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105 CCÉ CH-BL

Legge sulla responsabilità del Cantone e dei Comuni (Legge sulla responsabilità civile) (Haftungsgesetz) - Termini (CCÉ)

28 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (28)

Testo normativo (28 Articoli)

**Generale**

1. Ai sensi di questa legge, sono considerati Stato il cantone, i comuni e le altre corporazioni e organi secondo la legge comunale, così come le persone giuridiche di diritto pubblico cantonale, ad eccezione della Banca Cantonale di Basilea Campagna, della Cassa Pensioni di Basilea Campagna e delle Chiese nazionali.

2. Ai sensi di questa legge, sono considerati collaboratori coloro che

a. sono in un rapporto di lavoro con lo Stato;

b. sono giudici supplenti;

c. sono titolari di un altro incarico secondario;

cbis. * sono membri del corpo dei vigili del fuoco;

d. sono membri del Consiglio di Stato o di organi esecutivi e autorità secondo la legge comunale;

e. * sono difensori civici.

**Generale**

1. Nella misura in cui la responsabilità dello Stato e dei collaboratori è regolata da leggi federali o altre leggi cantonali, la presente legge non si applica.

2. Nella misura in cui la presente legge non dispone altrimenti, si applicano le disposizioni del Codice delle Obbligazioni Svizzero.

3. Nella misura in cui lo Stato agisce come soggetto di diritto civile, si applica quest'ultimo.

**Responsabilità dello Stato**

1. Lo Stato è responsabile, in base alle disposizioni di questa legge, per il danno che i suoi collaboratori causano illecitamente a terzi nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

2. Nei confronti dei collaboratori inadempienti, la persona danneggiata non ha alcun diritto patrimoniale.

3. Se un’ordinanza o una decisione viene modificata nel procedimento di ricorso, lo Stato è responsabile solo se i collaboratori di un’istanza inferiore hanno violato intenzionalmente un dovere d’ufficio.

4. Per i danni derivanti da informazioni o raccomandazioni errate, lo Stato è responsabile solo in caso di dolo o colpa grave da parte dei collaboratori.

Responsabilità dello Stato

1. Le disposizioni del Codice delle Obbligazioni Svizzero riguardanti la prestazione di riparazione morale sono applicabili, senza che sia presupposto un comportamento colpevole.

**Responsabilità dello Stato**

1. L'esonero della responsabilità dello Stato si verifica in particolare qualora

a. il danno sia avvenuto a causa di forza maggiore, a seguito del comportamento di una terza persona o della persona danneggiata;

b. la persona danneggiata ometta di intraprendere i rimedi legali a sua disposizione per opporsi al comportamento dannoso.

2. Se il danno avviene nell'esercizio di un'attività statale a tutela o nell'interesse della persona danneggiata, la responsabilità può essere adeguatamente ridotta o esclusa.

3. Inoltre, i motivi di riduzione ed esclusione sono applicabili conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero.

Responsabilità dello Stato

1. Lo Stato è responsabile anche del danno causato legittimamente dai propri collaboratori, se singoli individui sono colpiti in modo sproporzionatamente grave e pertanto non può essere loro richiesto di sopportare il danno da soli (§ 13 cpv. 2 KV).

2. La responsabilità dello Stato per i comportamenti legittimi viene meno in particolare se

a. lo Stato non ha agito in modo sovrano;

b. la persona danneggiata ha dato motivo alla lesione attraverso il proprio comportamento.

3. Per il resto, si applicano mutatis mutandis i motivi di riduzione ed esclusione previsti dal § 5 di questa legge e le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero.

**Responsabilità dello Stato**

1. Le rivendicazioni delle persone lese sono giudicate dal Tribunale cantonale, Sezione di diritto costituzionale ed amministrativo, a seguito di un ricorso amministrativo.

1bis Le rivendicazioni delle persone lese, che potrebbero portare a un ricorso in materia civile davanti al Tribunale federale ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, sono decise dall'ufficio competente secondo il cpv. 3 mediante decisione. La decisione è impugnabile presso il Tribunale cantonale tramite ricorso amministrativo.

2. Per le rivendicazioni dei dipendenti contro lo Stato derivanti dal rapporto di lavoro si applica il procedimento stabilito dalla legge sul personale.

3. Le rivendicazioni contro lo Stato possono essere registrate per negoziazioni conciliative presso l'istanza competente. È competente

a. la direzione materialmente competente per l'amministrazione cantonale;

b. * ...

c. * la direzione del Tribunale cantonale per i tribunali;

d. * il difensore civico per l'ufficio del difensore civico;

e. l'amministrazione comunale competente per questioni di competenza comunale;

f. la persona giuridica pubblica competente per i suoi affari.

**Responsabilità dello Stato**

1. Per i danni che una persona subisce a causa dell'attività di un collaboratore o di una collaboratrice che opera al servizio di più comunità, è responsabile la comunità che ha scelto o assunto il collaboratore o la collaboratrice.

