Legge sulle pubblicazioni ufficiali (PublG) - Scopo e Campo di Applicazione (PublG)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. Questa legge disciplina la pubblicazione giuridicamente valida degli avvisi ufficiali negli organi di pubblicazione ufficiale del cantone.
2. Si applica a tutti gli organi pubblici ai sensi della legge sull'informazione e la protezione dei dati (Legge sull'informazione e protezione dei dati, IDG) del 10 febbraio 2011, che pubblicano avvisi ufficiali negli organi di pubblicazione ufficiale del cantone.
1. Gli organi pubblici che dispongono una comunicazione ufficiale sono responsabili del contenuto della pubblicazione.
1. Gli organi ufficiali di pubblicazione per le comunicazioni ufficiali degli organi pubblici sono
a. il Bollettino Ufficiale;
b. la raccolta cronologica delle leggi (RCL);
c. il catasto delle restrizioni di diritto pubblico relative alla proprietà (Catasto RDPP).
2. Il consiglio di governo può pubblicare le comunicazioni ufficiali con altri mezzi appropriati e giuridicamente vincolanti, se gli organi ufficiali di pubblicazione non sono accessibili o se altre circostanze straordinarie lo richiedono.
1. Nel Bollettino Ufficiale sono pubblicati gli annunci ufficiali previsti dal diritto federale, cantonale o comunale.
2. Ulteriori annunci ufficiali possono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale se esiste un interesse pubblico.
3. Gli annunci ufficiali possono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale mediante riferimento al titolo e alla collocazione o fonte di riferimento, qualora siano accessibili altrove su Internet o qualora il loro contenuto non sia adatto al Bollettino Ufficiale.
1. La raccolta cronologica delle leggi è la collezione del diritto cantonale che elenca ordinatamente nuove emanazioni, modifiche e abrogazioni di atti in ordine temporale.
2. Nella raccolta cronologica delle leggi devono essere inclusi
a. i trattati internazionali;
b. la costituzione;
c. le leggi;
d. i decreti;
e. i regolamenti;
f. gli accordi amministrativi con contenuto di applicazione generale.
3. Ulteriori atti normativi di enti pubblici possono essere inclusi nella raccolta cronologica delle leggi, qualora sussista un interesse pubblico.
4. Nuove emanazioni, modifiche e abrogazioni di atti vengono in genere pubblicate nel Bollettino ufficiale con riferimento alla raccolta cronologica delle leggi, non appena la decisione dell'organo competente diventa definitiva e viene stabilita la data di entrata in vigore.
1. La raccolta sistematica delle leggi (RSL) è la collezione coordinata e organizzata per materie delle normative pubblicate nella raccolta cronologica delle leggi.
2. La RSL viene aggiornata continuamente.
1. Il Catasto delle limitazioni pubbliche della proprietà (Catasto delle limitazioni pubbliche) è l'organo di pubblicazione ufficiale per quelle limitazioni pubbliche della proprietà che costituiscono il contenuto del catasto e per le quali la procedura cantonale applicabile prevede una pubblicazione pubblica.
2. Le novità pianificate, le modifiche o le abrogazioni delle limitazioni pubbliche della proprietà sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale con riferimento al Catasto delle limitazioni pubbliche.
1. Gli organi di pubblicazione ufficiali sono pubblicati in forma elettronica su Internet.
2. Gli organi di pubblicazione ufficiali e i loro contenuti sono di norma accessibili senza barriere.
3. Per la gestione del bollettino ufficiale possono essere coinvolti terzi.
1. Comunicazioni ufficiali nel bollettino ufficiale e nella raccolta cronologica delle leggi possono essere ottenute dalla Cancelleria di Stato in forma stampata.
2. Il Consiglio di Stato stabilisce la tassa per l'ottenimento del bollettino ufficiale e della raccolta cronologica delle leggi in forma stampata.
1. La versione in forma elettronica della pubblicazione ufficiale nei bollettini ufficiali è determinante.
2. In caso di pubblicazione tramite riferimento al titolo nonché alla fonte o all'origine di riferimento, è determinante la versione a cui si fa riferimento.
3. Il decorso del termine per l'impugnazione inizia con la pubblicazione dell'annuncio ufficiale in forma elettronica.
1. I dati personali e i dati personali particolari sono pubblicati nel bollettino ufficiale quando ciò è necessario per una comunicazione ufficiale prevista dal diritto federale, cantonale o comunale.
2. Le comunicazioni ufficiali che contengono dati personali o dati personali particolari non vengono più rese accessibili negli organi di pubblicazione ufficiali e non contengono più informazioni di quanto richiesto dal loro scopo.
3. Il Consiglio di Stato stabilisce le ulteriori misure necessarie per garantire la protezione dei dati personali nella pubblicazione in forma elettronica.
1. Il Consiglio di Governo assicura, attraverso misure adeguate, che siano garantite la riservatezza, l'autenticità, l'integrità, la tracciabilità e l'archiviazione delle pubblicazioni ufficiali pubblicate elettronicamente.
1. L'organo pubblico responsabile del contenuto della pubblicazione dispone una rettifica formale nel corrispondente organo ufficiale di pubblicazione, qualora l'annuncio ufficiale non corrisponda alla decisione dell'autorità emanante o contenga errori che ne alterano il significato.
2. La Cancelleria di Stato può effettuare le seguenti rettifiche informali negli organi ufficiali di pubblicazione
a. Errori grammaticali, ortografici e di presentazione, nonché l'uso di un linguaggio neutro dal punto di vista del genere, che non alterano il significato di una disposizione;
b. Informazioni come le denominazioni delle unità amministrative, riferimenti, indicazioni o abbreviazioni.
3. La rettifica dei dati nel catasto ÖREB è disciplinata dalle disposizioni del diritto federale[4].