acquisizione di informazioni empiriche, rappresentative e coerenti relative allo sviluppo del cantone.
2. Esse forniscono al pubblico, alle autorità cantonali e comunali, alla politica, all’economia, alle parti sociali, alla scienza nonché ai media informazioni statistiche su popolazione, società, economia, spazio e ambiente.
3. Le informazioni statistiche servono al cantone come basi decisionali.
1. Le rilevazioni statistiche sono soggette alla legge cantonale sull'informazione e la protezione dei dati.
2. Le attività statistiche per la Confederazione sono inoltre soggette alla legge federale sulla statistica del 9 ottobre 1992, nonché alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.
3. Nella collaborazione con la Confederazione, con altri Cantoni così come con ulteriori istituzioni nazionali o estere, è necessario assicurarsi che la protezione dei dati sia garantita secondo gli standard del Cantone di Basilea-Campagna.
1. Le persone degli uffici amministrativi cantonali, comunali o intercomunali coinvolte in rilevazioni statistiche devono mantenere segreti tutti i dati osservati relativi a singole persone fisiche o giuridiche.
2. I dati che consentono l'identificazione di persone fisiche o giuridiche o deduzioni sulle loro condizioni non devono essere resi accessibili a nessuno. Fatti salvi il § 17 comma 1 frase 1 e il § 17a.
3. I dati devono essere protetti da qualsiasi accesso improprio, modifica o distruzione mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
4. I dati di origine ai sensi del § 10, nonché il materiale di rilevazione che consente l'identificazione di persone fisiche o giuridiche o deduzioni sulle loro condizioni, devono essere distrutti non appena non sono più necessari.
1. Per ogni rilevazione statistica deve essere redatto un concetto di protezione dei dati.
1. Il Cantone può istituire e gestire registri per indagini statistiche riguardanti persone fisiche e giuridiche (registri statistici).
1. Gli uffici amministrativi del cantone e dei comuni possono accedere ai registri statistici, purché necessitino dei relativi dati per l'adempimento del loro mandato amministrativo legale.
2. L'accesso richiede l'autorizzazione del consiglio di governo.
1. Il Consiglio di governo determina mediante ordinanza le rilevazioni statistiche da effettuare. Fatto salvo il paragrafo 2.
2. Il Consiglio del distretto stabilisce mediante decreto le rilevazioni statistiche da effettuare, in cui l'acquisizione dei dati avviene tramite indagine di persone fisiche o giuridiche con obbligo di risposta.
3. Nei progetti di statistica intercantonali e internazionali, le rilevazioni statistiche da effettuare sono determinate mediante accordo. Tale accordo richiede l'approvazione del Consiglio del distretto, se l'acquisizione dei dati avviene tramite indagine di persone fisiche o giuridiche con obbligo di risposta.
1. La rilevazione statistica comprende l'acquisizione dei dati (in breve: acquisizione dei dati), il loro trattamento statistico e la diffusione dei risultati.
1. L'acquisizione dei dati avviene mediante l'approvvigionamento dei dati necessari alla fonte (in breve: dati di fonte).
1. Il cantone acquisisce i dati sorgente necessari dai suoi registri statistici.
2. Se nei registri statistici non sono disponibili dati adeguati, il cantone acquisisce i dati sorgente presso gli uffici amministrativi federali, cantonali, comunali o intercomunali.
3. Se presso gli uffici amministrativi non sono disponibili dati adeguati, il cantone acquisisce i dati sorgente tramite l'interrogazione di persone fisiche o giuridiche.
1. Le autorità amministrative cantonali, comunali e intercomunali sono obbligate a fornire le informazioni pertinenti durante la raccolta dei dati.
2. Le autorità amministrative forniscono le informazioni in modo completo, veritiero, tempestivo, nella maniera prescritta e, di regola, gratuitamente.
3. Il cantone offre supporto alle autorità amministrative nelle raccolte di dati complesse. Alle autorità amministrative comunali o intercomunali può altresì corrispondere un compenso.
1. L'interrogazione comprende la raccolta di dati sulla persona interrogata stessa o su una persona o un gruppo di persone di cui la persona interrogata possiede dati.