2. Se il collaboratore o la collaboratrice è stato scelto o assunto congiuntamente da più comunità, queste rispondono solidalmente.

3. Le comunità coinvolte ripartiscono il danno nel rapporto interno secondo l'entità dei loro interessi nella prestazione ufficiale.

Responsabilità dello Stato

1. Nel procedimento relativo a richieste di responsabilità non può essere esaminata la legittimità di disposizioni, decisioni e sentenze formalmente definitive; ad eccezione dei casi di nullità.

**Responsabilità dello Stato**

1. La prescrizione della responsabilità dello Stato è disciplinata, salvo quanto disposto da questa o un'altra legge, dalle disposizioni del Codice delle Obbligazioni Svizzero.

2. Con la presentazione della domanda di credito, la prescrizione è sospesa per la durata della procedura di conciliazione, fino a quando una parte non rifiuta la continuazione della trattativa, ma per non più di 6 mesi.

Responsabilità e manleva dei dipendenti

1. I dipendenti sono responsabili nei confronti dello Stato per il danno che hanno causato illegalmente e con dolo o colpa grave.

Responsabilità e manleva dei dipendenti

1. Lo Stato può rivalersi sui dipendenti, nella misura in cui questi abbiano causato un danno a terzi in maniera illecita e intenzionale o per grave negligenza, e nella misura in cui lo Stato debba provvedere al risarcimento.

Responsabilità e manleva dei dipendenti

1. Se più dipendenti hanno causato il danno congiuntamente e con colpa grave, essi sono responsabili proporzionalmente in base al grado della loro colpa.

2. Se più dipendenti hanno causato il danno congiuntamente e intenzionalmente, essi sono responsabili solidalmente.

Responsabilità e manleva dei dipendenti

1. I membri delle autorità che non hanno votato a favore di una delibera non sono responsabili per i danni derivanti da essa.

Responsabilità e Manleva dei Collaboratori

1. Responsabilità Personale dei Dipendenti Pubblici

Se i dipendenti, agendo nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, sono personalmente responsabili, essi sono tenuti indenni dallo Stato, purché non abbiano causato il danno intenzionalmente o con colpa grave né abbiano successivamente peggiorato la posizione dello Stato attraverso comportamenti arbitrari.

Responsabilità e manleva dei dipendenti

1. Danni propri e rivendicazioni di regresso nei confronti dei dipendenti possono essere avanzati anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, incarico o incarico accessorio.

Responsabilità e manleva dei dipendenti

1. Le richieste di risarcimento danni propri e di rivalsa contro i dipendenti possono essere compensate con retribuzioni e altri crediti, nella misura in cui questi siano pignorabili.

2. È possibile stipulare accordi di pagamento.

Responsabilità e manleva dei dipendenti

1. La prescrizione della responsabilità dei collaboratori è disciplinata, salvo quanto previsto da questa o da un'altra legge, dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero.

2. La prescrizione del diritto di regresso inizia con il riconoscimento o la determinazione giuridicamente definitiva dell'obbligo di risarcimento del danno dello Stato.

Responsabilità e manleva dei dipendenti

1. Alla decisione riguardante le richieste di danni propri e di regresso nonché di manleva è competente l'autorità di assunzione o elezione oppure la persona giuridica di diritto pubblico che ha assunto il dipendente.

2. In deroga al paragrafo 1, è competente

a. * il Consiglio di Stato per le richieste contro i membri del Governo o contro il difensore civico;

b. la direzione della Corte Cantonale per le richieste contro i membri dei tribunali di istanza inferiore;

c. il Consiglio Comunale per le richieste contro i dipendenti dei comuni e i membri delle autorità comunali;

d. il Consiglio di Governo per le richieste contro i membri del Consiglio Comunale.

3. Le decisioni del Consiglio di Stato e del Consiglio di Governo possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale Cantonale, Sezione Diritto Costituzionale e Amministrativo.

Responsabilità e manleva dei dipendenti

1. Nell'esaminare le richieste di regresso, l'istanza decisionale non è vincolata alla sentenza sui diritti della persona terza danneggiata nei confronti dello Stato.

Disposizioni finali e transitorie

1. I danni causati prima dell'entrata in vigore sono valutati secondo la legge precedente.

Disposizioni finali e transitorie

1. La legge del 25 settembre 1997 sui rapporti di lavoro del personale del Cantone (Legge sul personale) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali e transitorie

1. La legge del 28 maggio 1970 sull'organizzazione e l'amministrazione dei comuni (Legge comunale) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali e transitorie

1. La legge del 16 dicembre 1993 sull'ordinamento costituzionale e processuale amministrativo (ordinamento processuale amministrativo) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali e transitorie

1. La legge del 16 novembre 2006 sull'introduzione del Codice Civile (EG ZGB) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali e transitorie

1. La Legge sulla Polizia (LSp) del 28 novembre 1996 è modificata come segue: ...

Disposizioni finali e transitorie

1. La legge del 25 novembre 1851 sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari viene abrogata.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il Consiglio di Stato determina l'entrata in vigore di questa legge.

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