2. Le persone interrogate sono informate sullo scopo e l'utilizzo della raccolta dei dati, nonché sulle misure di protezione dei dati.
1. Chi fornisce volontariamente informazioni in occasione di un'indagine statistica deve fornirle in modo veritiero.
2. Il cantone può concedere un compenso per informazioni volontarie che comportano un grande impegno.
1. Il Presidente del Consiglio Provinciale può, mediante decreto, obbligare persone fisiche e giuridiche sia di diritto privato che pubblico, nonché i loro rappresentanti, a fornire informazioni utili durante l'acquisizione dei dati.
2. I soggetti obbligati a fornire informazioni devono farlo in modo completo, veritiero, entro il termine stabilito, nella forma prescritta e, di regola, gratuitamente.
3. Il Cantone può corrispondere un compenso per informazioni che richiedono un impegno straordinariamente elevato.
1. L'elaborazione dei dati di origine produce il set di dati di base.
2. L'elaborazione comprende il completamento, la verifica di plausibilità e la corrispondente pulizia dei dati di origine.
1. I dati di origine possono essere restituiti. Non possono essere trasmessi.
2. Il set di dati di base o parti di esso non possono essere restituiti o trasmessi. Fa eccezione il § 17a.
3. Il ricorso ai §§ 18 e 19 della legge sull'informazione e la protezione dei dati è escluso.
1. Il set di dati di base o parti di esso possono essere condivisi per fini di ricerca e pianificazione.
2. Il destinatario o la destinataria deve impegnarsi a
a. anonimizzare o pseudonimizzare i dati personali non appena lo scopo dell'elaborazione lo consente;
b. divulgare le analisi solo in modo tale che non sia possibile trarre conclusioni sulle persone interessate;
c. proteggere i dati personali, non elaborarli per altri scopi e non divulgarli a terzi.
1. L'Ufficio competente per le rilevazioni statistiche (di seguito: Ufficio) è autorizzato a collegare dati per adempiere al suo obbligo legale di statistica, a condizione che questi siano resi anonimi.
2. Se vengono collegati dati particolarmente sensibili o se dal collegamento emergono profili personali, i dati collegati devono essere cancellati dopo la loro aggregazione.
1. La compressione del set di dati di base e la sua eventuale interconnessione producono il risultato statistico.
2. Il risultato statistico non deve consentire né l'identificazione di persone fisiche o giuridiche né deduzioni sulle loro condizioni. Rimane riservato il consenso scritto della persona interessata.
1. Importanti risultati statistici vengono diffusi. Inoltre, possono essere diffusi gli aspetti basilensi di importanti statistiche federali così come di altre fonti pubbliche e private.
2. La diffusione deve avvenire in base alle esigenze informative del pubblico.
3. Risultati statistici non pubblicati vengono resi accessibili in modo semplice e di facile utilizzo.
1. L'ufficio diffonde i risultati delle attività statistiche di altre amministrazioni in modo adeguato.
2. Prima della diffusione, l'ufficio si assicura che
a. i dati siano elaborati,
b. il risultato non consenta né l'identificazione di persone fisiche o giuridiche né deduzioni sulle loro condizioni.
1. Chi viola intenzionalmente o per negligenza i §§ 4 o 17, è punito con una multa.
1bis. Chi trasferisce, pubblica o utilizza per scopi personali i dati personali ottenuti ai sensi del § 17a, è punito con una multa.
2. Chi fornisce intenzionalmente informazioni false durante una rilevazione statistica, o chi non rispetta l'obbligo di fornire informazioni nonostante un avvertimento scritto, è punito con una multa.
1. La legge del 7 settembre 1981 sui diritti politici è modificata come segue: ...
1. La legge del 21 aprile 2005 sul diritto penale delle contravvenzioni cantonali (Legge sulle contravvenzioni, LCC) è modificata come segue: ...
1. La Legge del 21 giugno 2001 sull'assistenza sociale, giovanile e per disabili (Legge sull'assistenza sociale) è modificata come segue: ...
1. Il Consiglio di Stato determina l'entrata in vigore di questa legge.